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08.3416 · Interpellanza · 2008-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 8a dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) prevede per i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera l'obbligo di versamento dei contributi alle spese di controllo e d'esecuzione imposti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

Evidentemente diverse associazioni artigianali tedesche hanno fatto pressione sul comitato misto Svizzera-UE allo scopo di contrastare l'attuazione della disposizione suddetta. Per quanto è dato conoscere, attualmente la Commissione europea sta esaminando la compatibilità di singole misure d'accompagnamento (ai sensi della normativa svizzera) con gli accordi bilaterali e la direttiva relativa ai lavoratori distaccati. La Commissione europea sarebbe giunta alla conclusione che tale disposizione viola l'accordo sulla libera circolazione delle persone e la direttiva relativa ai lavoratori distaccati. In merito a ciò, la Commissione europea sarebbe in procinto di prendere posizione per iscritto.

Indipendentemente dalla valutazione effettuata dalla Commissione europea e dal risultato a cui essa giungerà, le stesse organizzazioni di artigiani raccomandano ai loro membri che distaccano lavoratori in Svizzera, di puntare ad un chiarimento giuridico di questo aspetto fondamentale.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che la questione suddetta viene trattata dal comitato misto Svizzera-UE?

2. In caso affermativo, quali sono le informazioni di cui dispone il Consiglio federale? Finora il Consiglio federale come ha partecipato in tale ambito ai lavori inerenti a questa tematica?

3. Se la Commissione UE dovesse concludere che singole misure d'accompagnamento (ai sensi della normativa svizzera) - come le disposizioni di cui all'articolo 8a ODist - non sono compatibili con gli accordi bilaterali o con la direttiva relativa ai lavoratori distaccati, il Consiglio federale sarebbe disposto a impegnarsi con tutti mezzi affinché le misure d'accompagnamento in vigore non vengano indebolite, bensì continuino ad essere applicate in modo sistematico?

4. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'eventuale indebolimento delle misure d'accompagnamento, causato dalle attuali attività della Commissione UE, risulterebbe particolarmente problematico nel caso di una votazione popolare sul decreto federale che approva il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, o sul decreto federale che approva e attua il protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania di tale accordo?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'articolo 8a dell'ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera prevede per i datori di lavoro esteri l'obbligo di versare i contribuiti alle spese di controllo e d'esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

In occasione della riunione annuale del comitato misto per l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), svoltasi il 25 giugno 2008, la Commissione UE ha avanzato riserve in merito alla conformità giuridica di questa disposizione. Tuttavia la Svizzera ritiene che il versamento di detti contributi da parte delle aziende estere con lavoratori distaccati nel nostro Paese sia conforme all'ALC, poiché il principio della parità di trattamento dei fornitori di prestazioni esteri rispetto a quelli nazionali è ottemperato e, d'altro canto, non viene leso eccessivamente per perseguire gli obiettivi di protezione sociale. I contributi in questione sono impiegati per il finanziamento dei controlli finalizzati al mantenimento delle condizioni lavorative e salariali in Svizzera, allo scopo di scongiurare il pericolo di dumping sociale. Perciò anche i lavoratori distaccati beneficiano dell'uso di questi contributi.

3. Il Consiglio federale si è sempre impegnato per l'attuazione di misure efficaci per la protezione dei lavoratori nazionali e dei lavoratori distaccati contro il dumping salariale e continuerà ad operare a questo scopo. Tuttavia occorre intervenire per migliorare la situazione sul piano esecutivo. Le critiche che, a volte, giungono dall'estero riguardano le differenze che spesso sussistono a livello attuativo tra i diversi cantoni e che a volte mettono in difficoltà le imprese estere per ciò che concerne la conoscenza della normativa di riferimento. Per queste ultime risulta difficile anche l'accesso alle informazioni concernenti i minimi salariali vigenti. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), competente in tale materia, collabora con i cantoni, i partner sociali e le regioni di confine interessate allo scopo di migliorare la situazione. Inoltre, in primavera essa ha avviato i lavori per la creazione di una piattaforma Internet allo scopo di rendere facilmente accessibili i dati concernenti le disposizioni che tutte le imprese sono tenute a rispettare.

4. Il Consiglio federale ritiene che le misure d'accompagnamento fondamentalmente non siano rimesse in questione dai colloqui in corso con la Commissione UE. L'articolo 22 capoverso 2 dell'ALC contempla una riserva a favore delle prescrizioni concernenti le condizioni lavorative e salariali nel settore dei lavoratori distaccati. Questa disposizione fa riferimento anche alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, che è stata trasposta nella legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera.

Nel suo messaggio del 14 marzo 2008 concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania (FF 2008 1823), il Consiglio federale ha inoltre menzionato il previsto miglioramento del sistema di attuazione della legge sui lavoratori distaccati, in particolare grazie all'aumento del 20 per cento dei controlli del mercato del lavoro a partire dal 2010, al miglioramento di alcuni aspetti lacunosi della comunicazione tra organi esecutivi e alla maggiore offerta di informazioni in materia di condizioni lavorative e salariali in Svizzera.

Il Consiglio federale è convinto che l'attuazione di queste misure consenta alla Svizzera di prepararsi adeguatamente alla graduale apertura del mercato del lavoro nei confronti dei nuovi Stati membri dell'UE.

Risposta del Consiglio federale.