Lexipedia

Multa inflitta dal DFF a Viktor F. Vekselberg e procedimento davanti alTribunale penale federale

10.3787 · Interpellanza · 2010-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In relazione all'assoluzione pronunciata nella causa promossa dal Dipartimento delle finanze federali (DFF) nei confronti di Vekselberg per violazione della legge sulle borse, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Per quale motivo il DFF non ha sostenuto l'accusa, rispettivamente il decreto penale, in sede giudiziale? Così facendo il DFF non ha intenzionalmente rinunciato a motivare in modo approfondito dal profilo formale e materiale il proprio decreto penale? Si trattava pur sempre di una multa di 40 milioni di franchi e di un procedimento cruciale per il diritto penale in materia di borse. La sentenza sarà impugnata?

2. Stando a quanto riferito dai media, dalla motivazione orale della sentenza risulta che la corte avrebbe avuto difficoltà a individuare quali vantaggi Vekselberg o la Renova SA avrebbero potuto trarre dalla costituzione occulta di un gruppo a loro attribuita. Secondo il DFF, quale sarebbe il motivo principale della violazione dell'obbligo di dichiarazione incriminata?

3. Nel promuovere il procedimento nei confronti di Vekselberg e della Renova SA sono state determinanti anche considerazioni di natura politica, in base alle quali gli investimenti in imprese industriali attive in settori tecnologici sensibili di fondi provenienti da Paesi non occidentali, di cui non si sa se rappresentano anche fondi statali occulti, andrebbero ostacolati?

4. Quale politica persegue di principio il Consiglio federale riguardo alle attività di investimento svolte da fondi statali e parastatali di Paesi non occidentali?

La sentenza del Tribunale penale federale solleva, quanto alla motivazione, ai retroscena e alla gestione della procedura, interrogativi fondamentali per la politica di governo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In caso di condanna dell'imputato la procedura penale amministrativa si conclude con una decisione penale motivata del Dipartimento federale delle finanze (DFF), e per esso del Servizio giuridico del DFF. Se l'imputato non accetta la decisione penale e chiede il giudizio di un tribunale, il Servizio giuridico del DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa e la decisione impugnata diviene un atto di accusa dettagliato (art. 50 cpv. 2 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1). Nelle procedure dinanzi al Tribunale penale federale le parti sono l'imputato, il procuratore generale e l'amministrazione in causa (art. 50 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l'art. 74 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; RS 313.0). Secondo l'articolo 50 capoverso 3 LFINMA i rappresentanti del Ministero pubblico della Confederazione e del Servizio giuridico del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.

Fondandosi su quest'ultima disposizione e sul fatto che, contrariamente alla procedura davanti alla Corte penale, la procedura penale amministrativa è puramente scritta, per motivi d'economia processuale il Servizio giuridico del DFF ha in passato rinunciato a inviare un rappresentante al dibattimento rinviando agli atti contenenti la decisione impugnata motivata in modo dettagliato.

In base alle esperienze raccolte nella fattispecie, in futuro per i casi complessi l'accusa in tribunale sarà sostenuta da un rappresentante del Servizio giuridico del DFF.

2. Il 27 maggio 2008 Renova Industries Ltd di Viktor Vekselberg e la Victory Industriebeteiligung GmbH di Ronny Pecik e Georg Stumpf hanno dichiarato che queste società agirebbero d'intesa come gruppo organizzato ai sensi degli articoli 15 e 17 dell'ordinanza del 25 giugno 1997 della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB, in vigore fino al 31 dicembre 2008).

In base alla funzione protettiva dell'obbligo di dichiarazione della legislazione sulle borse e seguendo una parte della dottrina come pure della giurisprudenza del Tribunale federale, il Servizio giuridico del DFF procede da un'ampia interpretazione del concetto di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato. Secondo questa teoria, in applicazione per analogia alla dottrina generale sui contratti, un'operazione effettuata d'intesa o come gruppo organizzato può avvenire anche in modo concludente. A causa di accordi precedenti concernenti le transazioni e diversi indizi il Servizio giuridico del DFF è giunto alla conclusione che la collaborazione di Renova e Vicotry non è iniziata il 27 maggio 2008, bensì già prima, nel luglio del 2006 e che la dichiarazione è quindi avvenuta in ritardo. Il Tribunale penale federale non ha condiviso questa opinione.

3. Nella procedura penale amministrativa in questione le considerazioni politiche non hanno rivestito alcun ruolo, ma sono state applicate soltanto considerazioni giuridiche. Occorre ricordare che nell'ambito della violazione in quanto gruppo dell'obbligo di dichiarazione della legislazione sulle borse non esiste ancora alcuna prassi giudiziaria, cosa che - oltre alle sempre presenti difficoltà di prova nei casi penali in materia economica - rende ancora più difficile l'applicazione del diritto. Questo vale in particolare per la difficile delimitazione tra la (auspicata) democrazia in seno l'azionariato e all'agire (soggetto all'obbligo di dichiarazione) d'intesa, eventualmente in modo concludente degli azionisti come gruppo organizzato.

4. Come già affermato in passato dal Consiglio federale, in quanto economia piccola, aperta e fondata su una piazza finanziaria forte, la Svizzera è particolarmente interessata a un mercato dei capitali possibilmente libero, non discriminatorio e trasparente. Una politica aperta della Svizzera nei confronti degli investimenti provenienti dall'estero garantisce alla sua piazza economica un afflusso sufficiente, peraltro indispensabile per la sua competitività, di capitali e di know how. Una politica aperta garantisce anche che gli investimenti diretti svizzeri all'estero non subiscano discriminazioni, cosa che alla luce della grande rilevanza degli investimenti esteri è essenziale per le nostre imprese e il reddito nazionale: in relazione alla popolazione del Paese, le imprese svizzere rappresentano infatti uno dei maggiori investitori esteri a livello mondiale. Gli investitori stranieri sono tenuti a rispettare la legislazione svizzera allo stesso modo dei partecipanti nazionali al mercato.

Risposta del Consiglio federale.