10.3581 · Interpellanza · 2010-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Per scrivere il suo nuovo libro "Falsches Spiel. Die Umweltsünden der Basler Chemie vor und nach "Schweizerhalle", dedicato alle malefatte ambientali della chimica basilese prima e dopo l'incidente di Schweizerhalle, Martin Forter ha consultato tra l'altro gli atti relativi al risanamento, conservati presso l'Ufficio dell'ambiente e dell'energia di Basilea Campagna. Dalla documentazione pubblicata dal geografo basilese si evince che al termine degli interventi di risanamento effettuati sul sito dell'incendio è stata lasciata una discarica con materiale che, benché lavato, sarebbe ancora fortemente contaminato dalle sostanze chimiche fuoriuscite il 1° novembre 1986. Il materiale contaminato era tra l'altro stato usato per riempire, senza prevedere misure di protezione del terreno circostante, la fossa scavata nel terreno ghiaioso e permeabile del sito dell'incendio. La Sandoz, ai tempi proprietaria del deposito distrutto, aveva in parte sotterrato le sostanze chimiche inquinanti anziché rimuoverle.
L'obiettivo di risanamento convenuto con le autorità avrebbe dovuto essere raggiunto nel 1994. L'obiettivo fissava a un tetto massimo annuo di 500 grammi le immissioni di pesticidi nell'acqua provenienti dal sito dell'incendio. Attualmente, le immissioni di inquinanti superano tuttora dalle quattro alle sei volte il valore fissato per le acque sotterranee. Da 16 anni le autorità e le aziende responsabili dell'incidente (Novartis, Syngenta e Clariant) si riunirebbero ormai solo per constatare che il traguardo di risanamento non è ancora stato raggiunto. Da notare che il pozzo di acqua potabile più vicino si trova a soli 220 metri dalla discarica di Schweizerhalle.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è al corrente dell'esistenza di questa "discarica" di "Schweizerhalle"?
2. L'UFAM (ex UFAFP) sapeva che il bacino di contenimento per i residui dell'incidente, peraltro previsto nel progetto di risanamento (impermeabilizzazione del terreno dall'acqua di falda per mezzo di una membrana), non è mai stato realizzato - e questo con l'accordo delle autorità? Sapeva che i residui dell'incendio sono stati interrati sotto una lastra di cemento spessa 50 centimetri senza che si prevedessero un pozzo o altre possibilità di controllo?
3. Come giudica il Consiglio federale il fatto che l'obiettivo di risanamento convenuto con le autorità non sia ancora stato raggiunto? Che possibilità ha la Confederazione per imporre il risanamento?
4. Come va affrontata la questione della responsabilità? L'azienda responsabile del risanamento era la Sandoz, che però non esiste più. Di chi è allora la responsabilità giuridica? È della Novartis SA, della Clariant SA subentrata direttamente alla Sandoz, del proprietario del terreno o della Syngenta SA, che ha rilevato il settore agrochimico della Sandoz?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che in seguito all'incendio di Schweizerhalle si è creato un sito contaminato, il quale ha dovuto poi essere risanato. L'adozione degli obiettivi di risanamento, così come il controllo del raggiungimento di quest'ultimi nei tempi prestabiliti, era ed è tuttora di competenza del canton Basilea Campagna, responsabile dell'applicazione delle norme ambientali. La Confederazione non dispone di conoscenze dettagliate del risanamento.
3. Secondo le informazioni pervenute dal cantone, il termine entro il quale devono essere raggiunti gli obiettivi di risanamento è di 50 anni dall'accaduto; inoltre, due dei tre obiettivi di risanamento sono già stati raggiunti. Secondo il cantone il sito è risanato in conformità al diritto vigente in materia di siti contaminati e deve essere ora sorvegliato. Sulla base di questi dati, il Consiglio federale è arrivato alla conclusione che non c'è motivo di imporre al cantone l'adozione di misure di risanamento supplementari.
4. Per quanto riguarda il risanamento di siti contaminati, nella questione sulla responsabilità si distingue sostanzialmente fra l'obbligo di effettuare le misure di risanamento (obbligo di prestazione reale) e l'obbligo di finanziare queste ultime (obbligo di assunzione delle spese).
Nel caso di un nuovo esame del risanamento della discarica di Schweizerhalle secondo il diritto vigente sui siti contaminati, il titolare del sito contaminato è in linea di principio soggetto all'obbligo della prestazione reale (art. 20 dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680). Inoltre, chi ha causato provvedimenti necessari per risanare siti inquinati ne assume le spese (art. 32d della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01). Il responsabile è da un lato il titolare del sito e dall'altro colui che con il suo comportamento ha reso necessari i provvedimenti, ovvero ha causato l'inquinamento; secondo il diritto vigente è quest'ultimo a sostenere in prima linea i costi delle misure di risanamento. In linea di principio l'obbligo di assunzione dei costi del responsabile dell'inquinamento passa all'avente causa della società sciolta.
In linea di principio gli obblighi emanati secondo il diritto anteriore sono anch'essi trasferiti alle nuove personalità giuridiche sorte dalla scissione o dalla fusione, in conformità ai relativi accordi di diritto privato. Il Consiglio federale non conosce i dettagli di questi accordi, di conseguenza non è in grado di rispondere alla domanda sul trasferimento degli obblighi dalle società nate dalla Sandoz.
Risposta del Consiglio federale.