09.3672 · Mozione · 2009-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'adeguamento agli sviluppi dell'acquis di Schengen non può avvenire ricorrendo al diritto d'urgenza. Il Consiglio federale deve, invece, adottare provvedimenti che consentano di recepire e trasporre gli atti legislativi inerenti all'acquis di Schengen nel rispetto dei diritti democratici della Svizzera. Se necessario, deve cercare di ottenere dall'altra parte contraente una proroga del termine per la trasposizione.
Begründung
L'automatismo previsto nell'Accordo di associazione a Schengen (AAS) impone alla Svizzera di recepire costantemente nuovi atti legislativi quale sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre i rispettivi atti legislativi, incluso anche lo svolgimento di un referendum. Ora è chiaro che questo periodo è troppo breve e non tiene in alcun modo conto delle nostre procedure democratiche e conformi allo Stato di diritto.
Per quanto riguarda l'approvazione e l'attuazione degli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea relativi al recepimento del regolamento e della decisione concernenti il sistema d'informazione visti (VIS), la Svizzera ha ammesso una riduzione del termine, ragione per cui il Consiglio federale ritiene di dover ora appellarsi al diritto d'urgenza secondo l'articolo 165 della Costituzione. Per quanto riguarda la consultazione relativa al decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sui rimpatri, il termine per la consultazione non è stato prorogato nonostante le vacanze, come sarebbe prescritto nell'articolo 7 capoverso 2 della legge sulla consultazione, e anche in questo caso ci si appella invece al diritto d'urgenza secondo l'articolo 7 capoverso 3 LCo.
Sul piano democratico non è accettabile che la Svizzera sottostia a un meccanismo che la costringe a ridurre e limitare i diritti popolari e democratici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 7 paragrafo 1 dell'Accordo di associazione a Schengen (RS 0.360.268.1) prevede, come principio, che gli sviluppi dell'acquis di Schengen recepiti dalla Svizzera entrino in vigore simultaneamente per l'Unione europea e per la Svizzera. Tuttavia, se uno sviluppo che deve essere approvato dall'Assemblea federale o deve essere trasposto dalle Camere federali o da un parlamento cantonale prevede un termine di trasposizione inferiore a due anni, la Svizzera dispone comunque - se necessario - di due anni per adempiere i suoi requisiti costituzionali. Viste le sue particolari procedure democratiche e conformi allo Stato di diritto, la Svizzera profitta dunque di una normativa più vantaggiosa della procedura prevista per gli Stati membri dell'UE, per i quali vale in ogni caso il termine di trasposizione dello sviluppo da recepire, e per gli altri Paesi associati a Schengen (alla Norvegia sono stati concessi 6 mesi, all'Islanda solo 4 settimane e al Liechtenstein 18 mesi). Non è possibile modificare tali scadenze nel singolo caso.
Il termine di due anni offre generalmente tempo sufficiente per svolgere la procedura di approvazione parlamentare ed eventualmente quella referendaria (cfr. messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5431). Di principio, il Consiglio federale e l'Amministrazione fanno il possibile per applicare la procedura ordinaria per il recepimento e la trasposizione di sviluppi di Schengen. Il relativo termine di due anni è tuttavia molto serrato, così che sussiste un margine di manovra relativamente stretto per compensare internamente, nella procedura legislativa, il tempo supplementare eventualmente necessario.
In caso d'urgenza il Consiglio federale non potrà pertanto fare a meno di abbreviare, in via eccezionale, i termini per la consultazione, una volta esaurite le riserve temporali nella procedura interna all'amministrazione (art. 7 cpv. 3 della legge sulla consultazione; RS 172.061). Inoltre, il Consiglio federale può proporre al Parlamento di trattare un affare in procedura straordinaria (art. 85 cpv. 2 della legge sul Parlamento; RS 171.10; LParl) o di adottare una clausola d'urgenza nel quadro delle disposizioni costituzionali (art. 165 Cost. e art. 77 LParl). Per quanto possibile, si cerca di evitare di proporre una tale procedura straordinaria e la decisione in merito all'esecuzione compete ovviamente all'Assemblea federale.
Nel caso del sistema di informazione visti (VIS) citato nella motivazione della mozione, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di dichiarare urgente la modifica della legge federale sugli stranieri (RS 142.20), necessaria per trasporre questo sviluppo, per i motivi seguenti. Attualmente l'implementazione di VIS è ancora prevista per il 21 dicembre 2009 (si sta tuttavia delineando una proroga del termine d'introduzione al primo semestre del 2010, che al momento dell'approvazione del messaggio non era ancora prevedibile). Per poter rispettare tale scadenza, tutti gli Stati Schengen devono essere in grado, sul piano giuridico e tecnico, di collegarsi al sistema. Il ritardo di un solo Stato membro rinvierebbe l'implementazione del VIS per tutta l'area Schengen. Se in questo caso la Svizzera insistesse sul termine di due anni, l'implementazione di VIS dovrebbe essere rinviata al 16 luglio 2010, ossia di circa sei mesi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.