Obbligare le autorità a segnalare agli insegnanti i reati commessi da giovani e permettere ai maestri di tirocinio di consultare gli atti
09.3731 · Mozione · 2009-08-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali affinché i responsabili scolastici siano informati dalle autorità se nel periodo della scuola dell'obbligo un allievo è oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale, è implicato in un'inchiesta penale, è perseguito penalmente o ha subito una condanna penale. Per quanto concerne gli studenti e gli apprendisti che seguono una formazione postobbligatoria (apprendistato, liceo, ecc.), la direzione degli istituti e i responsabili della formazione (maestri di tirocinio) dovranno poter esigere dalle autorità le informazioni pertinenti, in particolare la consultazione degli atti, anche senza il consenso degli interessati.
Begründung
La violenza e la criminalità giovanili come pure le aggressioni di ogni genere si diffondono a macchia d'olio nel nostro Paese. Gli autori di crimini e delitti sono sempre più giovani. Alla luce di tale situazione di crescente violenza da parte di allievi e apprendisti, esercitata tra di loro ma anche contro insegnanti e altri adulti, nonché di aggressioni gratuite ai danni di persone indifese da parte di gruppi di giovani, urge intervenire. Occorre rafforzare massicciamente la protezione dei nostri insegnanti e maestri di tirocinio, ma anche della nostra società in generale. Soprattutto gli insegnanti di classe vanno sostenuti nell'esercizio delle loro importanti funzioni. In caso contrario, per il nostro Paese diventerà sempre più difficile trovare educatori e formatori professionali qualificati. Nel contempo, è parimenti essenziale migliorare la protezione degli altri allievi, ma anche degli adulti, contro eventuali aggressioni. Occorre pertanto che gli insegnanti di classe a tutti i livelli e i maestri di tirocinio dispongano, in tutti i cantoni, di un accesso illimitato agli estratti del casellario giudiziale dei loro allievi e apprendisti, sia prima dell'inizio che durante la formazione, o che siano informati da parte delle autorità di reati da questi commessi. È l'unico modo per permettere agli insegnanti e ai maestri di tirocinio di farsi un'idea realistica della personalità dei loro allievi e apprendisti e quindi di prestare maggiore attenzione, adottare le misure precauzionali appropriate e dunque proteggere in maniera adeguata loro stessi e le persone che li circondano.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 29 aprile 2009 il Consiglio nazionale ha respinto, con 120 voti a 51, una mozione dal tenore identico, presentata dal consigliere nazionale Föhn (07.3701, Informazione di insegnanti e maestri di tirocinio).
La questione se occorra informare le autorità scolastiche e i maestri di tirocinio in merito a giovani autori di reati va valutata facendo riferimento alla procedura penale minorile. Quest'ultima mira in primo luogo a reinserire i giovani criminali nella società e quindi a prevenire recidive. Per poter conseguire tale risultato è importante che la società non giudichi il carattere dei giovani soltanto sulla base di un reato commesso. Per tale motivo, i procedimenti si svolgono di norma a porte chiuse e le informazioni sono trasmesse a terzi soltanto con il massimo riserbo. Questi principi sono anche alla base della nuova procedura penale minorile svizzera (PPMin), che è stata approvata dal Parlamento il 20 marzo 2009 ed entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2011.
La nuova PPMin prevede diritti e obblighi di comunicazione per informare terzi. L'articolo 75 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), che secondo l'articolo 3 capoverso 1 PPMin si applica anche alla procedura penale minorile, contiene obblighi di comunicazione ad autorità chiaramente definite a cui è attribuita la facoltà di operare nell'ambito del diritto penale. Vista la diversa organizzazione delle autorità cantonali si è rinunciato a disciplinare obblighi più estesi di quelli previsti dall'articolo 75 capoversi 1 a 3 CPP. Ciò riguarda in particolare le autorità scolastiche e l'organizzazione delle scuole. Secondo l'articolo 75 capoverso 4 CPP la Confederazione e i cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità (p. es. autorità scolastiche). Si è tuttavia rinunciato espressamente ad ammettere altri obblighi o diritti di comunicazione per singole persone (quali insegnanti o maestri di tirocinio).
La procedura penale minorile si contraddistingue inoltre dal fatto di essere condotta da un interlocutore principale con una formazione pedagogica, che, oltre ad accertare la situazione personale del minore, ha parimenti il compito di condurre l'intero del procedimento, se non addirittura, in casi di lieve gravità, di emanare la sentenza e provvedere alla sua esecuzione. L'articolo 14 capoverso 1 PPMin prevede pertanto che l'autorità inquirente e le autorità giudicanti possano informare adeguatamente l'opinione pubblica in merito allo stato e alla conclusione del procedimento. In base a tale diritto di comunicazione, in singoli casi è possibile informare una scuola o gli insegnanti, se è necessario, ad esempio, per motivi educativi o al fine di migliorare il coordinamento delle misure di diritto penale minorile. Intenzionalmente il Legislatore non ha previsto però un'informazione generalizzata delle direzioni scolastiche e dei maestri di tirocinio. Di norma, la semplice informazione che un giovane è stato condannato o è oggetto di un procedimento penale non serve alle scuole e alle aziende di tirocinio per tutelare le persone attive in tale ambito. Non è infatti possibile fare previsioni attendibili sul comportamento futuro di giovani autori di reati soltanto sulla scorta di tali dati. Se un giovane autore costituisce effettivamente un pericolo per insegnanti e studenti, bisogna tenerne conto nella procedura penale minorile ordinando una misura educativa o terapeutica (p. es. collocando il giovane in un istituto adeguato). Tali misure possono essere disposte in via cautelare già durante l'istruzione.
Già oggi i cantoni possono apportare direttamente modifiche alla prassi delle autorità penali minorili o effettuare eventuali modifiche nei rispettivi atti legislativi cantonali se risulta necessario. Possono sviluppare piani adeguati alla struttura organizzativa cantonale, che definiscano i reati che vanno comunicati a una determinata cerchia di destinatari. Possono inoltre stabilire quale responsabilità compete alle autorità e alla direzione scolastica e agli insegnanti che ricevono una tale informazione e che eventualmente sono in contatto con le autorità penali minorili, le autorità sociali e la polizia.
I corrispondenti obblighi di comunicazione alle autorità sono in sintonia con la nuova PPMin e possono continuare a essere sviluppati dopo la sua entrata in vigore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.