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Controllo più severo per le società di carte di credito durante la crisi finanziaria

10.3310 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. In che modo il Consiglio federale garantisce che in futuro le autorità di vigilanza adempiranno meglio i loro obblighi nell'ambito delle carte di credito?

2. Come intende far osservare le leggi sull'usura, che sono eluse mediante tasse d'ingiunzione di pagamento, termini di pagamento e condizioni generali di contratto (CGC)?

3. In che modo l'organo di regolamentazione interverrà per imporre nelle CGC i diritti dei clienti nei confronti delle società di carte di credito?

Begründung

Una parte considerevole dell'attività delle società di carte di credito ruota attorno al ritardo nei pagamenti da parte dei clienti. La crisi mette già a dura prova i consumatori. Soprattutto durante la crisi le società di carte di credito vengono sempre meno incontro ai clienti e in parte inaspriscono le loro condizioni con mezzi discutibili:

1. Le CGC sono modificate e i termini di pagamento abbreviati: da 30 giorni a esigibilità immediata.

2. Gli interessi sono fissati al 14,9 per cento, appena sotto la soglia dell'usura.

3. Sebbene una parte della fattura sia stata saldata, gli interessi sono computati sull'importo totale. A Zurigo il Pubblico ministero ha rinunciato a promuovere un'accusa, nonostante le CGC fossero state modificate abusivamente.

4. Le società vengono sempre meno incontro ai clienti in caso di registrazioni errate. Ci si attende che i clienti paghino la fattura, sebbene si tratti manifestamente di un errore o di una frode su Internet. Solitamente un consumatore si ricorda di aver acquistato un biglietto aereo Shipol-Shangai.

5. Nonostante la diffida di pagamento venga semplicemente integrata nella prossima fattura mensile, senza cagionare alcun onere né spese di porto, viene chiesta una tassa di diffida di 20 franchi. La società di carte di credito non ha fornito alcuna prestazione per poter richiedere una tale tassa. Di fatto la soglia dei tassi di usura è quindi superata.

6. Il layout della fattura è strutturato in modo da porre in evidenza non l'importo ancora da saldare, bensì il pagamento parziale minimo.

7. Dalla lettura della CGC risulta che i diritti sono modificati sempre più a favore delle società di carte di credito e gli obblighi a carico dei consumatori, il che significa che le banche e le società di carte di credito detengono unilateralmente una posizione dominante sul mercato.

Negli Stati Uniti è stata avanzata la proposta di ridurre i debiti della carta di credito con un riscatto (bailout). Misure tese a promuovere un comportamento corretto da parte dei fornitori di carte di credito è quindi il minimo che si possa esigere.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le società di carte di credito attive sul mercato svizzero sottostanno alla legge sulle banche e quindi alla vigilanza della FINMA, nella misura in cui si tratta di banche autorizzate. Se non dispongono di una tale autorizzazione, i fornitori di carte di credito necessitano di un'autorizzazione del cantone (art. 39 della legge federale sul credito al consumo, LCC; RS 221.214.1). Per poter ottenere una tale autorizzazione il richiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per un'attività ineccepibile (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo, OLCC; RS 221.214.11). Se vengono sistematicamente violate le norme legali in vigore, le competenti autorità possono revocare l'autorizzazione. Per contro, non è possibile revocare l'autorizzazione finché le società in questione agiscono entro i limiti della legalità. Siccome attualmente non sussiste alcun indizio di violazioni sistematiche della legge da parte dei fornitori di carte di credito, il Consiglio federale non reputa necessario un intervento delle autorità di vigilanza.

2. Attualmente il tasso d'interesse massimo applicabile nell'ambito di un credito al consumo ammonta al 15 per cento (art. 1 OLCC). Resta da chiarire se questo tasso massimo costituisca anche il limite per l'interesse massimo di mora nell'ambito di un contratto di carta di credito. In ogni caso, i fornitori sostengono di esigere, conformemente alle loro condizioni generali di contratto (CGC), soltanto un interesse di mora compreso tra il 9,9 e il 15 per cento. Se in un determinato caso è possibile accertare l'applicazione di un interesse superiore a quello consentito dalla legge, il diritto vigente permette già ai giudici di procedere contro eventuali abusi. Inoltre, occorre rimandare alla corrente revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI): nel suo messaggio del 2 settembre 2009 (FF 2009 5337) il Consiglio federale ha proposto di introdurre un controllo esplicito del contenuto delle CGC e un diritto d'azione della Confederazione anche per fattispecie meramente interne di portata particolare. In tal modo diventa ancora più facile intervenire contro gli abusi.

Un problema noto permane il fatto che le CGC dei contratti di carta di credito accordano ai consumatori termini di pagamento insolitamente brevi (p. es. 15 o 20 giorni) per saldare le loro fatture. Chi paga le proprie fatture soltanto una volta al mese rischia dunque di cadere in mora e di dover versare un elevato interesse di mora, che per di più, secondo le CGC, decorre spesso già dalla data della transazione, ossia dell'uso concreto della carta di credito, e non soltanto dalla data di mora. Sebbene tali termini ridotti di pagamento possano risultare seccanti per i clienti, occorre tenere presente che durante questo periodo il fornitore di carte di credito accorda al consumatore un prestito senza interessi, che ha diritto a vedersi rimborsare quanto prima. Per di più, di norma si può pretendere che il cliente saldi una fattura scoperta entro due settimane oppure (ad esempio in caso di assenza per vacanze) che provveda ad organizzarsi per non cadere in mora.

3. Al momento il Consiglio federale non reputa necessario un ulteriore intervento.

Risposta del Consiglio federale.