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10.3200 · Interpellanza · 2010-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Quante procedure d'asilo superiori a un anno riguardanti minori accompagnati (con più di sei anni) sono attualmente pendenti presso l'Ufficio federale della migrazione e il Tribunale amministrativo federale? Negli ultimi quattro anni in quanti casi i minori accompagnati con più di sei anni sono stati sentiti in merito ai motivi d'asilo e in quanti casi ciò non è stato fatto?

2. L'Ufficio federale della migrazione e il Tribunale amministrativo federale dispongono di personale formato appositamente per le audizioni di minori? In caso affermativo, qual è la particolare formazione e attitudine di tali persone? Entro quando il Consiglio federale inserirà nell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali disposizione speciali, riguardanti soprattutto la rapidità e la priorità delle procedure, anche per i richiedenti l'asilo minorenni accompagnati?

Begründung

Conformemente al principio del bene del minore previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, i richiedenti minorenni oggetto di una procedura d'asilo hanno diritto a una procedura prioritaria: secondo l'articolo 7 della Convenzione del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori (non ratificata dalla Svizzera soltanto perché secondo Consiglio federale e Parlamento non comporta novità per i minori in Svizzera) la procedura deve essere rapida e le decisioni immediatamente esecutive. Ciononostante le procedure d'asilo di minori accompagnati durano almeno quattro, cinque o più anni, anche senza accertamenti particolari. I brevi termini ordinatori per l'evasione delle domande d'asilo concluse con una decisione di non entrata nel merito vanno paradossalmente a scapito dello svolgimento di procedure d'asilo ordinarie riguardanti minori.

Secondo la legge sull'asilo (art. 29) e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (art. 12) nella procedura d'asilo i minori hanno diritto a essere sentiti di persona, tranne quando non ne sono in grado, per esempio nel caso di bambini in età prescolare. Sembra tuttavia che nella procedura d'asilo anche minori capaci di discernimento sistematicamente non vengano sentiti in merito ai loro motivi d'asilo; questo vale senza eccezione per i minori che diventano capaci di essere sentiti o di discernimento soltanto nel corso della procedura d'asilo riguardante i genitori.

Vista la particolare vulnerabilità e dipendenza dei minori, un esame appropriato delle domande d'asilo impone che i minori siano sentiti da personale appositamente formato e che sia dedicata particolare attenzione ai motivi d'asilo e ai metodi di persecuzione specifici ai minori.

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato dal Consiglio federale nella sua risposta al postulato Ory 07.3423, tutti i richiedenti l'asilo minorenni di età superiore ai 14 anni, che siano accompagnati o meno, sono sentiti sistematicamente nel quadro di un'audizione formale, purché siano capaci di discernimento. Lo stesso vale per qualsiasi minore non accompagnato più giovane. Per contro, un minore accompagnato di meno di 14 anni sarà sentito nel quadro di un'audizione formale soltanto se, al momento della registrazione dei dati personali, lui stesso o un suo accompagnatore ha fatto valere motivi d'asilo oppure se in corso di procedura altri elementi del dossier palesano l'esistenza di tali motivi.

Il richiedente minorenne con motivi d'asilo sarà dunque sentito se è capace di discernimento. Per giudicare tale capacità, occorre valutare nel caso concreto se il minore è in grado di agire in maniera ragionevole e di esporre la sua situazione di persecuzione in modo appropriato.

Attualmente circa 350 minori accompagnati di più di sei anni sono oggetto di una procedura d'asilo pendente da oltre un anno presso l'Ufficio federale della migrazione (UFM). Inoltre, negli ultimi anni l'UFM ha sentito circa la metà dei minori accompagnati di più di sei anni prima di emanare la decisione.

Le audizioni dei richiedenti minorenni sono svolte da collaboratori che di norma dispongono di una formazione universitaria, principalmente nell'ambito delle scienze umane. Per di più, queste persone seguono una formazione incentrata sulle peculiarità dell'evasione delle domande d'asilo di minori tanto sul piano del diritto d'asilo quanto su quello dello svolgimento di tali audizioni, in particolare sull'atteggiamento da adottare in presenza di minori e sul modo di valutare le loro affermazioni. Beneficiano anche del coaching da parte di specialisti che seguono la pratica e trasmettono le raccomandazioni fatte in tale ambito.

Sebbene le loro domande d'asilo debbano essere registrate e trattate prioritariamente viste le loro specifiche esigenze di protezione, i minori devono, come raccomandato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Uniti per i rifugiati nelle sue linee guida del 22 dicembre 2009, disporre del tempo necessario per prepararsi alla presentazione degli eventi vissuti e per instaurare un rapporto di fiducia con le persone incaricate della loro protezione.

Infine, attualmente è in corso una riorganizzazione dei processi lavorativi in seno all'Ambito direzionale asilo e ritorno dell'UFM. In tale contesto è previsto un complessivo miglioramento delle procedure.

Detto ciò, la durata della procedura d'asilo di un minore accompagnato dipende anche considerevolmente dall'istruzione della domanda d'asilo dei suoi genitori, poiché, nella maggior parte dei casi, i principali motivi d'asilo sono addotti da questi ultimi e quindi il minore subisce la stessa sorte dei genitori, conformemente al principio dell'unità della famiglia.

Tenendo conto di tali elementi, il Consiglio federale non ritiene necessario fissare un termine ordinatorio specifico per l'evasione delle domande d'asilo di minori accompagnati; inoltre i termini d'evasione previsti dalla legge sono sufficienti per determinare le priorità.

Risposta del Consiglio federale.

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