09.4203 · Postulato · 2009-12-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'urbanizzazione primaria è un presupposto fondamentale per le zone densamente popolate del nostro Paese. Essa è sostanzialmente garantita da:
- le strade nazionali realizzate e gestite in primo luogo dalla Confederazione;
- le strade cantonali realizzate e gestite congiuntamente dalla Confederazione e dai cantoni;
- le strade di collegamento realizzate e gestite prioritariamente dai cantoni;
- le strade comunali realizzate e gestite dai comuni.
La classificazione delle strade è avvenuta soprattutto in base a quanto incidono sull'adempimento delle esigenze legate al traffico. Per la Confederazione e i cantoni questa classificazione ha risvolti finanziari molto rilevanti. In altre parole: più alta è la categoria a cui sono assegnate le strade di un cantone che servono all'urbanizzazione primaria (strade nazionali, strade cantonali, strade di collegamento), maggiore è l'impatto per la Confederazione. Per i cantoni invece, è un'elevata quota di strade inserite in categorie basse ad avere ripercussioni importanti. Tale sistema produce differenze molto marcate per i singoli abitanti a causa dei costi residui dovuti all' urbanizzazione primaria. Stando ai dati attuali, queste differenze cantonali variano da 1 a 4.
L'auspicato decreto concernente la rete delle strade nazionali e la prevista (unilaterale) riclassificazione di una strada a strada cantonale minacciano di aumentare ulteriormente gli attuali squilibri. Anche il trasferimento delle quote di finanziamento della Confederazione dalle strade cantonali a quelle nazionali rafforza questa tendenza.
Alla luce di tale situazione, la Confederazione è invitata, al più tardi insieme al precitato decreto, a:
1. Elaborare i dati seguenti:
- definizione di un'urbanizzazione primaria su tutto il territorio, ivi comprese le strade di collegamento. Nella valutazione delle località occorre tener conto in modo adeguato anche dei pernottamenti turistici;
- costi di costruzione e d'esercizio dell'urbanizzazione primaria;
- costi indiretti successivi pro capite, una volta dedotte le quote di finanziamento versate dalla Confederazione.
2. Elaborare delle proposte per un riequilibrio degli oneri finanziari dovuti ai costi residui dell'urbanizzazione primaria e a carico degli abitanti dei singoli cantoni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le vie di collegamento di maggiore importanza e interesse generale per la Svizzera, ossia le strade nazionali, sono di proprietà della Confederazione e sottostanno alla sua sovranità. Le altre strade di importanza nazionale o internazionale vengono definite strade principali e la rete corrispondente viene stabilita dopo aver sentito i cantoni. Al riguardo, la Confederazione versa dei contributi dal finanziamento speciale a favore del traffico stradale (FSTS). Per la classificazione si tiene conto in particolare delle strade seguenti: strade di particolare importanza per il promovimento del turismo e per il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche oppure vie d'accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni. Inoltre la Confederazione eroga, sempre attingendo dal FSTS, i cosiddetti contributi non vincolati ad opere ai cantoni che sostengono spese per le strade già aperte alla circolazione degli autoveicoli e ai cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico.
Questa rigorosa suddivisione delle competenze, basata sull'importanza delle strade, è stata ribadita dal Parlamento nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), in particolare anche per gli aspetti che riguardano una dissociazione materialmente indicata dei compiti e dei finanziamenti relativi alle strade nazionali e alle strade principali (cfr. il messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni; NPC; FF 2005 5460 segg.).
Questo sistema corrisponde ai principi fondamentali del federalismo svizzero e rispetta la sovranità cantonale. In particolare, emergono costi divergenti da cantone a cantone a seguito della differente configurazione topografica e geografica dei cantoni, della struttura dei vari insediamenti, della densità demografica, ma anche a causa delle diverse legislazioni cantonali in materia di strade.
Tali differenze vengono già debitamente e opportunamente considerate. Da un lato, gli oneri stradali costituiscono un fattore di calcolo per i contributi non vincolati ad opere e per i contributi alle strade principali il fattore topografico - determinante per gli oneri cantonali - viene quadruplicato nella ponderazione dei criteri atti a stabilire i finanziamenti; dall'altro, sia i cantoni situati nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che quelli con grandi agglomerati e che hanno presentato programmi d'agglomerato ricevono dei contributi attraverso il fondo infrastrutturale (cfr. la legge federale del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale; LFIT; RS 725.13). Non da ultimo, i cantoni partecipano al ricavo netto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In questo caso vengono considerate le ripercussioni specifiche della TTPCP nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Infine, nel quadro della NPC, si è tenuto conto in modo particolare dei differenti oneri dei cantoni: per l'aggravio sociodemografico e geotopografico sono stati introdotti settori di perequazione corrispondenti. Proprio i cantoni con oneri stradali superiori alla media approfittano quindi dei criteri di attribuzione utilizzati per l'aggravio geotopografico (altitudine degli insediamenti, declività del terreno, struttura dell'insediamento, densità demografica).
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale respinge l'elaborazione di proposte per un riequilibrio degli oneri, a carico degli abitanti dei singoli cantoni, dovuto ai costi residui dell'urbanizzazione primaria. Da un lato, l'assegnazione dei contributi federali tiene in debito conto oneri superiori alla media a carico dei cantoni; dall'altro, il ruolo della Confederazione in questo settore si limiterebbe al cofinanziamento, mentre la competenza decisionale resterebbe ai cantoni. Procedendo in questo modo si verrebbe meno all'obiettivo centrale della NPC, ossia quello di conciliare la competenza decisionale e finanziaria al livello statale oggettivamente più idoneo (Confederazione o cantoni). In conclusione, un simile sistema subordinerebbe un eventuale contributo federale a singoli progetti stradali o a determinate legislazioni cantonali in materia di strade.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.