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07.3688 · Interpellanza · 2007-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In un mercato divenuto particolarmente competitivo e incerto è purtroppo inevitabile che tendano ad intensificarsi gli insuccessi societari e i fallimenti di imprese. Ad urtare è però soprattutto la costatazione di casi dove i promotori di iniziative imprenditoriali passano con insopportabile leggerezza e sfrontatezza da un fallimento all'altro, ripartendo ogni volta senza molto curarsi dei debiti e dei disagi che lasciano alle spalle.

In considerazione del progressivo affievolimento dei principi di correttezza e rigore che dovrebbero reggere anche le attività economiche, chiedo al Consiglio federale se non intravede la possibilità di adottare norme e misure, in aggiunta a quanto già disponibile, che consentano di maggiormente scongiurare i casi di manifesta violazione della buona fede nell'esercizio del diritto di riavviare attività imprenditoriali.

Stellungnahme des Bundesrates

La creazione di un'impresa presuppone il rispetto di determinate condizioni formali e materiali. Tali condizioni differiscono a seconda del tipo e della forma giuridica dell'impresa. Ad esempio, la fondazione di una società anonima esige un capitale azionario minimo di 100 000 franchi (art. 621 CO).

Di norma, l'aver dichiarato fallimento non impedisce di creare una nuova impresa. È tuttavia fatto salvo il caso di un'interdizione dell'esercizio di una professione, che può essere pronunciata dal giudice per una durata da sei mesi a cinque anni se una persona, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stata condannata a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso (art. 67 CP). Inoltre, chiunque voglia esercitare un'attività bancaria o di mediazione di crediti deve godere di ottima reputazione e garantire un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, RS 952.0; e art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge federale sul credito al consumo, RS 221.214.11). Quest'ultima condizione, che non è soddisfatta nei casi di abuso menzionati dall'autore dell'interpellanza, impedisce di creare o di ricreare un'impresa.

Naturalmente il divieto di ricostituire un'impresa potrebbe essere esteso ad altri casi oltre a quelli menzionati. Sarebbe addirittura possibile impedire di principio a una persona di ricreare un'impresa in seguito a un fallimento. Una tale soluzione sarebbe tuttavia innegabilmente inconciliabile con il principio della libertà economica, che include la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 Cost.). In una libera economia di mercato non vi è alcun motivo che giustifica la soppressione di tale diritto nei confronti di una persona soltanto perché ha fatto fallimento in passato. L'iscrizione - illimitata nel tempo - del fallimento nel registro di commercio (art. 64 segg. dell'ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio; RS 221.411) rappresenta una misura sufficiente a mettere in guardia nuovi creditori.

Risposta del Consiglio federale.

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