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10.3600 · Interpellanza · 2010-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel Golfo del Messico si sta consumando ormai da settimane un'enorme catastrofe ambientale. Migliaia di tonnellate di greggio si stanno riversando nell'oceano distruggendo l'ecosistema. Tutto fa pensare che in futuro disastri di questo tipo si ripeteranno con maggiore frequenza, visto che i giacimenti di petrolio ancora vergini si trovano a grande profondità e il loro sfruttamento comporta notevoli rischi. Nella sua risposta alla domanda 10.5328, "Golfe du Mexique. Marée noire", del 14 giugno 2010, il Consiglio federale sostiene che la Svizzera non ha alcuna possibilità diretta di intervento e conferma di non aver intrapreso finora alcuna iniziativa in merito.

Si pongono ora alcune domande determinanti per il futuro:

1. Per quale ragione nella sua risposta alla domanda 10.5328, il Consiglio federale non vede alcuna possibilità diretta di intervento nel caso della marea nera del Golfo del Messico, sebbene la Transocean, società proprietaria della piattaforma, abbia sede in Svizzera?

2. Il quadro normativo in vigore permette di agire contro le aziende domiciliate in Svizzera direttamente o indirettamente coinvolte in catastrofi ambientali avvenute all'estero? In caso contrario, come si potrebbe rendere possibile un'azione di questo tipo?

3. Il Consiglio federale non teme che la piazza economica svizzera possa subire gravi danni d'immagine a causa del fatto che grandi inquinatori hanno il domicilio fiscale nel nostro Paese?

4. La Confederazione non dovrebbe bloccare il patrimonio delle aziende che potrebbero essere coinvolte in catastrofi ambientali?

5. Un tribunale ambientale speciale non sarebbe l'autorità adeguata per chiedere conto agli inquinatori dei loro misfatti? La Svizzera potrebbe prendere in considerazione un'idea di questo tipo?

6. Il Consiglio federale è pronto a ridurre la dipendenza della Svizzera da combustibili e carburanti fossili più rapidamente di quanto non abbia fatto finora (cfr. risposta alla domanda 10.5328)?

7. Come può contribuire la Svizzera a ridurre notevolmente il rischio che si verifichino altre catastrofi ambientali di questo tipo?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Un procedimento giudiziario contro persone domiciliate in Svizzera per azioni o omissioni commesse all'estero può essere avviato soltanto nei casi in cui sussiste un reato qualificato nel Paese interessato o quando il reato è disciplinato da un accordo bilaterale tra i due Paesi in questione. L'esperienza insegna che si tratta di casi rari o che l'iter è complesso. Nel secondo caso, converrebbe esaminare se una soluzione multilaterale non sia più opportuna (per es. l'istituzione di un accordo multilaterale in materia di diritto penale). Gli accordi multilaterali in vigore, come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa il 10 dicembre 1982 (UNCLOS; RS 0.747.305.15), non costituiscono un fondamento che permette di intentare causa contro i proprietari o i gestori di piattaforme di trivellazione, contrariamente ai proprietari di imbarcazioni che battono bandiera svizzera (cfr. art. 217 UNCLOS e art. 129a della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relativo all'inquinamento marino; RS 747.30). Tuttavia, su richiesta di uno Stato interessato, e a determinate condizioni, può essere concessa l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (cfr. risposta 4).

3. Sì.

4. Nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, è possibile bloccare valori patrimoniali in Svizzera a determinate condizioni su richiesta di uno Stato interessato, in base a un accordo multilaterale o bilaterale, oppure alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), purché una procedura penale sia stata avviata nel Paese straniero in questione. In ambito civile, il sequestro di valori patrimoniali fa parte delle misure preventive previste dall'assistenza giudiziaria anche prima che sia intentata un'eventuale azione civile. Tuttavia, anche in questo caso occorre che un'autorità straniera, una persona o un'associazione di persone che promuove un'azione di responsabilità ne faccia domanda.

5. I reati ambientali vengono giudicati di volta in volta secondo il diritto nazionale applicabile, eventualmente sulla base di normative internazionali e accordi internazionali di assistenza giudiziaria. Per dirimere le divergenze concernenti l'applicazione degli accordi internazionali sull'ambiente, nella maggior parte dei casi esistono meccanismi specifici nei singoli accordi e meccanismi di controllo dell'applicazione degli stessi trattati. Se sono interessate le acque internazionali, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare costituisce una base per le regole e le norme concernenti la prevenzione, la riduzione e la sorveglianza dell'inquinamento dell'ambiente marino. Per la risoluzione di controversie relative all'applicazione di tale convenzione è stato inoltre istituito il Tribunale internazionale del diritto del mare con sede ad Amburgo. La creazione in seno alla comunità internazionale di una corte internazionale dell'ambiente per giudicare in merito a tutti gli accordi e gli ambiti specifici a questo settore avrebbe poche possibilità di essere approvata, in quanto gli Stati preferiscono regolamentare le sanzioni e i controlli in funzione dei settori. La Corte internazionale di giustizia, l'organo principale delle Nazioni Unite, costituisce peraltro già una sede adatta per le controversie legate al diritto internazionale pubblico in materia ambientale. Detta corte si è già espressa a più riprese su questioni relative alla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale è tuttavia dell'avviso che nel settore ambientale è auspicabile un rafforzamento dei meccanismi di controllo e di risoluzione delle controversie. Per questo motivo, la Svizzera si impegna in tutte le sedi esistenti per rafforzare e rendere più incisivi tali meccanismi.

6. Il Consiglio federale si è posto come obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili e dai carburanti fossili. La legislazione nazionale sul clima permetterà di abbattere le emissioni di CO generate dall'utilizzo a fini energetici di vettori fossili. Nel quadro della revisione della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO (RS 641.71), il Consiglio federale ha proposto una riduzione dei gas serra di almeno il 20 per cento rispetto ai valori del 1990 entro il 2020. Detta revisione prevede la creazione di incentivi per favorire l'utilizzo parsimonioso e razionale dell'energia e per un maggiore impiego di energie rinnovabili. L'applicazione dell'attuale legge sul CO e della futura legislazione sul clima contribuiscono quindi a ridurre la dipendenza dai vettori energetici fossili e i rischi legati alla loro estrazione, alla loro produzione e al loro utilizzo. La revisione della legge sul CO è attualmente al vaglio del Parlamento.

7. La Svizzera può contribuire a ridurre il rischio di simili catastrofi ambientali impegnandosi - come detto sopra - a favore di un diritto internazionale dell'ambiente efficace che includa un diritto della responsabilità civile in materia ambientale, e portando avanti una politica climatica ed energetica seria volta a ridurre la dipendenza dai vettori energetici fossili. In particolare, la Svizzera può limitare il consumo di petrolio puntando sull'efficienza energetica e su una maggiore trasparenza del mercato delle materie prime fossili. Inoltre, la Svizzera contribuisce anche a ridurre il rischio di tali catastrofi grazie al proprio impegno a favore di un consolidamento del regime ambientale internazionale, in particolare per rafforzare istituzioni come il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), sviluppare ulteriormente le normative vigenti e a colmarne le lacune.

Risposta del Consiglio federale.