Lexipedia

08.3103 · Mozione · 2008-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato, in quanto autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, di aprire un'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 del Codice penale in relazione alla divulgazione degli appunti personali di Oskar Holenweger da parte di collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione come pure di membri della CdG e della sua segreteria.

Begründung

Trasmettendo alla Commissione della gestione (CdG) gli appunti personali del banchiere Oskar Holenweger il Ministero pubblico della Confederazione ha violato il segreto istruttorio. È preoccupante che in questo caso sia stato calpestato il principio della presunzione d'innocenza e che la più alta autorità inquirente svizzera lavori in modo così poco professionale. Inoltre, consentendo alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale di prendere visione dei flipchart sequestrati dalle autorità tedesche, il Ministero pubblico della Confederazione non ha violato soltanto il segreto istruttorio, ma anche la separazione dei poteri. L'intero caso è stato scoperto unicamente grazie a una denuncia presentata all'autorità di vigilanza dall'ex capo del DFGP. Il parere del Tribunale penale federale sugli errori riscontrati suscita irritazione: esso ritiene "scusabile" che il Ministero pubblico della Confederazione abbia giudicato i documenti in questione rilevanti per l'inchiesta condotta dalla CdG, permettendole subito di consultarli. Sempre secondo il Tribunale penale federale non si tratta di una violazione né particolarmente grave, né continua del segreto istruttorio, bensì di un caso isolato, seppur non insignificante. È lecito e doveroso chiedersi se questo è ancora uno Stato di diritto. "In dubio pro reo", ossia il principio della presunzione d'innocenza, è un elemento fondamentale del diritto penale. Si tratta già del secondo errore grave commesso dal Ministero pubblico della Confederazione durante le indagini sul caso Holenweger. Che si tratti di "casi isolati" o meno non è rilevante. La più alta autorità inquirente ha il dovere di lavorare in modo impeccabile. Qualsiasi altra cosa è inaccettabile. Del resto anche in caso di lesioni personali o di danneggiamento non si può accampare la scusa che si è trattato di un "caso isolato". L'applicazione di una sanzione dipende unicamente dall'adempimento della fattispecie, né più né meno. L'UDC invita il Consiglio federale ad adottare senza indugio le misure necessarie per impedire il verificarsi presso il Ministero pubblico della Confederazione di ulteriori errori di questo tipo. Inoltre occorre affrontare quanto prima soprattutto il problema della subordinazione del Ministero pubblico della Confederazione. Il Tribunale penale federale deve invece aprire immediatamente un'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio e per eventuale lesione della personalità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede al Consiglio federale di aprire un'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio. Tale richiesta parte presumibilmente dal presupposto che il Consiglio federale, in quanto autorità di vigilanza, abbia la facoltà di impartire istruzioni in tal senso al Ministero pubblico della Confederazione. In virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP, RS 312.0) il Ministero pubblico della Confederazione è subordinato amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale, mentre, come statuisce l'articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF, RS 173.71), la vigilanza tecnica compete al Tribunale penale federale. Questa suddivisione della vigilanza è in vigore dal 1° gennaio 2002 ed è stata introdotta nel contesto del cosiddetto progetto sull'efficienza. Già nel 1976 il Consiglio federale aveva affermato che la propria vigilanza è di carattere puramente amministrativo e non comprende la facoltà di impartire istruzioni (FF 1976 II 1551-1552). Esso ha ribadito la sua posizione nel contesto del progetto sull'efficienza, spiegando inoltre che in ambito funzionale un pubblico ministero deve rimanere indipendente in materia di vigilanza e d'istruzione (FF 1998 1118). Da allora il Consiglio federale non ha mutato parere. Lo dimostrano il nuovo disciplinamento della vigilanza mediante una modifica della legge sulla procedura penale (avamprogetto e rapporto esplicativo del 16 giugno 2005 sul disciplinamento della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, segnatamente articolo 15 dell'AP e pagina 5 del rapporto) e l'elaborazione di una legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP, avamprogetto e rapporto esplicativo del 21 settembre 2007, segnatamente articolo 20 dell'AP e pagina 9 del rapporto). Ne consegue che le competenze di vigilanza del Consiglio federale nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione non comprendono la facoltà di impartire istruzioni in merito all'apertura di singole inchieste. Pertanto il Consiglio federale non può soddisfare la richiesta della mozione.

L'unica possibilità consisterebbe nell'interpretare la mozione come una richiesta rivolta al Consiglio federale di sporgere denuncia penale per violazione del segreto d'ufficio. In tal modo l'autorità di perseguimento penale sarebbe informata su fatti specifici che potrebbero costituire un reato, senza che all'autore della denuncia siano concessi diritti particolari. Tale procedura appare superflua. Il 13 febbraio 2008 il Consiglio federale ha già designato una procuratrice pubblica straordinaria della Confederazione incaricata di esaminare i fatti descritti nella mozione sulla scorta di una denuncia penale sporta da un privato cittadino per violazione del segreto d'ufficio. La relativa inchiesta è ancora in corso.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dagli autori della mozione di riorganizzare senza indugio la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, i lavori sono in pieno svolgimento. Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. La legge prevede di attribuire esclusivamente al Consiglio federale la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. La consultazione si è conclusa alla fine del 2007, se ne stanno analizzando i risultati e prossimamente il Consiglio federale sottoporrà un disegno di legge al Parlamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.