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10.445 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-08

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. X

1. ll segreto bancario è garantito. È fatto salvo il capoverso 2.

2. In caso di sospetto di frode fiscale o di sottrazione d'imposta aggravata le competenti autorità svizzere possono ordinare agli istituti bancari di rendere noti i corrispondenti dati dei clienti. Le condizioni e l'estensione dell'obbligo di comunicare i dati sono disciplinati per i clienti stranieri dalla corrispondente convenzione di doppia imposizione, per i clienti svizzeri dalla legge.

3. Il Consiglio federale emana prescrizioni esecutive.

Begründung

Il segreto bancario protegge la sfera privata economica dei cittadini svizzeri e stranieri. Questo principio dev'essere sancito al livello più alto. Nel contempo occorre specificare che il segreto bancario è volto a tutelare i cittadini svizzeri e stranieri che pagano le imposte sulla base della loro capacità economica. Il segreto bancario non protegge invece i delitti fiscali tra i quali si annovera, oltre alla frode fiscale, anche l'evasione sistematica e continuata di somme considerevoli.