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08.3824 · Mozione · 2008-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale una modifica del Codice penale svizzero tesa a:

- vietare la prostituzione minorile fino al compimento dei 18 (se non addirittura dei 21) anni;

- prevedere sanzioni adeguate nei confronti dei clienti che si rivolgono a minorenni che si prostituiscono.

Begründung

La prostituzione volontaria minorile è attualmente al centro dell'attenzione mediatica. Organizzazioni quali Terre des hommes - Aiuto all'infanzia o l'Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia constatano che questo fenomeno coinvolge sempre più giovani di 16-18 anni, che vi ricorrerebbero sempre più numerosi, non per necessità economica, ma per guadagnare facilmente denaro. Parallelamente la domanda di questi giovani che si prostituiscono cresce, al punto che in Svizzera sono sorte agenzie specializzate in tale offerta.

L'attuale legislazione svizzera comporta disposizioni legate alla prostituzione minorile senza tuttavia disciplinarla, in quanto essa è permessa a partire dai 16 anni compiuti, a condizione che non vi sia sfruttamento da parte di un terzo dello stato di bisogno della persona che pratica la prostituzione né incitamento a quest'ultima (cfr. art. 187, 193 e 195 CP). I clienti dei giovani che si prostituiscono e hanno già compiuto 16 anni non sono punibili.

Di fronte a tale lacuna particolarmente scioccante e al rischio aggravato di turismo sessuale pedofilo, la Svizzera non rispetta gli impegni assunti. Avendo firmato la Convenzione sui diritti del fanciullo, il protocollo facoltativo concernente in particolare la prostituzione infantile e la Convenzione dell'OIL volta a eliminare il lavoro minorile, dovrebbe tuttavia adottare tutti i provvedimenti legislativi necessari a proteggere i minori.

Seguendo l'esempio dei suoi vicini europei, la Svizzera deve pertanto dotarsi di un articolo in tal senso. L'articolo 187 del Codice penale (CP) potrebbe essere completato come segue: "Chiunque sollecita, accetta o ottiene, dietro compenso in denaro o promessa di un tale compenso, prestazioni di natura sessuale da parte di un minore che si dedica alla prostituzione, anche in maniera occasionale, è punito con ..." Tale norma deve inoltre vietare la prostituzione al di sotto dei 21 anni d'età.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell'autore della mozione dinanzi al palese aumento sia della prostituzione dei giovani dai 18 ai 21 anni sia della domanda di tali prestazioni. La prostituzione giovanile può pregiudicare lo sviluppo sessuale dei ragazzi, traumatizzarli e destabilizzarli dal punto di vista psichico e sociale.

In Svizzera la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni (art. 187 n. 1 CP). Gli adulti clienti di giovani minori di 16 anni che si prostituiscono sono punibili secondo gli articoli 187 CP (Atti sessuali con fanciulli) e 195 CP (Promovimento della prostituzione); ciò concerne sia i clienti stessi sia altre persone che favoriscono tale comportamento. Per contro, secondo il diritto penale svizzero in vigore, i contatti sessuali consensuali a pagamento tra adulti e giovani di età compresa tra 16 e 18 anni sono punibili soltanto in via eccezionale. Si rende punibile chi sospinge alla prostituzione un minorenne (art. 195 CP) e chi compie un atto sessuale con un minorenne dipendente di età superiore ai sedici anni (art. 188 CP). Nel Codice penale si tiene pertanto conto in modo differenziato della necessità di proteggere i giovani tra i 16 e i 18 anni: con la normativa esistente il legislatore ha nel contempo espresso la volontà di accordare ai giovani maggiori di 16 anni un'ampia autonomia nella loro autodeterminazione sessuale. Contrariamente a quanto ritiene l'autore della mozione, non si è dunque in presenza di una lacuna legislativa. Il legislatore ha invece rinunciato di proposito a rendere punibile il fenomeno in sé, e in particolare i giovani che si prostituiscono.

Alla luce della recente evoluzione del diritto penale in Europa, si sta tuttavia esaminando l'opportunità di punire chi si avvale dei servizi sessuali di minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni che si prostituiscono in cambio di denaro o compensi di altro tipo. Sia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (non ratificata dalla Svizzera) sia la decisione quadro dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile obbligano gli Stati membri a dichiarare punibile un tale comportamento. Le convenzioni ratificate dalla Svizzera non prevedono tuttavia tale obbligo, contrariamente a quanto suppone l'autore della mozione.

Per contro, il Consiglio federale respinge la richiesta di rendere penalmente punibili, oltre al cliente, anche tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 21 anni che si prostituiscono. Sarebbe controproducente spingere questi giovani nell'illegalità. Se necessario, possono essere applicate misure di diritto civile a tutela dei minori. Infine, non sarebbe giustificabile fissare la soglia d'età a 21 anni. Anche sul piano internazionale non si registra un'evoluzione legislativa in tale direzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.