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Decurtazione di tributi fiscali. Nessun motivo per escludere una domanda di assistenza amministrativa e giudiziaria

09.3295 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1), una domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria "è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali". Tale restrizione va abrogata.

Begründung

Il 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di migliorare la cooperazione con altri Paesi nell'ambito dei reati fiscali. In particolare, si è detto disposto ad accordare assistenza amministrativa e giudiziaria non soltanto in caso di frode fiscale, ma anche in casi motivati di evasione fiscale. Il Consiglio federale ha così lanciato un segnale importante per far fronte alle critiche e alle minacce avanzate da diversi Stati contro la Svizzera in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Tale segnale rimane poco credibile fintanto che la Svizzera esclude l'assistenza amministrativa e giudiziaria se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard OCSE per l'assistenza amministrativa, ossia la cooperazione tra autorità fiscali, e di ritirare la riserva svizzera all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Inoltre intende intavolare trattative con gli altri Stati contraenti per una corrispondente revisione degli accordi svizzeri di doppia imposizione. Il Consiglio federale si rende conto che, in seguito all'introduzione dello standard OCSE negli accordi di doppia imposizione, in futuro la Svizzera fornirà assistenza amministrativa in casi per i quali attualmente non è prevista alcuna assistenza giudiziaria.

La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) disciplina la cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie, ma non l'assistenza amministrativa tra autorità fiscali, la cui base legale figura negli accordi di doppia imposizione.

Il principio dell'esclusione della cooperazione per determinati reati fiscali è sancito nell'articolo 3 capoverso 3 AIMP. L'abrogazione di tale principio, come chiesto nella mozione, renderebbe possibile fornire assistenza giudiziaria in materia penale a tutti i Paesi. Un tale passo potrebbe indebolire la posizione negoziale svizzera nelle imminenti trattative per l'adeguamento degli accordi di doppia imposizione. Seguendo l'iter cronologico per le modifiche s'intende mantenere una posizione di forza. Se l'AIMP fosse modificata, non sarebbe più possibile esigere importanti contropartite da alcuni Stati. È uno dei motivi principali per cui il Consiglio federale ha deciso di dare la priorità all'assistenza amministrativa. Considerati i punti comuni con l'assistenza giudiziaria, il Consiglio federale ha tuttavia incaricato il DFGP di sottoporgli varianti in merito all'ulteriore modo di procedere per lo sviluppo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Alla luce delle circostanze, ritiene attualmente prematuro presentare una proposta concreta di modifica dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP.

Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporne la modifica alla seconda Camera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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