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09.3244 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. Adottare le misure necessarie per informare in particolare i giovani adulti sulle conseguenze dell'abuso delle cosiddette bevande energetiche e sensibilizzarli sulle conseguenze dannose che può avere il consumo combinato di tali bevande con l'alcol o altre droghe.

2. Presentare un rapporto che illustri le basi oggettive dal punto di vista metodologico e scientifico su cui si fonda la procedura di ammissione delle bevande energetiche e spieghi come è garantito che le più recenti conoscenze scientifiche sul consumo di derrate alimentari fabbricate artificialmente e su scala industriale siano prese in considerazione nella procedura di ammissione e contribuiscano a rettificare retroattivamente precedenti decisioni di ammissione.

Begründung

Da qualche tempo il mercato delle bevande energetiche è inondato da diversi prodotti, quali "Red Bull", "Denner-Energy" o "M-Budget Energy Drink". I giovani sono indotti al consumo con campagne pubblicitarie tra l'aggressivo e il subdolo.

È necessario che la popolazione, in particolare i minorenni e i responsabili della loro educazione, sia informata in maniera oggettiva su questi prodotti. Soltanto così facendo ognuno potrà agire in modo responsabile. La Confederazione potrebbe per esempio diffondere, nel quadro di campagne di prevenzione, informazioni nutrizionali per rendere attenti i giovani in modo chiaro ed inequivocabile sugli effetti di queste bevande, in particolare se combinate con l'alcol o altre droghe.

La procedura adottata dalle autorità per l'ammissione delle bevande energetiche, retta dalla legge sulle derrate alimentari, non si basa su studi sperimentali indipendenti, che dovrebbero invece essere indispensabili per ammettere tali bevande. Gli studi sono condotti e finanziati dai fabbricanti stessi. La bevanda "Red Bull", per esempio, è stata ammessa sul mercato svizzero nel 1994, sebbene sia controversa e problematica secondo studi effettuati all'estero.

La Svizzera dovrebbe dar credito a questi dubbi e verificare a sua volta sistematicamente se i prodotti in questione non siano contrari a una dieta equilibrata o se non causino addirittura nuove patologie. È pertanto necessario condurre uno studio indipendente, approfondito e costantemente adeguato all'evoluzione che funga in futuro da base per gli esami condotti in vista dell'ammissione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera spetta all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) seguire l'evoluzione delle abitudini alimentari della popolazione e autorizzare nuovi tipi di derrate alimentari.

1. Le bevande energetiche sono disciplinate nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104). Per quanto riguarda le bevande speciali contenenti caffeina, sono prescritte le seguenti avvertenze: (a) le bevande possono essere consumate solo in quantità limitata a causa dell'elevato tenore di caffeina, (b) non sono adatte alle persone sensibili alla caffeina, alle donne incinte e ai bambini e (c) non devono essere mischiate con l'alcol.

Il Consiglio federale ritiene che con tali avvertenze i consumatori siano già oggi tutelati da qualsiasi abuso.

2. All'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) è definita la procedura di autorizzazione per nuovi tipi di derrate alimentari. Ciò vale per tutti gli alimenti e non soltanto per le bevande energetiche. L'articolo 6 esige che la valutazione sia eseguita tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze e che le autorità che rilasciano l'autorizzazione si attengano alle pertinenti norme internazionali.

Nel settore delle bevande energetiche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato nel gennaio 2009 una nuova perizia (EFSA Journal 2009, 935, 1-31). L'UFSP l'ha analizzata e, come prescritto, ne ha tenuto conto nella sua analisi continua dei rischi. L'EFSA giunge alla conclusione che le sostanze contenute non danno adito ad alcun problema di sicurezza e che è improbabile che interagiscano tra loro. Riguardo a tali sostanze, sulla base dello stato attuale delle conoscenze non vi è pertanto alcuna necessità d'intervenire e il Consiglio federale ritiene adeguato il disciplinamento vigente.

Considerate le chiare disposizioni di legge e la documentazione scientifica disponibile, non ritiene necessario allestire un rapporto sull'ammissione delle bevande energetiche.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.