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07.3807 · Interpellanza · 2007-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali disposizioni sono previste dalla legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), dall'ordinanza sulle indennità (OIPAF; RS 742.101.1) e dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1) per evitare che, nell'ambito delle gare per l'aggiudicazione di autolinee regionali, gli operatori che effettuano anche trasporti ferroviari possano presentare offerte finanziate con ricavi provenienti da settori diversi da quello delle autolinee in questione?

2. Il Consiglio federale è anch'esso dell'avviso che un operatore che effettua anche trasporti ferroviari non rispetti le regole del mercato se finanzia l'offerta presentata nell'ambito di una gara per l'aggiudicazione di autolinee regionali con i ricavi provenienti da altri settori (in particolare da quello dei trasporti ferroviari)?

3. Ritiene anch'esso che nell'ambito delle procedure di gara l'ordinamento attuale non protegga in misura sufficiente le imprese autopostali dalla concorrenza di operatori che praticano finanziamenti indiretti illeciti e dal relativo rischio di essere estromesse dal mercato?

4. Quali misure intende adottare per assicurare condizioni di parità a tutti i partecipanti alle gare per l'aggiudicazione di autolinee regionali?

Begründung

Il Consiglio federale ha più volte ribadito il suo interesse a una forte presenza di Autopostale Svizzera nelle regioni. Per garantire anche in futuro l'attuale offerta di trasporti autopostali si intende aprire il mercato alla concorrenza (cfr. interrogazione 05.1008).

È per questo motivo che, con effetto dal 1° gennaio 1996, è stato fissato il principio della procedura di ordinazione e di gara nella legge federale sulle ferrovie. La pratica ha tuttavia dimostrato ben presto che le procedure di gara non sono uno strumento adatto a ridurre le sovvenzioni al traffico regionale pubblico. Le imposizioni amministrative hanno anzi fatto sì che i costi superassero i risparmi. Inoltre, dopo la revisione della legge federale sulle ferrovie, i gestori originari di autolinee regionali, localmente ben radicati ma privi di un'offerta di trasporti ferroviari, hanno subìto sempre più la concorrenza dei grandi operatori che, effettuando anche trasporti ferroviari, hanno potuto contare sui proventi di quest'ultimi per finanziare le loro offerte di autolinee (cfr. interpellanza 04.3083).

Vi sono linee originariamente gestite da Autopostale Svizzera che sono andate a grandi operatori che hanno potuto far apparire più vantaggiose le loro offerte grazie al ricorso massiccio ai ricavi dei trasporti ferroviari. Una lotta ad armi impari, questa, che ha portato all'estromissione dal mercato di imprese autopostali di successo, efficienti e radicate nelle regioni (PMI, aziende a conduzione familiare) da parte di operatori che effettuano anche trasporti ferroviari.

Stellungnahme des Bundesrates

Le procedure di gara servono in prima linea a migliorare la qualità e il rapporto costi-benefici del traffico regionale che da diritto a un'indennità. La scarsità delle risorse finanziarie a disposizione obbliga i committenti a pretendere prestazioni di trasporto efficienti ed economiche.

Le procedure di gara si sono dimostrate una forma di concorrenza efficace. In Svizzera sono state finora assegnate per concorso oltre trenta autolinee o pacchetti di autolinee. Le gare non hanno portato a molti cambi di gestione, ma hanno fatto sì che le prestazioni di trasporto venissero offerte a un prezzo decisamente più basso. La Confederazione e i cantoni dispongono in tal modo di maggiori risorse finanziarie da destinare alle offerte esistenti e all'ulteriore potenziamento del traffico viaggiatori regionale.

Risposta alle singole domande:

1. L'articolo 12 dell'ordinanza del DFTCE del 18 dicembre 1995 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221) stabilisce che, oltre al conto finanziario, le imprese devono tenere una contabilità analitica in base al principio degli importi lordi. Tale contabilità deve essere strutturata in generi di costo, centri di costo e centri di profitto. Quest'ultimi vanno gestiti separati distinguendo tra il traffico beneficiario di indennità (trasporti regionali) e quello non beneficiario di indennità (p.es. trasporti a lunga distanza, attività accessorie) e suddivisi per linea per quanto concerne il traffico regionale.

Nel traffico regionale le imprese di trasporto beneficiarie di indennità devono presentare un conto analitico contenente i dati di previsione di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità (OIPAF; RS 742.101.1) e i dati effettivi (centri di profitto suddivisi per linea) di cui all'articolo 63 segg. della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu, RS 616.1). Il conto è esaminato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

In base all'articolo 64 Lferr, l'eventuale eccedente di prodotti provenienti da settori che danno diritto all'indennità vanno messi in riserva, e a bilancio, per la copertura di deficit futuri. Nel caso in cui un'impresa attiva nei trasporti viaggiatori su rotaia beneficiari di indennità dovesse presentare un "utile" derivante dalla somma di tutti i risultati di linea, quest'ultimo va messo in riserva e non può essere utilizzato per finanziare altri settori.

Per quanto concerne l'utile derivante dai settori che non danno diritto all'indennità, la Confederazione, nella sua veste di committente, non ha alcuna possibilità di influenzarne l'impiego.

2. Il Consiglio federale non è di questo avviso. Come si evince da quanto sopra esposto, non è possibile utilizzare i ricavi provenienti da un settore beneficiario di indennità per finanziare un altro settore. La partecipazione sul piano strategico in altre imprese con fondi non provenienti dal settore sovvenzionato e la collaborazione fra imprese beneficiarie di indennità (p. es. per acquistare mezzi d'esercizio) sono per contro legittime. Tali forme di collaborazione permettono spesso di modificare in senso positivo la struttura dei costi. Naturalmente, incidono sui costi non coperti previsti per le prestazioni beneficiarie di indennità offerte nell'ambito dei concorsi.

3. Il Consiglio federale non è di questo parere. Al riguardo è stato esaminato da vicino uno dei pochi concorsi che hanno portato a un cambio di gestione, quello concernente la rete di autolinee regionali Wiggertal. La gestione era stata assegnata a FFS SA e BDWM Transport AG in quanto la loro offerta era risultata decisamente inferiore a quella di AutoPostale. La decisione di aggiudicazione è stata impugnata da AutoPostale, che ha contestato il ricorso al finanziamento indiretto da parte dei vincitori. La contestazione si è tuttavia rivelata infondata (decisione del DATEC del 4 novembre 2004 in merito a differenze riscontrate nella procedura d'ordinazione). Anche il Consiglio federale non ha rilevato irregolarità nella procedura di gara (decisione del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernente il ricorso nella causa Wiggertal).

4. Considerato quanto sopra esposto, il Consiglio federale non ha motivo di prendere provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.