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10.4054 · Mozione · 2010-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare nel seguente modo e nella collocazione più appropriata il Codice penale:

Il fatto di molestare il prossimo con comportamenti ripetuti che hanno per oggetto o come conseguenza una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di pregiudicare i diritti e la dignità, di intaccare la salute fisica o mentale o di compromettere l'avvenire professionale è punito con una pena detentiva massima di tre anni o con una pena pecuniaria.

Begründung

Con violenza sul luogo di lavoro si intende qualsiasi comportamento abusivo che si manifesta in particolare con comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti che possono pregiudicare la personalità, la dignità o l'integrità fisica di una persona, mettere in pericolo il suo posto o peggiorare il clima di lavoro.

Una caratteristica di tale violenza è la non ammissione dell'aggressione da parte dell'autore e, più spesso, da parte di superiori e colleghi che temono di perdere il loro posto. Si instaura un vero e proprio clima di omertà che impedisce alla vittima di difendersi e la isola ancora di più.

Di fronte ad una comunicazione non professionale caratterizzata da ripetuti atti ostili, la vittima reagisce con gravi problemi fisici e psicologici. Questo processo distruttivo può portare all'invalidità permanente o addirittura alla morte della vittima.

Il profondo sentimento di ingiustizia, insieme al sentimento di abbandono da parte delle uniche persone in grado di capire l'ingiustizia e di denunciarla, è distruttivo per la vittima che perde fiducia in se stessa e negli altri.

La violenza mette inoltre a dura prova la sfera famigliare e sociale che vede la vittima bloccata e totalmente incentrata sul suo conflitto professionale. Gli amici cominciano ad allontanarsi e i divorzi diventano frequenti. La vittima è quindi doppiamente isolata.

In generale le vittime devono abbandonare il posto di lavoro, o perché sono licenziate con finti pretesti o nel tentativo di salvarsi dalla situazione. Sono allora le istituzioni pubbliche a farsi carico delle vittime con l'assicurazione disoccupazione, l'assicurazione malattia o l'assicurazione invalidità.

In assenza di una norma penale la collettività non intraprende alcuna azione reale di prevenzione e si assume le conseguenze del comportamento di un aggressore che nessuno persegue penalmente e che è dunque a rischio di recidiva.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per mobbing si intende un comportamento sistematico, prolungato nel tempo e lesivo della personalità del lavoratore, il quale viene vessato, molestato, insultato, deriso, emarginato o incaricato di svolgere compiti umilianti. Le ripercussioni sulla salute della vittima e i costi per l'impresa e l'economia sono notevoli. Per combattere e punire questa condotta l'autore della mozione chiede di introdurre nel Codice penale una fattispecie esplicita per il mobbing.

Al diritto penale è applicabile il principio della proporzionalità: il ricorso al diritto penale è pertanto giustificato soltanto allorquando tutte le altre sanzioni (p. es. misure di diritto civile o amministrativo) o le misure preventive per impedire l'infrazione non siano sufficienti (sussidiarietà del diritto penale).

L'articolo 328 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) obbliga i datori di lavoro a proteggere la personalità (integrità fisica e psichica, onore, dignità, ecc.) dei loro impiegati, ad avere il dovuto riguardo per la loro salute e ad adottare le misure adeguate a tal fine. Gli impiegati hanno il diritto di pretendere che i loro datori di lavoro adottino provvedimenti nei confronti degli autori del mobbing. Se il datore di lavoro non adotta le misure protettive necessarie o se queste si rivelano insufficienti, la vittima del mobbing può, previo avvertimento, rifiutarsi di lavorare (art. 324 CO). Se subisce un danno cagionato dal mobbing (p. es. spese sanitarie), l'impiegato può chiederne il risarcimento al datore di lavoro (art. 97 in combinazione con l'art. 328 CO) e, se sono adempiute le condizioni previste, può anche far valere il versamento di una riparazione morale (art. 99 cpv. 3 in combinazione con l'art. 49 CO). Se a causa del mobbing non è possibile esigere la continuazione del rapporto di lavoro, l'interessato ha il diritto di ottenerne la risoluzione immediata (art. 337 CO). Se una vittima è licenziata in seguito a un calo delle prestazioni dovuto al mobbing, può impugnare tale disdetta in quanto abusiva (art. 336 CO). Inoltre l'articolo 6 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e l'articolo 2 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) stabiliscono esplicitamente che i datori di lavoro rientranti nel loro campo di applicazione devono tutelare l'integrità fisica e psichica degli impiegati. Se un datore di lavoro viola tali disposizioni, l'interessato può sporgere denuncia presso l'autorità competente. Quest'ultima è tenuta a esaminare la denuncia e, se questa risulta fondata, deve adottare i provvedimenti necessari (art. 54, 51-53 LL). Il datore di lavoro si rende inoltre punibile (art. 59 in combinazione con l'art. 6 cpv. 1 LL).

Contro terzi (p. es. colleghi di lavoro) la vittima del mobbing può inoltre ricorrere ai rimedi giuridici di cui agli articoli 28 e seguenti del Codice civile, in particolare può chiedere al giudice di proibire, di far cessare o di accertare la lesione. Se la lesione della personalità ha comportato un danno per la vittima del mobbing, quest'ultima ha inoltre diritto al risarcimento del danno e, se del caso, alla riparazione morale (art. 28a CC).

Anche la legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) garantisce protezione dal mobbing. Essa protegge tra l'altro dalle molestie sessuali sul posto di lavoro (art. 4 LPar) e mette a disposizione della vittima vari rimedi giuridici (art. 5 LPar).

Sebbene non contempli una norma penale esplicita sul mobbing, il Codice penale (CP; RS 311.0) prevede numerose fattispecie penali che puniscono i comportamenti che rientrano nel concetto di mobbing. Se un lavoratore cade in depressione in seguito a mobbing, ciò può rientrare nella fattispecie delle lesioni personali semplici (art. 123 CP). Nel 2003 un giudice neocastellano ha confermato, nel contesto di un'azione per mobbing, che una depressione nervosa è equiparabile a una lesione personale semplice. Nel 2008 in un caso di mobbing tre persone sono state condannate in primo grado per lesioni personali semplici. La parte attrice era caduta in depressione in seguito al mobbing subito. Inoltre, i comportamenti di mobbing possono adempiere le fattispecie seguenti: diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP), molestie sessuali (art. 198 CP), minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP) o danneggiamento (art. 144 CP). Sono punibili non soltanto gli autori del mobbing, ma anche eventuali complici. Le fattispecie penali menzionate possono essere adempiute anche in caso di omissione, come ad esempio quando un superiore a conoscenza del mobbing non protegge la vittima dall'autore.

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui il mobbing sul posto di lavoro costituisce un problema di cui occorre tenere conto. Ritiene tuttavia che alla luce delle numerose disposizioni già esistenti non sia necessario introdurre una norma penale supplementare. E vero che non è sempre facile imporre le pretese risultanti, poiché il mobbing è spesso legato a un divario di potere e a considerevoli difficoltà probatorie; l'introduzione di una norma penale sul mobbing non consente tuttavia di ovviare a tali circostanze. Il Consiglio federale reputa più opportuno combattere il mobbing con la prevenzione piuttosto che con la repressione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.