10.3173 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare un articolo 22bis alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, stato al 1° gennaio 2010):
Articolo 22 Principi
...
Articolo 22bis (nuovo) Copertura del volto
Cpv. 1
Chiunque si rivolge a un'autorità federale, cantonale o comunale che esercita le proprie funzioni si deve presentare a volto scoperto.
Cpv. 2
L'utilizzo dei trasporti pubblici è vietato alle persone a volto coperto. Le autorità possono inoltre vietare o limitare l'accesso agli edifici pubblici a queste persone se tale misura sembra poter garantire la sicurezza degli altri utenti.
Cpv. 3
Le persone a volto coperto non possono partecipare a manifestazioni in pubblico. I cantoni e i comuni possono tuttavia prevedere deroghe per le festività o le celebrazioni che in genere comportano l'uso di maschere o altri accessori analoghi.
Begründung
Mentre l'insicurezza cresce nelle nostre strade, sempre più persone celano il loro volto dietro un passamontagna, una maschera o un velo integrale, rendendo impossibile la loro identificazione. Questo fatto è particolarmente irritante in caso di violenze, controlli d'identità, ecc.
L'autore della mozione ritiene che lo Stato debba poter esigere che cittadini liberi in un Paese libero si presentino a volto scoperto, in particolare quando sono confrontati con rappresentanti delle autorità pubbliche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120) è destinata alle autorità di sicurezza della Confederazione e non ai privati. L'obbligo generale, proposto nella mozione, di presentarsi a volto scoperto in determinati luoghi o occasioni non è compatibile con l'oggetto delle disposizioni della LMSI. Inoltre l'obbligo proposto concerne il territorio di tutti i cantoni e dell'insieme dei comuni. Un campo d'applicazione tanto ampio non fondato su esigenze di sicurezza nazionale andrebbe oltre la competenza legislativa della Confederazione sancita dalla Costituzione.
Tuttavia, qualora l'indisturbato esercizio dei diritti fondamentali nei cantoni richiedesse l'adozione di misure tese a impedire i volti coperti, compete ai legislatori cantonali emanare le pertinenti disposizioni, sotto forma sia di leggi sia di concordati.
La Confederazione affronterà la tematica con i cantoni, per tutelare la cultura locale, che vuole la possibilità di guardare in volto le persone incontrate negli spazi pubblici, e dar voce alla nostra concezione di dignità umana.
Va anche ricordato che diverse misure proposte dall'autore della mozione possono essere applicate già attualmente dalle autorità locali competenti della Confederazione, dei cantoni e dei comuni senza che sia necessario adeguare le basi legali. Qualsiasi autorità può ad esempio emanare una direttiva secondo cui le amministrazioni forniscono i servizi che presuppongono obbligatoriamente un contatto personale soltanto alle persone a volto scoperto che è possibile identificare. Le autorità hanno naturalmente anche la possibilità di limitare per motivi di sicurezza l'accesso ai propri edifici oppure a immobili sottoposti alla loro vigilanza. Infine, l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV, RS 745.1) stabilisce che le imprese titolari di una concessione sono tenute a trasportare i viaggiatori soltanto se essi si sottopongono alle disposizioni legali e tariffali. Il capoverso 2 del medesimo articolo autorizza il Consiglio federale a determinare quali persone e cose sono, per ragioni d'igiene e di sicurezza, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni. L'articolo 59 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV, RS 745.11) consente di escludere dal trasporto le persone che si comportano in modo sconveniente. Pertanto chiunque minaccia la sicurezza pubblica può essere escluso dal trasporto. L'articolo 87 della Costituzione (RS 101) consente ulteriori disposizioni segnatamente nel diritto in materia di trasporti della Confederazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.