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08.3171 · Mozione · 2008-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sui trapianti e della legge sull'assicurazione malattie che garantisca ai donatori di organi una migliore copertura, in particolare per quanto concerne i costi di viaggio di coloro che arrivano dall'estero, le altre spese se il ricevente beneficia di una rendita AI, l'ottenimento di un secondo parere o la scelta del luogo in cui effettuare il trapianto e i casi in cui il ricevente muore prima del donatore.

Begründung

Le cerchie interessate hanno esposto le loro prime considerazioni sulla legge federale sui trapianti entrata in vigore il 1° luglio 2007. Il professor Steiger di Basilea, presidente della sottocommissione "Donazione da vivente", auspica che le basi legali vigenti vengano completate in modo da fornire un sostegno supplementare ai medici che assistono i donatori. In particolare si chiede:

- il rimborso delle spese di viaggio per i donatori provenienti dall'estero e non soltanto per i casi d'urgenza come previsto attualmente dalla LAMal;

- il rimborso delle spese (indennità, aiuti domiciliari ecc.) se il ricevente beneficia di una rendita dell'assicurazione invalidità. Questi costi non sono attualmente rimborsati se il ricevente è un bambino le cui spese mediche sono a carico dell'AI. Ciò genera una disparità di trattamento;

- l'adeguamento dell'articolo 41 LAMal (autorizzazione del medico cantonale per le ospedalizzazioni fuori cantone) che potrebbe costituire un ostacolo all'ottenimento di un secondo parere o alla scelta del luogo del trapianto;

- la copertura assicurativa nei casi in cui il ricevente muore prima del donatore: l'assicurazione malattie del ricevente si assume i costi, in particolare quelli legati alle conseguenze della donazione e al controllo post-prelievo vita natural durante del donatore, ma con il decesso del ricevente il contratto con l'assicurazione malattia decade. Viene quindi a mancare un assicuratore che copra questi costi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale dell'8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti; RS 810.21), proprio perché intesa come legge speciale, permette, in deroga alle assicurazioni sociali interessate, il risarcimento delle spese per le prestazioni specifiche necessarie nel quadro di un trapianto, tanto per il ricevente quanto per il donatore. Il testo della legge sui trapianti (art. 14) e quello della relativa ordinanza (art. 12) disciplinano il risarcimento delle spese causate al donatore, in particolare quelle di viaggio, i costi assicurativi e l'indennità per la perdita di guadagno.

Nonostante il diritto vigente non disciplini tutte le questioni sollevate nella mozione, il Consiglio federale ritiene prematuro procedere già adesso a una modifica della legge sui trapianti, visto che è entrata in vigore soltanto di recente (1° luglio 2007) e che le esperienze raccolte finora sui suoi effetti sono ancora insufficienti. A tal proposito va ricordato che, come ogni nuova legge, la legge sui trapianti è sottoposta a una valutazione concernente la sua esecuzione e i suoi effetti (art. 55 legge sui trapianti). Se da questa valutazione, i cui risultati sono attesi entro il 2012, emergesse la necessità di rivedere la legislazione vigente, il Consiglio federale sottoporrebbe un relativo progetto al Parlamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.