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09.3817 · Interpellanza · 2009-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'acquis di Schengen è "sviluppato" costantemente. Numerose modifiche sono già state apportate, molte sono in fase di preparazione. Tutto il complesso di Schengen è cambiato in ambiti essenziali e nel frattempo va ben oltre il disegno originario accettato dal popolo nel 2005. La sovranità svizzera è messa sempre più in discussione.

Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quanti sviluppi sono stati apportati fino al momento della risposta alla presente interpellanza e quanti sono in fase di preparazione?

2. Quanti e quali adeguamenti di leggi e ordinanze sono stati necessari in seguito all'adesione a Schengen?

3. Quanti e quali adeguamenti di leggi e ordinanze non ancora noti al momento della votazione popolare sono stati necessari in seguito alla decisione del sovrano?

4. Quali adeguamenti di leggi e ordinanze prevede il Consiglio federale per i prossimi anni?

5. Quanto costa annualmente al nostro Paese l'adesione a Schengen? Come si evolveranno presumibilmente i costi?

6. Quali sono state finora le ripercussioni dell'accordo di Dublino sulla cooperazione nell'ambito dell'asilo? Come si è evoluto il numero di nuove domande d'asilo rispetto a quello dei richiedenti che hanno potuto essere trasferiti nel Paese in cui avevano già presentato una domanda d'asilo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dalla firma dell'accordo di associazione a Schengen (26 ottobre 2004) fino alla fine di ottobre 2009 si sono registrati complessivamente 93 sviluppi dell'acquis di Schengen. Di questi, quasi un terzo (29 atti legislativi, pari al 31,2 per cento) riguarda misure giuridiche non vincolanti, di cui la Svizzera ha potuto limitarsi a prendere atto. 43 sviluppi (46,2 per cento) erano di carattere spiccatamente tecnico. I relativi scambi di note sono stati conclusi autonomamente dal Consiglio federale, in quanto hanno potuto essere regolarmente classificati come "trattati internazionali di portata limitata" ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010). Infine, in base alla portata dei loro contenuti, poco più di un quinto degli sviluppi notificati (22,6 per cento, ovvero 21 atti legislativi) era di competenza dell'Assemblea federale.

Oltre ad alcuni atti normativi tecnici relativi alla migrazione dal sistema d'informazione Schengen esistente a quello di seconda generazione (SIS II) e all'implementazione del sistema d'informazione visti (VIS), nei gruppi di lavoro dell'UE riuniti come comitati misti (COMIX) sono attualmente discussi in particolare due sviluppi: una proposta per l'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa a lungo termine dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala, come il SIS, il VIS o Eurodac, e una proposta tesa a riorganizzare l'attuale meccanismo di valutazione nell'ambito delle cosiddette valutazioni di applicazione.

Peraltro all'interno dell'UE sono in corso discussioni sui nuovi atti legislativi anche nell'ambito di Dublino: da un lato si stanno rielaborando i regolamenti Dublino ed Eurodac, dall'altro si sta discutendo su una proposta che vuole permettere alle autorità di perseguimento penale di accedere a Eurodac.

2. Sul piano federale, 11 leggi (su circa 320) e 13 ordinanze (su circa 850) sono state adeguate per attuare l'acquis di Schengen recepito con l'accordo di associazione a Schengen del 26 ottobre 2004 (AAS; RS 0.362.31). Tali adeguamenti riguardavano spesso soltanto singoli punti o erano di natura puramente formale (motivi di coerenza). In dettaglio, si tratta degli atti legislativi seguenti:

- nell'ambito dell'asilo e degli stranieri: la legge sull'asilo (RS 142.31), la legge federale sugli stranieri (RS 142.20), la legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51), l'ordinanza 1 sull'asilo (RS 142.311), l'ordinanza 3 sull'asilo (RS 142.314), l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201), l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204), l'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513), l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (RS 142.209);

- nel diritto in materia di responsabilità dello Stato: la legge sulla responsabilità (RS 170.32);

- in materia di polizia: il Codice penale (RS 311.0), la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (RS 361), l'ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (RS 361.0), l'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio Sirene (RS 362.0); l'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120.2);

- in materia fiscale: la legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14);

- in materia di armi: la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51), la legge sulle armi (RS 514.54), l'ordinanza sulle armi (RS 514.541), l'ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511), l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1);

- nel diritto in materia di stupefacenti: la legge sugli stupefacenti (RS 812.121) e l'ordinanza sugli stupefacenti (RS 812.121.1).

