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10.3892 · Mozione · 2010-11-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Rivedere l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, segnatamente l'articolo 3a, allo scopo di adeguare la regolamentazione concernente i veicoli, rispettivamente i taxi; per la definizione delle "zone di deroga" ricorrere alla collaborazione delle autorità cantonali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, della modifica dell'articolo 3a dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11), i bambini al di sotto dei sette anni devono essere assicurati con dispositivi di sicurezza per fanciulli. Allora questa regolamentazione venne messa in discussione (postulato Giezendanner 02.3290, Dispositivi di sicurezza per fanciulli. Eccezione per i taxi), ma, su proposta del Consiglio federale, il Consiglio nazionale si rifiutò di introdurre una disposizione particolare per i taxi. Nel frattempo, questa regolamentazione ha dimostrato la propria efficacia ed è persino stata rafforzata: dal 1° aprile 2010 i fanciulli tra i sette e i dodici anni, di altezza inferiore ai 150 centimetri, possono viaggiare solo se assicurati con appositi dispositivi di sicurezza. Diversi crash test hanno dimostrato che solo in questo modo è possibile garantire loro, in automobile, un livello di protezione equivalente a quello degli adulti. Agli autisti di taxi non è stata accordata alcuna deroga in quanto devono assumersi la stessa responsabilità degli altri conducenti.

Dalle proposte della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale emerge ora che l'obbligo del seggiolino andrebbe abolito per i fanciulli a partire dai quattro anni. Se la mozione venisse accolta, si introdurrebbe addirittura un livello di protezione inferiore a quello prescritto il 1° gennaio 2002 e i fanciulli in questione dovrebbero essere assicurati solo con la cintura di sicurezza concepita per gli adulti. In tal modo questi passeggeri non sarebbero protetti adeguatamente poiché, in ragione della conformazione delle loro ossa del bacino, la cintura di sicurezza scivolerebbe verso la loro zona addominale provocando gravi lesioni interne. Vista la loro piccola statura, non sarebbe possibile sistemare la cintura correttamente, ciò che potrebbe portare a lesioni nella zona cervicale. Questa riduzione del livello di protezione non può essere compensato nemmeno attraverso l'uso di un sistema di cinture adattabile.

Se la mozione venisse attuata, si dovrebbero inoltre definire "zone di deroga" dove la protezione dei bambini a partire da quattro anni non sarebbe più richiesta nei taxi. Le strade ad alta velocità (autostrade e semiautostrade) con velocità massima consentita di 120 e 100 chilometri all'ora, anche se talvolta attraversano aree urbane (ad es. dall'aeroporto al centro città), e i tratti stradali fuori delle località con una velocità massima consentita di 80 chilometri all'ora non verrebbero presi in considerazione. A queste velocità, infatti, sarebbe semplicemente da irresponsabili trasportare bambini assicurati solo con una cintura di sicurezza. Perfino sulle strade all'interno delle località, dove la velocità massima consentita è di 50 chilometri all'ora, si dovrebbe far fronte a un rischio maggiore se si prevedesse una deroga.

Nel caso la mozione venisse accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale presenterà una proposta di modifica alla seconda Camera allo scopo di garantire almeno il livello di sicurezza introdotto il 1° gennaio 2002 anche nelle zone di deroga.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.