09.485 · Iniziativa parlamentare · 2009-09-24
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 17 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) va completato da un nuovo capoverso 3:
Gli assicuratori possono verificare periodicamente e incondizionatamente le rendite d'invalidità e altre prestazioni durevoli e fissare nuovi importi.
Begründung
Il 12 marzo 2004 il Tribunale federale ha preso una decisione di principio (DTF 130 V 352), secondo cui disturbi di origine somatica possono giustificare il versamento di una rendita solo a condizioni restrittive. Da allora non vengono più attribuite rendite con questa motivazione; tuttavia, le rendite AI attribuite prima del 12 marzo 2004 continuano a essere versate, sebbene non risultino più adeguate all'attuale prassi.
Il 26 marzo 2009 il Tribunale federale ha annullato la decisione di un tribunale cantonale delle assicurazioni che intendeva sospendere una rendita risalente al 1999 e ritenuta attribuita a torto secondo la giurisprudenza vigente. Il Tribunale federale ha motivato fra l'altro la sua decisione adducendo che spetta al legislatore prevedere l'annullamento di simili rendite. L'AI si trova oggi più che mai in uno stato di massima ristrettezza finanziaria. Quest'importante opera sociale segna disavanzi superiori a 1,2 miliardi di franchi all'anno e l'attuale stato dei debiti ammontava alla fine dello scorso anno a 12,7 miliardi di franchi. Per questa ragione è indispensabile che siano versate solo le rendite che sono conformi all'attuale prassi di assegnazione delle rendite AI. Gli assicuratori devono avere quindi la possibilità di verificare le rendite d'invalidità e altre prestazioni durevoli alla luce di circostanze mutate e di fissare eventualmente nuovi importi.