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08.1123 · Interrogazione · 2008-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dall'inizio dell'anno esiste un nuovo tipo di finanziamento tra Confederazione e cantoni, basato sulla nuova legge sulla formazione professionale. La Confederazione versa una somma forfettaria sulla base del numero di apprendisti ai cantoni, che sovvenzionano in questo modo anche i corsi interaziendali (CI) delle singole organizzazioni del mondo del lavoro (Oml).

Poiché prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale il sovvenzionamento era calcolato in funzione dei costi ed era quindi diverso da cantone a cantone, si volevano introdurre delle semplificazioni. A tale scopo nel 2006 è stata condotta un'indagine dei costi complessivi presso tutti i fornitori di CI. Sulla base dei risultati, la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) ha stabilito una cifra forfettaria per professione, che ogni cantone è tenuto a pagare. Poiché i risultati dell'indagine hanno dimostrato evidenti differenze tra cantoni, le Oml sono rimaste deluse dalla cifra forfettaria stabilita; alcune delle richieste da loro avanzate sono state esaudite a seguito di colloqui bilaterali tra Oml e la segreteria della CSFP, mentre altre sono rimaste disattese. Da allora le organizzazioni principali reclamano l'utilizzo di un nuovo modulo di indagine uniforme e il coinvolgimento preventivo delle Oml nella determinazione delle cifre forfettarie. Recentemente un'organizzazione appartenente all'USAM ha ricevuto una dichiarazione scritta della CSFP, contentente le cifre forfettarie per le CI fissate per il 2009, senza che l'argomento fosse stato preventivamente affrontato con le più importanti Oml.

Anche se la questione riguarda il rapporto tra Oml e cantoni, la Confederazione, quale terza parte coinvolta ai sensi degli articoli 21 e 23 della nuova legge sulla formazione professionale, ha la sua parte di responsabilità. Chiedo dunque al Consiglio federale come intende affrontare le richieste delle Oml relative ai corsi interaziendali.

Stellungnahme des Bundesrates

Il periodo transitorio per il finanziamento della formazione professionale da parte dell'ente pubblico si è concluso alla fine del 2007, come previsto dalla nuova legge sulla formazione professionale. Il nuovo sistema di finanziamento prevede che il sovvenzionamento dei corsi interaziendali nella formazione professionale di base si svolga unicamente tramite i cantoni. Il nuovo sistema si basa sul computo dei costi totali. Per la prima volta si sono così potuti concretizzare a livello svizzero i principi di trasparenza e parità di trattamento.

Le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) hanno partecipato all'elaborazione del modello e delle tariffe individuali. Nella rilevazione dei costi complessivi si sono presentate varie difficoltà, poiché molte associazioni professionali non disponevano di basi adeguate. La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), organo competente, aveva già provveduto attivamente a tener conto in modo flessibile dei costi comprovati di ogni Oml in occasione della prima determinazione delle tariffe per il 2008. Nel 2009 è prevista una verifica globale.

Tuttavia, nel frattempo, la CSFP ha ricevuto 30 domande di organi promotori dei corsi interaziendali, i quali, visti i nuovi dati concernenti i costi complessivi, chiedevano una verifica in vista delle tariffe di sovvenzionamento per il 2009. In 21 casi, la sottocommissione delle finanze, grazie alla grande flessibilità offerta nel periodo d'introduzione, ha già effettuato simili adeguamenti e ha direttamente informato le Oml interessate.

Le organizzazioni mantello del mondo del lavoro, nell'ambito del partenariato, saranno reintegrate dall'ente pubblico nella revisione del sistema globale di finanziamento dei corsi interaziendali prevista per il 2009.

In base all'articolo 23 capoverso 5 della legge sulla formazione professionale (LFPr), la Confederazione è effettivamente tenuta a stabilire le condizioni e l'ampiezza della partecipazione alle spese per i corsi interaziendali. Tuttavia, secondo l'articolo 21 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), questa misura si applica unicamente alla partecipazione delle aziende. L'articolo 52 della LFPr dispone chiaramente che i cantoni sono responsabili del trasferimento delle sovvenzioni a terzi in proporzione ai compiti affidati loro.

Nell'ambito della sua alta vigilanza sulla formazione professionale, l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) resta a disposizione quale mediatore per qualsiasi controversia. Allo scopo di migliorare il partenariato tra la Confederazione, i cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro sancito all'articolo 1 LFPr, l'UFFT tiene ogni anno un incontro durante il quale sono trattate le questioni comuni in rapporto ai partner.

Risposta del Consiglio federale.

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