Lexipedia

09.3528 · Postulato · 2009-06-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire le seguenti circostanze in un rapporto all'attenzione del Parlamento.

Quale margine d'azione accordano la LIFD e la LAID all'AFC e alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni riguardo alle possibilità di deduzione delle spese professionali per i cosiddetti espatriati ai sensi dell'Oespa (ordinanza del 3 ottobre 2000 concernente gli espatriati, in vigore dall'1° gennaio 2001)?

Il rapporto deve in particolare chiarire:

- quali sono le deduzioni ammesse a titolo di spese professionali;

- a quanto ammontano le deduzioni consentite;

- se esiste anticostituzionalità in ragione della violazione del principio dell'uguaglianza giuridica dovuto alla disparità di trattamento tra svizzeri e stranieri;

- chi beneficia effettivamente dell'ordinanza, vale a dire gli espatriati o l'azienda.

Begründung

Secondo l'Oespa, la LIFD e la LAID permettono agli espatriati, a determinate condizioni, di dedurre spese professionali che altri lavoratori non possono dedurre. Questa circostanza dovrebbe incoraggiare i lavoratori stranieri ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Se l'azienda è straniera o è in mani svizzere, non è importante per determinare lo statuto di espatriato.

Nel cantone di Zurigo, la commissione cantonale di ricorso in materia fiscale ha constatato in un caso controverso che l'Amministrazione (ufficio contribuzioni cantonale e AFC) è andata oltre il margine d'azione consentito dalla LIFD e dalla LAID. Nella sua decisione del 23 ottobre 2007 essa è giunta alla conclusione che sia l'ordinanza della Confederazione (Oespa) sia le direttive cantonali sono contrarie al diritto. Nella primavera del 2008 il tribunale amministrativo zurighese ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione cantonale di ricorso in materia fiscale, senza tuttavia adottare una decisione materiale. Tale questione dovrebbe pertanto essere esaminata anche sotto il profilo materiale, ad esempio tramite una perizia dell'Ufficio federale di giustizia.

Nell'attuazione dell'Oespa si pone inoltre la questione della costituzionalità. Infatti, solo i lavoratori che dall'estero giungono in Svizzera, ad esempio a Zurigo, per esercitare un'attività lucrativa a tempo determinato beneficiano di questa regolamentazione. Se però un ticinese va a lavorare a Zurigo ed esercita la stessa attività lucrativa per lo stesso periodo di tempo senza abbandonare il suo domicilio in Ticino, non può far valere queste possibilità di deduzione.

Dato che molti espatriati possiedono un contratto basato sullo stipendio netto, è lecito supporre che sono piuttosto le imprese ad approfittare della regolamentazione sugli espatriati e non i loro impiegati stranieri in Svizzera. Il motivo di questa regolamentazione, introdotta a suo tempo dall'allora consigliere federale Kaspar Villiger, era rendere più interessante la piazza lavorativa svizzera in modo da permettere alle grandi aziende di reclutare personale qualificato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) del 3 ottobre 2000, che si basa sull'articolo 26 LIFD (spese professionali), attua le richieste di un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Jean Michel Gros dell'anno 1996. L'obiettivo di questa ordinanza è rendere più interessante la piazza economica svizzera. Si tratta, da un lato, di tener conto della situazione particolare degli espatriati per quanto riguarda le spese professionali e, dall'altro, di trovare una normativa nel quadro del diritto federale vigente.

Per espatriati si intendono i dirigenti e gli specialisti (ad es. nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni) che vengono trasferiti temporaneamente in Svizzera da un datore di lavoro straniero. Durante la loro attività di durata limitata in Svizzera (al massimo 5 anni) queste persone mantengono rapporti con l'estero. Pertanto, è possibile che debbano sostenere spese professionali di cui si deve tenere conto fiscalmente. Ai sensi dell'Oespa, queste spese professionali particolari comprendono le spese di viaggio, le spese per l'alloggio e di trasloco anticipate dagli espatriati nonché le spese di abitazione pagate in Svizzera, purché venga mantenuta l'abitazione all'estero. Esse comprendono anche le spese ordinarie per la frequentazione da parte dei figli minorenni di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento adeguato. Nell'interesse di una procedura di tassazione economica, per questi costi è prevista una deduzione mensile forfetaria di 1500 franchi eccetto per le spese scolastiche.

Anche uno studio dell'Università di San Gallo dell'anno 1999 conferma la posizione speciale degli espatriati. Lo studio dimostra che numerosi cantoni concedono agli espatriati ampie deduzioni a titolo di spese professionali, poiché si basano su particolari rapporti effettivi in questa categoria di dipendenti. Questo punto di vista è sostenuto anche all'estero (ad es. in Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Olanda). I suddetti Stati prevedono normative speciali per determinate spese professionali degli espatriati.

La questione della legalità e costituzionalità dell'Oespa è stata oggetto di una procedura giudiziaria fiscale nel cantone di Zurigo dal 2005 al 2008. In prima istanza la commissione di ricorso II in materia d'imposta del cantone di Zurigo è giunta alla conclusione che l'Oespa e le relative normative del cantone di Zurigo si rivelano problematiche dal punto di vista legale e costituzionale. Il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo si è pronunciato in seconda istanza. Quest'ultimo non si è tuttavia espresso in merito alla questione cruciale della legalità e costituzionalità dell'Oespa, dato che dal suo punto di vista la fattispecie da giudicare concretamente non rientrava nell'ambito d'applicazione dell'Oespa. Questa sentenza del Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo è passata in giudicato nell'anno 2008 senza essere stata impugnata.

Non esiste una sentenza di ultima istanza, passata in giudicato, che neghi esplicitamente la legalità e la costituzionalità dell'Oespa. La decisione della commissione di ricorso II in materia d'imposta del cantone di Zurigo e la pertinente dottrina mostrano tuttavia che vi sono senz'altro motivi importanti per mettere in questione la legalità e la costituzionalità dell'Oespa. Il Consiglio federale è pronto a predisporre un esame giuridico per questa ordinanza dipartimentale, ma considera eccessivo elaborare all'attenzione del Parlamento un rapporto speciale su questa problematica.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.