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09.3385 · Interpellanza · 2009-04-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

1. Tenuto conto della natura particolare dei rapporti di lavoro, il Consiglio federale vede la necessità di legiferare sul telelavoro come l'ha fatto la maggior parte dei Paesi industrializzati? Se sì, perché? Se no, perché?

2. Quali disposizioni legali permettono oggi di avere nel telelavoro la protezione del lavoratore e la copertura sociale, importanti conquiste del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali in Svizzera?

Begründung

Il telelavoro è una realtà sempre più presente nella vita attuale. Le imprese vi vedono l'occasione per aumentare sensibilmente la loro produttività. Alcuni dipendenti vi vedono la possibilità di un lavoro che risponda alla loro disponibilità parziale.

Con i progressi della tecnologia e gli strumenti moderni della comunicazione, il telelavoro è possibile sia nel settore privato sia in quello pubblico. Attualmente il telelavoro rappresenta in Olanda il 28 per cento delle ore lavorative, in Germania il 25 per cento e in Inghilterra e in Italia il 15 per cento. Sicuramente si svilupperà anche in Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

Il numero delle persone che lavora principalmente dal proprio computer di casa è in aumento, sia nel settore privato che in quello pubblico. Il telelavoro permette di conciliare lavoro e famiglia, oppure lavoro e tempo libero. Il Consiglio federale considera politicamente prioritario il miglioramento della conciliabilità fra vita familiare e lavorativa. Nel 2007, in qualità di autorità responsabile per la politica economica e del mercato del lavoro, il Dipartimento federale dell'economia ha emanato, nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione, il manuale PMI "Lavoro e famiglia" nel quale è fatta esplicita menzione del telelavoro.

Il telelavoro può essere opportuno anche per altre ragioni, ad esempio perché la sede di lavoro e il domicilio del lavoratore sono geograficamente distanti fra loro. Fino ad oggi non è emerso alcun problema particolare legato a tale modalità lavorativa.

Il telelavoro può essere definito - a seconda della formulazione nel contratto - come contratto di lavoro usuale oppure come contratto di lavoro a domicilio ma, in nessun caso, può essere contemplato nell'ambito d'applicazione della legge sul lavoro a domicilio (LLD; RS 822.31). Solamente il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina, contro salario da un lavoratore, solo o con l'aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta, viene considerato lavoro a domicilio a tenore dell'articolo 1 capoverso 4 LLD.

Il telelavoro può essere disciplinato da un contratto di lavoro secondo gli articoli 319 segg. CO, con la conseguenza che la prestazione non può essere considerata come lavoro a domicilio. La legge sul lavoro è dunque applicabile al lavoratore che lavora dal proprio domicilio. La protezione dei lavoratori è garantita sia in termini di durata del lavoro e di risposo, sia per quanto concerne la protezione della salute.

Il rapporto di telelavoro può anche fondarsi su di un contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 351 CO sul lavoro a domicilio in generale, ma neppure in questo caso rientra nella legge sul lavoro a domicilio. Determinanti sono in tal caso le disposizioni degli articoli 351 a 355 CO, mentre la legge sul lavoro non può essere applicata poiché, secondo l'articolo 3 lettera f, i lavoratori a domicilio sono esclusi dal suo campo d'applicazione. La persona che usufruisce del telelavoro è tenuta a consegnare il lavoro impartitole entro la scadenza prevista senza deroghe ma, nella maggior parte dei casi, è libera di organizzare a piacimento il proprio orario lavorativo e la propria postazione di lavoro. In tal caso il lavoratore è protetto del CO. In un rapporto di telelavoro, la protezione da parte delle assicurazioni sociali - che si tratti di infortuni lavorativi, malattie professionali o infortuni nel tempo libero - è garantita dalla legge sull'assicurazione infortuni (LAINF). La prevenzione degli infortuni (sicurezza sul lavoro) è anch'essa disciplinata dalla LAINF. Le disposizioni della LAINF in merito alla sicurezza sul lavoro si applicano ai lavori che un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero commissiona in Svizzera (art. 81 cpv. 1 LAINF).

Per le ragioni precedentemente esposte, il Consiglio federale è del parere che non sia necessaria nessuna regolamentazione supplementare per la protezione delle persone impiegate in modalità di telelavoro.

Risposta del Consiglio federale.