Riconoscimento dei diplomi esteri nel campo del lavoro sociale
08.1065 · Interrogazione · 2008-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Entro il 2012 tutti gli stranieri attivi in campo sociale dovranno essere in possesso di un riconoscimento svizzero rilasciato dall'UFFT. In futuro tale riconoscimento sarà richiesto dalla maggior parte delle istituzioni, anche perché esse dipendono, in parte, dai contributi statali.
Dopo il 2012, per le persone con un diploma estero ancora senza riconoscimento svizzero potrebbe diventare piuttosto difficile trovare o mantenere un posto di lavoro. La situazione descritta ha causato grandi incertezze, in particolare per i lavoratori stranieri che svolgono da vari anni un lavoro molto apprezzato presso istituti sociali svizzeri.
A tal proposito pongo le seguenti domande:
1. Qual è la situazione attuale del riconoscimento dei diplomi esteri in campo sociale?
2. Quali sono i problemi esistenti, quant'è lunga la lista d'attesa, quanto tempo è necessario per avere una risposta e quanti diplomi sono già stati riconosciuti?
3. Nel caso in cui il loro titolo di studio differisca troppo da quello svizzero, per gli stranieri sussiste la possibilità di poter continuare ad esercitare la loro professione anche senza un riconoscimento svizzero?
4. Quali soluzioni propone l'UFFT?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per i cittadini dell'UE il riconoscimento dei diplomi esteri nel campo del lavoro sociale è disciplinato dall'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, mentre per i cittadini di Paesi terzi dagli articoli 69 dell'ordinanza sulla formazione professionale e 5 dell'ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è l'autorità competente per i diplomi di cui all'articolo 3 lettera a dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM), mentre i diplomi universitari (art. 3 lett. b OPPM) sono riconosciuti dai cantoni.
L'UFFT esige, prima di rilasciare un riconoscimento dei diplomi, che chiunque sia titolare di un diploma estero nel campo del lavoro sociale conosca una lingua nazionale e segua una formazione complementare sulle peculiarità del lavoro sociale in Svizzera. L'UFFT rinuncia a questa formazione se il richiedente può dimostrare di aver svolto due anni di pratica professionale in Svizzera in campo sociale. Se la formazione estera differisce dai requisiti svizzeri sono talvolta necessarie misure di compensazione supplementari.
2. Ogni anno l'UFFT riconosce in media 250 diplomi esteri nel campo del lavoro sociale, mediante una procedura che dura da qualche settimana a quattro mesi. Le misure di compensazione non sono incluse in questi termini.
La prassi attuale dell'UFFT non pone problemi particolari. La maggior parte dei diplomi sono riconosciuti e all'occorrenza sono previste misure di compensazione. Tuttavia non è escluso un rifiuto, in particolare se il richiedente, ad esempio, è titolare di un diploma nel settore della sanità piuttosto che nel campo del lavoro sociale.
3. Sì, questa possibilità esiste. In virtù dell'articolo 1 capoverso 2 lettera f OPPM, almeno i tre quarti del personale incaricato di compiti educativi - in ambiti che rappresentano tutte le professioni del settore sociale - devono essere titolari di una formazione riconosciuta. Attualmente, le persone che dispongono di una formazione riconosciuta costituiscono mediamente il 90 per cento del personale nella quasi totalità degli istituti riconosciuti. Il tasso richiesto di 75 per cento è dunque raggiunto.
4. Siccome attualmente la percentuale di personale qualificato in seno ai 170 istituti riconosciuti dall'Ufficio federale di giustizia supera largamente, nella quasi totalità dei casi, i requisiti legali, il Consiglio federale non prevede di prendere misure particolari.
Risposta del Consiglio federale.