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09.4169 · Interpellanza · 2009-12-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a illustrare come, nel quadro del codice doganale comunitario e dell'accordo con l'UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, la dichiarazione elettronica possa essere garantita in modo esaustivo sino all'effettiva entrata in vigore di tale accordo, prevista il 1° gennaio 2011. In particolare è necessario rendere possibile anche lo sdoganamento collettivo elettronico, nonché accelerare e snellire le procedure relative al contatto diretto tra le amministrazioni doganali svizzere e dei Paesi dell'UE, soprattutto della Germania.

Stellungnahme des Bundesrates

Occorre fare una distinzione tra le nuove misure di sicurezza introdotte in ambito doganale e la procedura d'imposizione ordinaria.

L'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, sottoscritto il 25 giugno 2009, è applicato provvisoriamente dal 1° luglio 2009. Esso prevede l'adesione della Svizzera al dispositivo di sicurezza doganale dell'UE. In tal modo si previene l'insorgere di nuove difficoltà nel traffico bilaterale delle merci.

L'UE era disposta a far aderire la Svizzera al dispositivo di sicurezza doganale e a rinunciare così alle misure di sicurezza nello scambio bilaterale di merci, solo a condizione che quest'ultima introducesse a sua volta, verso i Paesi non membri dell'UE, le stesse misure adottate verso i Paesi dell'UE. In questo modo si intende evitare che i dispositivi di sicurezza comunitari vengano elusi con l'importazione e l'esportazione di merci attraverso il territorio doganale svizzero.

Nel trasporto stradale, ferroviario e per via d'acqua, le nuove misure riguardano soltanto gli operatori economici che esportano merci in Paesi al di fuori dell'UE. Essi dovranno dichiarare i loro invii all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in anticipo e per via elettronica. Questo è possibile mediante i sistemi di sdoganamento elettronici dell'AFD, che sono già stati aggiornati. Per gli operatori economici con un numero esiguo di esportazioni, i quali finora non effettuavano l'imposizione per via elettronica, l'AFD metterà a disposizione un'applicazione gratuita basata su Internet. L'AFD si occuperà inoltre della trasmissione elettronica dei dati di sicurezza all'ufficio doganale d'uscita dell'UE, compito che in teoria spetterebbe alla persona soggetta all'obbligo di presentare le merci.

Nel traffico aereo diretto con Paesi al di fuori dell'UE, le nuove misure riguardano sia gli importatori sia gli esportatori. In futuro le merci dovranno essere dichiarate in anticipo e per via elettronica, in entrambe le direzioni di traffico. Anche qui i dati di sicurezza potranno essere trasmessi mediante i sistemi di sdoganamento elettronici in uso presso l'AFD. Nel traffico aereo non è necessario far pervenire i dati alle autorità dell'UE.

La suddetta predichiarazione dei dati di sicurezza diventerà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2011. Fino a quella data, gli operatori economici non sono tenuti a fornire anticipatamente ulteriori dati. I sistemi elettronici necessari all'espletamento della predichiarazione sono già stati adeguati o sono in corso di aggiornamento.

Lo sdoganamento collettivo in quanto tale non è contemplato dalla legislazione doganale svizzera. Se con ciò è intesa la dichiarazione doganale collettiva, la spiegazione è la seguente: è possibile imporre contemporaneamente diversi invii di merci aventi la stessa origine (fornitori); per farlo, occorre allestire solo una dichiarazione doganale d'importazione (DI).

In Svizzera, tale regolamentazione è applicata in particolare quando un importatore è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e sulla DI figura come importatore. Nella rubrica "Destinatario" della DI è apposta l'annotazione "Diversi". Non occorre più presentare un elenco dettagliato dei destinatari. La dichiarazione doganale collettiva può essere eseguita elettronicamente e, in linea di massima, è rilevante soltanto ai fini dell'importazione.

Il diritto doganale comunitario, il cosiddetto codice doganale, non prevede una regolamentazione di questo genere. La soluzione svizzera della dichiarazione doganale collettiva è stata presentata in occasione di una visita alla Direzione generale delle dogane da parte di una delegazione della sede di Bonn del Bundesministerium der Finanzen (ministero delle finanze). I colleghi tedeschi hanno preso atto della regolamentazione dell'AFD e stanno vagliando la fattibilità di questa soluzione sia per loro sia per l'UE.

Per motivi giuridici al momento non è possibile scambiare automaticamente i dati tra gli uffici doganali svizzeri e quelli dell'UE. La Svizzera non ha voce in capitolo nella creazione del diritto comunitario. Ciononostante, l'AFD cerca di indicare e proporre ai Paesi limitrofi soluzioni concrete nella fase di applicazione del suddetto diritto, affinché l'economia svizzera possa operare a livello internazionale il più liberamente possibile.

Nel quadro della politica di crescita 2008-2011, il Consiglio federale deciderà, entro la fine del 2010, in merito all'avvio dei negoziati sul collegamento dei sistemi di sdoganamento elettronici della Svizzera e dell'UE nell'ambito del progetto "e-customs" dell'UE. La Commissione dell'UE si è dichiarata disponibile a esaminare la partecipazione del nostro Paese e degli altri Stati dell'AELS al suddetto sistema. Inoltre, entro l'autunno del 2010 un gruppo di lavoro interdipartimentale elaborerà un approfondito studio di fattibilità, che fungerà da base decisionale per il Consiglio federale.

Risposta del Consiglio federale.