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10.4145 · Interpellanza · 2010-12-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Con l'adesione della Svizzera a Schengen e la conseguente soppressione dei controlli alle frontiere, la situazione generale nel nostro Paese sotto il profilo della sicurezza è peggiorata. La Svizzera è costretta a far proprie le prescrizioni dell'UE in materia di dispensa dall'obbligo del visto. Bosnia e Albania sono solo l'esempio più recente: l'anno scorso l'obbligo del visto era già stato soppresso per i cittadini di Macedonia e Serbia.

La Svizzera risentirà necessariamente di questo genere di decisioni, a causa delle quali la severità nel rilascio dei visti da parte delle ambasciate svizzere in Paesi esterni allo spazio Schengen assume un'importanza ancora maggiore.

Il Consiglio federale è dunque invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Dopo che sono emersi gli scandali relativi al rilascio dei visti (p. es. in Pakistan), quali misure ha adottato sinora il DFAE e con quali esperienze?

2. Quale impatto esercita l'adesione a Schengen sull'effettivo processo di rilascio dei visti da parte delle nostre ambasciate all'estero?

3. Quali provvedimenti adotta il DFAE per evitare che la noncuranza con cui altri Stati rilasciano i visti provochi un ingresso incontrollato di persone indesiderate in Svizzera?

4. E vero che molte ambasciate svizzere situate fuori dei confini dello spazio Schengen non dispongono ancora delle banche dati e dei sistemi indispensabili per la gestione del sistema di visti previsto da Schengen? Quali sono le conseguenze di tale mancanza?

5. E vero che molte ambasciate svizzere situate fuori dei confini dello spazio Schengen rilasciano visti in via eccezionale (p. es. per motivi "umanitari") ai richiedenti che non rispettano i termini e le condizioni prestabiliti?

6. Quanti sono, a livello mondiale, i visti rilasciati in via eccezionale negli ultimi cinque anni in casi in cui termini e condizioni non erano rispettati? (dati annuali)

7. E vero che i servizi dei visti di molte ambasciate svizzere situate fuori dei confini dello spazio Schengen sono perennemente oberati? E vero che il DFAE ha intenzione di ridurre il personale in questo settore?

8. Qual è la posizione del Consiglio federale rispetto alla richiesta di subordinare i servizi dei visti non più al DFAE ma al DFGP (da cui dipende l'Ufficio federale di polizia), al DFF (corpo delle guardie di confine) o al DDPS (Servizio delle attività informative)?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non ritiene che in Svizzera la situazione generale sotto il profilo della sicurezza sia peggiorata dopo l'adesione a Schengen. Il tasso di criminalità è rimasto complessivamente stabile. Inoltre, Schengen consente di coordinare sul piano internazionale la lotta contro la criminalità transfrontaliera. Il sistema di informazione Schengen in particolare, si dimostra estremamente efficiente come strumento di lavoro aggiuntivo per la polizia e il corpo delle guardie di confine.

Alle singole domande il Consiglio federale risponde quanto segue:

1. A fronte di alcune irregolarità riscontrate in singole rappresentanze, che d'altronde non hanno nulla a che fare con Schengen, il DFAE ha subito disposto l'adozione di misure rigorose. Nel giugno 2008 il Consiglio federale ha deciso di aumentare di 5,2 milioni di franchi il limite di spesa del DFAE per potenziare l'effettivo del personale consolare ai fini dell'attuazione degli accordi di Schengen/Dublino. Il Parlamento ha autorizzato lo stanziamento aggiuntivo nell'ambito del preventivo 2009. Queste risorse sono state integralmente destinate all'assunzione di 25 funzionari di carriera e di collaboratori supplementari presso i servizi che si occupano di questioni inerenti ai visti, ossia la Sezione affari consolari della Direzione delle risorse e il Servizio di revisione interna (ex Ispettorato dei visti) della segreteria generale. Il potenziamento dell'organico della revisione interna rappresenta un importante contributo al miglioramento dei controlli e all'intensificazione delle misure di sicurezza. Il servizio è così in grado di reagire immediatamente in caso di sospetta corruzione o truffa e di adottare senza indugio le necessarie misure. Si tratta di un primo passo verso il ripristino dell'auspicato equilibrio tra personale trasferibile e personale locale e di una misura che contribuisce a migliorare il sistema di sicurezza nell'ambito del rilascio dei visti. L'anno scorso la Svizzera ha inoltre inviato in alcune rappresentanze svizzere a rischio 10 collaboratori specializzati (specialisti dell'AFD) incaricati di migliorare la qualità nell'ambito del rilascio dei visti.

