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08.456 · Iniziativa parlamentare · 2008-09-29

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) deve essere modificato come segue:

Art. 68 cpv. 1

Chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone. Sottostanno al canone gli apparecchi destinati alla ricezione di programmi. Non sono soggetti al canone in particolare gli apparecchi multifunzionali (p. es. la ricezione via Internet e cellulare).

Begründung

La decisione dell'Ufficio federale delle comunicazioni di riscuotere dal 1° settembre 2009 un canone anche per la ricezione di programmi radiotelevisivi via cellulare e Internet è insoddisfacente: in questo modo i canoni di ricezione diventano de facto un'imposta. Le tasse obbligatorie aumentano e la cerchia degli assoggettati viene estesa. Il fatto che lo Stato sovvenzioni o finanzi emittenti radiotelevisive riscuotendo canoni obbligatori è contrario alla libera democrazia e alla libertà dei media.

L'obbligo di pagare il canone per la ricezione di programmi radiotelevisivi via Internet e cellulare non può essere spiegato con il termine abusato di "parità di trattamento": mentre gli apparecchi radiotelevisivi si acquistano proprio per ricevere programmi radiotelevisivi, ciò non è il caso per i computer e i cellulari. Per questo motivo l'obbligo di pagare il canone per la ricezione di programmi radiotelevisivi via Internet e cellulare deve essere immediatamente abolito.