Per quanto riguarda l'attuazione degli sviluppi di Schengen finora notificati alla Svizzera dalla firma dell'AAS, gli atti legislativi in questione non possono essere indicati in maniera esaustiva dato che alcune procedure sono tuttora in corso. Attualmente si tratta degli atti seguenti:

- la legge sui documenti d'identità (RS 143.1), la legge federale sugli stranieri (RS 142.20), la legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51), la legge sull'asilo (RS 142.31), la legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1), il Codice penale (RS 311.0), la legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (FF 2009 3873); la legge sulle armi (RS 514.54), la legge sulle dogane (RS 631.0);

- l'ordinanza sui documenti d'identità (RS 134.11), l'ordinanza 2 sull'asilo (RS 142.312), l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204), l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (RS 142.209), l'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281), l'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (RS 143.5), l'elaborazione di una nuova ordinanza VIS, l'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (RS 631.062);

3. L'acquis di Schengen è sviluppato costantemente. Per questo motivo, al momento dell'approvazione dell'AAS, nel giugno 2005, per forza di cose non tutti gli sviluppi futuri erano già prevedibili. Si sapeva tuttavia da lungo tempo che la Svizzera è di principio tenuta a recepire eventuali sviluppi dell'acquis di Schengen e quale procedura deve seguire. Nella misura del possibile, il Consiglio federale ha cercato di agire nel modo più trasparente possibile, segnalando già nel messaggio concernente gli accordi bilaterali II (FF 2004 5273) gli sviluppi importanti che si stavano delineando in tale ambito, quali ad esempio l'Agenzia europea alle frontiere esterne (Frontex), il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o il sistema d'informazione visti (VIS).

4. Al punto 1 sono stati citati gli sviluppi di Schengen che ci si deve attendere a medio termine. Attualmente non è possibile stimare con sufficiente sicurezza in che misura renderanno necessaria un'attuazione legislativa in Svizzera. La necessità concreta di adeguamento dipende infatti dal contenuto del rispettivo sviluppo, che non può essere determinato finché le discussioni in seno ai gruppi di lavoro UE non sono giunte a buon punto. Le Commissioni della politica estera (CPE) del Parlamento sono tuttavia tenute regolarmente al corrente in merito agli sviluppi attuali e imminenti dell'acquis di Schengen/Dublino.

5. Il Consiglio federale ha già risposto a più riprese alla domanda "quanto costa alla Svizzera la partecipazione a Schengen", l'ultima volta in maniera molto dettagliata nell'ambito dell'interrogazione Baumann J. Alexander 08.1112, "Quanto costa essere membri di Schengen?", del 3 ottobre 2008. Le cifre in merito ai costi iniziali non sono cambiate molto da allora. La modifica più importante registrata per i costi annuali d'esercizio nel DFGP è dovuta alla partecipazione della Svizzera al fondo per le frontiere esterne dell'UE. L'11 settembre 2009 il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione. Il fondo si propone in particolare di rendere più efficaci i controlli effettuati alle frontiere esterne dello spazio Schengen. È nell'interesse della Svizzera che tali controlli siano sistematici ed efficaci. Per la Confederazione questo nuovo impegno finanziario comporterà, a partire dal 2010, uscite supplementari pari in media a 15 milioni all'anno. Ma allo stesso tempo la Svizzera riceverà dal fondo un contributo dell'ordine di grandezza di 3-5 milioni di franchi all'anno. L'attuazione della partecipazione al fondo per le frontiere esterne non comporterà oneri supplementari per i cantoni. Ovviamente futuri sviluppi di Schengen, come ad esempio l'istituzione della prevista agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nell'ambito di Schengen/Dublino, potranno comportare nuovi costi. È anche possibile che in futuro vengano istituiti nuovi sistemi informatici/agenzie o altri fondi come il fondo per le frontiere esterne o che quelli esistenti vengano ampliati. Tuttavia, di norma in Svizzera gli sviluppi che comportano costi considerevoli devono essere sempre approvati dal Parlamento e quindi sottostanno anche al referendum facoltativo.

6. La cooperazione nell'ambito di Dublino è operativa soltanto dal 12 dicembre 2008. Attualmente è quindi ancora troppo presto per fare affermazioni sulle ripercussioni dell'accordo di associazione a Dublino (RS 0.142.392.68). In generale, al momento si registra un calo delle domande d'asilo: il numero delle domande presentate negli ultimi mesi, ossia 1233 (agosto 2009) e 1228 (settembre 2009) è decisamente inferiore a quello rilevato negli stessi mesi dell'anno precedente (1607 in agosto e 1703 in settembre 2008). Non è possibile affermare con certezza che tale diminuzione dipenda in parte anche dalla partecipazione, a partire da metà dicembre 2008, della Svizzera alla cooperazione di Dublino. In Svizzera, tra gennaio e fine settembre 2009 sono state presentate 12 136 nuove domande d'asilo. In 3045 casi lo Stato Dublino competente ha accolto la richiesta elvetica di presa o ripresa in carico; in tale periodo è già stato possibile trasferire complessivamente 1161 richiedenti l'asilo agli Stati Dublino competenti. Viceversa, nello stesso lasso di tempo la Svizzera ha accolto 262 richieste di trasferimento di altri Stati Dublino e ha già ripreso 105 persone. Secondo le esperienze finora maturate, la Svizzera può quindi trasferire ad altri Stati Dublino un numero di persone di dieci volte superiore a quello di richiedenti che deve riprendere.

Risposta del Consiglio federale.