2. Benché la procedura di rilascio dei visti sia rimasta sostanzialmente immutata, in vista dell'entrata in vigore di Schengen in Svizzera sono stati adottati adeguamenti di carattere giuridico, tecnico e organizzativo. Si è trattato soprattutto di integrare nuove fasi, specifiche di Schengen, nelle procedure esistenti. Citiamo anzitutto i corrispondenti adeguamenti nel sistema elettronico EVA per il rilascio dei visti, e segnatamente l'introduzione della procedura di ricerca elettronica Vision nell'ambito della quale uno Stato membro di Schengen (anche se non competente) può impedire per motivi di sicurezza interna il rilascio di un visto da parte di un altro Stato membro. Inoltre, prima del rilascio dei visti, oltre alle banche dati nazionali si consulta ora sistematicamente e in modo automatico anche il sistema di informazione Schengen SIS. La consultazione del SIS consente agli Stati membri di negare un visto Schengen a persone che non hanno il permesso di entrare in Svizzera, e viceversa. Grazie alla banca dati comune, la partecipazione della Svizzera al sistema unico di informazione sui visti previsto da Schengen rappresenta un grande passo avanti sotto il profilo della sicurezza.

3. Sia l'UE sia i singoli Stati membri di Schengen non hanno nessun interesse a rilasciare visti con leggerezza. Oltre agli strumenti nazionali di sorveglianza sulle attività delle autorità, anche Schengen prevede diverse possibilità di rafforzare la reciproca fiducia nella corretta applicazione degli standard comuni. Si pensi ad esempio alle periodiche valutazioni nell'ambito delle quali la prassi seguita a livello di applicazione dai singoli Stati membri viene verificata da gruppi di esperti degli altri Stati membri e se del caso si raccomandano le opportune rettifiche. Per giunta, Schengen promuove anche il rafforzamento della collaborazione sul piano locale tra Stati membri, tant'è che in materia di rilascio dei visti le rappresentanze svizzere all'estero si consultano ora regolarmente anche con altri Stati membri di Schengen, coordinando e perfezionando reciprocamente le proprie prassi. La Svizzera, infine, come ogni Stato membro di Schengen, tiene una lista di Paesi per i quali è prevista una consultazione obbligatoria: se un cittadino di uno di questi Paesi chiede a una rappresentanza di un altro Stato di Schengen che gli sia rilasciato un visto, le autorità svizzere vengono sistematicamente consultate e possono sollevare obiezioni al rilascio di un visto Schengen.

4. Attualmente il rilascio dei visti da parte della Svizzera avviene sulla base di banche dati nazionali e segnatamente sulla base del sistema EVA. Il sistema EVA sarà rimpiazzato dal nuovo sistema di informazione visti (VIS) presumibilmente a fine giugno 2011. A quel punto il sistema di informazione centrale visti (C-VIS) e i sistemi di informazione nazionali degli Stati Schengen, tra cui il sistema svizzero, saranno pronti per l'introduzione e le rappresentanze all'estero potranno quindi essere collegate come previsto.

5./6. Il codice dei visti Schengen consente agli Stati membri di Schengen, in casi eccezionali chiaramente circoscritti, di rilasciare un visto anche se non tutte le condizioni d'entrata sono soddisfatte. L'entrata può essere ad esempio autorizzata nella singola fattispecie se lo impongono motivi umanitari, un interesse nazionale di ordine superiore oppure obblighi internazionali. In un caso del genere, tuttavia, non viene rilasciato un visto Schengen, bensì un visto limitato al territorio sovrano dello Stato membro che lo rilascia. La Svizzera rilascia visti in via eccezionale soltanto dall'"adesione" allo spazio Schengen. Le rappresentanze svizzere utilizzano questo strumento con grande oculatezza (2009: 1051 visti, 2010: 2585 visti, su un totale annuo di circa 400 000 visti Schengen rilasciati) e sempre d'intesa con la centrale. Nella maggior parte dei casi si tratta di visti rilasciati a persone che si recano presso le organizzazioni internazionali a Ginevra.

7. Il Consiglio federale segue con grande attenzione l'andamento globale nel settore del rilascio dei visti. Il DFAE si sforza di reagire con prontezza ai nuovi sviluppi e ha introdotto opportuni strumenti di controllo e indicatori che gli consentono di stabilire un ordine prioritario per le misure di adeguamento degli effettivi di personale delle ambasciate svizzere all'estero. Le decisioni prese tengono conto anche del volume delle operazioni e delle tendenze registrate. Può quindi succedere che il personale venga ridotto in una sede e potenziato in un'altra.

8. La base legale che disciplina il rilascio dei visti è costituita dalla legge federale sugli stranieri e (LStr) e dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV). Il rilascio dei visti spetta all'Ufficio federale della migrazione (UFM), il quale condivide tale competenza con il DFAE e con le sue rappresentanze all'estero nonché con i cantoni.

L'UFM concretizza il diritto superiore per mezzo di istruzioni destinate alle autorità incaricate del rilascio e partecipa alla formazione e al perfezionamento dei loro collaboratori. Infine, DFAE e DFGP vigilano congiuntamente sull'esecuzione delle basi legali. In particolare, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è consultato quando il visto è richiesto da persone che potrebbero compromettere la pubblica sicurezza. Il SIC è inoltre consultato in caso di domande provenienti da Paesi che rapprsentano un rischio per la salvaguardia della sicurezza interna. L'attuale struttura organizzativa delle autorità si è dimostrata valida nella pratica. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto alcuna necessità di modificare la situazione.

Risposta del Consiglio federale.