09.3570 · Interpellanza · 2009-06-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sulle risposte del Consiglio federale agli interventi Chopard (09.5214, ora delle domande dell'8 guigno 2009) e Lang (09.1034, interrogazione del 19 marzo 2009) concernenti Tigris, nonché sui resoconti dei media sulle unità speciali d'intervento dei cantoni, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Che cosa intende concretamente e precisamente il Consiglio federale con "funzione di polizia giudiziaria", "misure coercitive" e "potenzialmente molto pericolosi"?
2. L'attuale forma di Tigris corrisponde alla pianificazione precedente al 2006, quando, stando al Consiglio federale, il capo della PGF ha informato la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera sull'unità d'intervento?
3. Quali cantoni dispongono di unità speciali d'intervento?
4. Da quanti membri sono composte?
5. In che misura i loro impieghi interessano i concordati di polizia?
6. Le unità speciali cantonali sono impiegate anche per il servizio d'ordine?
7. La Confederazione contribuisce, direttamente o indirettamente, al loro finanziamento?
8. Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito alla segretezza che regna attorno alle unità speciali cantonali?
Begründung
La trasparenza è l'ossigeno della democrazia.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come esposto nella risposta all'interrogazione Lang del 19 marzo 2009 (09.1034, Gruppo federale d'intervento Tigris), il gruppo d'intervento Tigris assolve in seno alla Polizia giudiziaria federale (PGF) una funzione di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza. Il gruppo d'intervento Tigris esegue misure coercitive quali il fermo, la consegna o l'arresto nel contesto di procedure di assistenza giudiziaria o di procedimenti penali, su incarico del Ministero pubblico della Confederazione, dell'Ufficio dei giudici istruttori federali o dell'Ufficio federale di giustizia. Le suddette autorità si basano direttamente sulle disposizioni contenute nei pertinenti atti legislativi (cfr. art. 44-73quater della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, PP; RS 312.0; futuro art. 196 segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, CPP, FF 2007 6327 segg.; e la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP; RS 351.1). La funzione di polizia di sicurezza di Tigris garantisce inoltre la sicurezza degli inquirenti della PGF incaricati di eseguire le misure coercitive menzionate. Queste ultime vengono infatti eseguite dopo aver esaminato la persona da sottoporre al provvedimento, il tipo di misura da eseguire e altre circostanze, ovvero dopo aver analizzato la presenza di elementi che potrebbero mettere a repentaglio la vita e l'integrità fisica degli stessi inquirenti.
2. La struttura di Tigris non è variata sostanzialmente dal 2006, anno in cui è stata comunicata l'istituzione del gruppo d'intervento. Si è provveduto, da un lato, ad apportare i miglioramenti rivelatisi necessari nel corso degli interventi eseguiti e, dall'altro, ad adattare il gruppo d'intervento alle esigenze attuali. Ciò al fine di garantire che gli interventi e i mandati fossero svolti in modo sicuro e professionale. Dal 1° gennaio 2008, nel quadro di ristrutturazioni interne e per potenziarne l'efficienza, la formazione in materia di polizia di sicurezza per l'impiego di mezzi coercitivi è diventata di competenza di Tigris.
3. Secondo le informazioni della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), il termine "unità speciali d'intervento" è poco preciso e ha un significato più ampio rispetto ai termini "truppe speciali" e "unità d'intervento". La nozione di "unità speciali d'intervento" comprende infatti tutti i sottogruppi dei servizi di polizia a cui sono affidati compiti speciali, ad esempio i conducenti di cani di polizia, le unità che svolgono servizio d'ordine, i tiratori scelti, gli specialisti equipaggiati per le osservazioni speciali, i sommozzatori, le unità d'intervento, i negoziatori ecc. Alla luce di quanto esposto, la risposta alla domanda è: "tutti i cantoni dispongono di unità speciali d'intervento". Considerando soprattutto i dibattiti pubblici sui media, si presume che l'autore dell'interpellanza sia interessato soprattutto a ottenere informazioni sulle unità di intervento. Occorre innanzitutto ricordare che il gruppo Tigris, finito alla ribalta della cronaca, non costituisce un gruppo d'intervento secondo il parere del Consiglio federale e della CCPCS. La CCPCS afferma che praticamente tutti i cantoni dispongono di un'unità d'intervento, con l'esclusione del cantone di Appenzello Interno. I cantoni della Svizzera centrale gestiscono invece un'unità d'intervento comune.
4. Secondo il CCPCS, i dati relativi agli effettivi delle polizie cantonali e comunali, desunti dalle rilevazioni annuali, forniscono il seguente quadro (situazione al 1° gennaio 2009):
Agenti di polizia con formazione specifica
Cantoni: 13 240 (numero necessario); 12 600 (numero effettivo)
Città: 3210; 3240
Totale: 16 450; 15 840
Considerando il totale degli effettivi, sono oltre 12 000 gli agenti appositamente formati ed equipaggiati che vengono destinati a compiti di ricerca (polizia giudiziaria), al servizio d'ordine o ad altri compiti speciali. In termini generali, si può quindi affermare che l'80 per cento dei 15 840 agenti è formato ed equipaggiato per prestare servizio di polizia in una determinata unità speciale. La CCPCS non dispone di dati relativi agli effettivi di ogni singola unità speciale.
5. Secondo la CCPCS, un numero considerevole di compiti e di funzioni attribuiti alle polizie cantonali è svolto a livello sovracantonale nel quadro di concordati. Il concordato della Svizzera centrale dispone, ad esempio, di un'unità comune: l'unità d'intervento "Luchs". La collaborazione in questo ambito è così garantita in tutta la Svizzera.
6. Rigirando la domanda, le unità di servizio d'ordine operanti in seno ai Cantoni sono considerate come "truppe speciali" o "unità speciali". La maggior parte delle unità di intervento sono composte da agenti di polizia ben istruiti, impiegati conformemente al sistema di milizia. Nel lavoro di tutti i giorni, gli agenti prestano dunque servizio in seno alle divisioni operative e possono essere anche dispiegati per svolgere servizio d'ordine.
7. La Confederazione contribuisce in parte indirettamente al finanziamento delle unità d'intervento dei cantoni, versando loro indennizzi per interventi eseguiti nel quadro di determinati compiti. In particolare sono soggetti a rimborso gli interventi ordinati dalla Confederazione e finalizzati alla protezione di persone (soprattutto le misure di protezione ravvicinata) e di edifici (compiti di sorveglianza), a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 28 capoverso 2 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120). Inoltre, la Confederazione finanzia, in virtù dell'articolo 122n lettere c e f dell'ordinanza sulla navigazione aerea (RS 748.01), i salari e i costi salariali sostenuti per dispiegare forze di polizia cantonali in esecuzione di misure di sicurezza nel traffico aereo (cfr. il rapporto in adempimento del postulato 05.3610 del 6 ottobre 2005; Panoramica sui dati statistici in materia di polizia).
8. Non spetta al Consiglio federale giudicare le relazioni pubbliche dei cantoni.
Risposta del Consiglio federale.