10.3615 · Interpellanza · 2010-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Un articolo pubblicato il 15 giugno 2010 sul quotidiano "Aargauer Zeitung" fa riferimento all'interpellanza 10.3052, 'Sans-papiers' con certificato AVS". Esso riporta quanto affermato da una collaboratrice dell'UFAS, ossia che il certificato AVS non è un documento ufficiale e non cambia il dato di fatto che il detentore soggiorna illegalmente in Svizzera. Quest'affermazione e le risposte del Consiglio federale all'interpellanza 10.3052 sollevano nuove domande:
1. Se il certificato AVS non è un documento ufficiale, come deve essere considerato?
2. In che modo il Consiglio federale garantisce che eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali versate ai "sans-papiers" siano tassate a livello federale, cantonale e comunale conformemente alla legge?
3. Vi sono deroghe legittime al principio di tassazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali?
4. Il Consiglio federale constata lacune dello Stato di diritto nell'intera problematica delle prestazioni delle assicurazioni sociali versate ai "sans-papiers"?
5. Se sì, quali?
6. Cosa intende fare per colmarle?
7. Prevede di adottare misure normative con i cantoni?
8. Cosa fa per garantire che queste misure soddisfino i principi dello Stato di diritto?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Il certificato AVS/AI è un documento attestante che il/la titolare figura sul registro degli assicurati. Questo è sempre il caso per chiunque abbia versato, anche solo per pochi giorni, contributi AVS. Oltre a nome, cognome e data di nascita, il certificato d'assicurazione contiene anche il numero d'assicurazione AVS ed ha lo scopo di agevolare i rapporti con l'assicurazione, per esempio in caso di cambiamento del datore di lavoro o della cassa di compensazione. Il certificato d'assicurazione non è tuttavia una carta d'identità né genera alcun diritto o dovere. Non è un documento d'identificazione valido per altre autorità (per es. la polizia o le autorità competenti per l'asilo o gli stranieri).
Anche per la richiesta di prestazioni delle assicurazioni sociali il certificato AVS/AI non basta. Oltre ad esso va presentato alla competente cassa di compensazione la copia di un altro documento ufficiale (libretto di famiglia, certificato di famiglia, atto d'origine, permesso di domicilio o di dimora, certificato di deposito dell'atto d'origine, passaporto, libretto per stranieri) sul quale figurino i dati personali del richiedente. Dei dati personali fanno parte oltre a nome, cognome, data di nascita, stato civile e nazionalità anche il luogo di residenza e l'indirizzo esatto dell'assicurato al momento della richiesta. Per attestare il proprio luogo di residenza e indirizzo, gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di domicilio, dimora o soggiorno valido, cosa per definitionem impossibile per i "sans-papiers" (per "sans-papiers" si intendono infatti persone senza permesso di soggiorno valido ai sensi del diritto svizzero degli stranieri).
Il versamento di contributi dà per principio diritto a prestazioni. Da quanto precede risulta tuttavia evidente che ai "sans-papiers" non possono essere versate prestazioni delle assicurazioni sociali. Non ha quindi senso porsi domande sulla loro imposizione fiscale.
4.-8. Come emerge da quanto suesposto, la "problematica delle prestazioni delle assicurazioni sociali versate ai "sans-papiers" cui si riferisce l'autore dell'interpellanza non esiste. I sans-papiers possono essere registrati soltanto attraverso il versamento di contributi AVS, ma non entrano mai in contatto diretto con l'assicurazione, in quanto è il datore di lavoro che li iscrive e ne versa i contributi paritetici. Prima di assumere uno straniero, tuttavia, il datore di lavoro deve accertarsi direttamente (facendosi mostrare il libretto per stranieri) o tramite le competenti autorità che l'interessato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, cioè che è in possesso di un permesso ai sensi della legge sugli stranieri. I datori di lavoro che assumono stranieri senza permesso di soggiorno si rendono penalmente perseguibili e sono passibili di pene detentive o pecuniarie. In collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale dell'interno sta esaminando le possibilità per migliorare il flusso di informazioni fra le autorità deputate alle assicurazioni sociali e quelle preposte alla migrazione.
Se ciononostante un datore di lavoro iscrive un "sans-papiers" (cioè una persona priva di permesso di soggiorno) alla competente cassa di compensazione, è tenuto a versarne i contributi salariali (per l'AVS, l'AI, le IPG, l'AD e, secondo il salario, anche per la PP). Finché resta tale, il "sans-papiers" non ha per contro alcuna possibilità di far valere il diritto ad eventuali prestazioni (cfr. supra, ad 1-3). L'esenzione dei "sans-papiers" dall'obbligo contributivo è tuttavia improponibile, in quanto equivarrebbe ad un privilegio e costituirebbe una contraddizione al principio della parità di trattamento. Per chi assumesse un sans-papiers, oltre alla violazione del diritto degli stranieri si configurerebbe quindi, a detrimento delle assicurazioni sociali, la fattispecie del lavoro nero. Senza contare che per i datori di lavoro sarebbe finanziariamente più vantaggioso assumere in nero un "sans-papiers" che uno svizzero o uno straniero con le carte in regola. Ecco perché le assicurazioni sociali non possono assolutamente prescindere dall'astringere all'obbligo contributivo tutte le persone professionalmente attive, indipendentemente dal loro statuto di straniero.
È tuttavia possibile che prima del raggiungimento dell'età pensionabile un "sans-papiers" abbia regolarizzato la propria posizione ed abbia quindi diritto (nella misura in cui adempie le condizioni richieste) ad una rendita di vecchiaia. La stessa cosa vale per i "sans-papiers" che in un secondo tempo hanno soggiornato legalmente in un Paese con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale bilaterale o multilaterale. Per il calcolo delle prestazioni si tiene conto di tutti i redditi da cui sono stati detratti contributi, inclusi quelli eventualmente conseguiti in qualità di "sans-papiers". Il procedimento è ineccepibile, considerato che dal salario del lavoratore sono stati detratti contributi e che il datore di lavoro ha versato contributi dello stesso importo.
Risposta del Consiglio federale.