11.1100 · Interrogazione · 2011-12-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 10 dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari, i gestori delle centrali nucleari possono versare i loro contributi nel fondo di disattivazione e nel fondo di smaltimento anche sotto forma di titoli.
A questo riguardo, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Analogamente al caso dei contributi forniti sotto forma di contratti di assicurazione o di garanzie, esiste un limite massimo per il versamento dei contributi sotto forma di titoli?
2. I titoli sono trattati in un regolamento a parte?
3. In quale misura gli esercenti degli impianti nucleari hanno sinora fatto uso della facoltà di versare i contributi sotto forma di titoli?
4. Fra questi contributi vi sono titoli di imprese che detengono partecipazioni fino al 20 per cento di imprese soggette all'obbligo di versare tali contributi? In caso affermativo: in che misura?
5. In caso di rimborsi, gli esercenti che versano o hanno versato contributi sotto forma di titoli hanno l'obbligo o il diritto di riprendere tali titoli?
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera, il finanziamento della disattivazione delle centrali nucleari e dello smaltimento delle scorie radioattive è garantito da due fondi distinti: il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. I due fondi sono alimentati con i contributi degli esercenti, i quali, secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, sono obbligati ad assumere questi costi. Il calcolo dei costi relativi alla disattivazione delle centrali e allo smaltimento delle scorie radioattive, come anche la determinazione dei contributi da versare nei fondi, sono regolati dall'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17). In virtù dell'articolo 10 OFDS, con l'approvazione della commissione, i contributi possono essere forniti sotto forma di titoli. Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:
1. Non è fissato un limite superiore per la quota di titoli al contributo da versare nei due fondi.
2. Il regolamento del 1° dicembre 2009 della commissione per il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari prevede disposizioni complementari all'OFDS concernenti gli investimenti per i due fondi che valgono anche per i titoli.
3.-5. Secondo l'articolo 16 OFDS, le risorse finanziarie dei fondi non possono essere investite in imprese tenute a versare i contributi o in imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un'impresa tenuta a versare i contributi. Tale regola vale anche per i titoli. Secondo le disposizioni complementari sugli investimenti, l'insieme del patrimonio dei due fondi deve essere gestito da gestori patrimoniali esterni.
Se il versamento del contributo avvenisse mediante la fornitura di titoli che non potrebbero essere inseriti in un portfolio d'investimento esistente, i titoli dovrebbero essere venduti e il ricavato verrebbe accreditato all'esercente. Nel caso contrario, i titoli confluirebbero nei due fondi in base al valore ufficiale del giorno. Le pretese degli esercenti sono disciplinate all'articolo 13 OFDS.
I versamenti in entrambi i fondi sono documentati nei rapporti annuali. Come si evince dalla verifica dei rapporti annuali a partire dal 2002 (primo esercizio annuo completo del fondo di smaltimento per gli impianti nucleari), nel periodo in esame i contributi annui sono stati versati in contanti. Visto che la ripartizione del patrimonio è definita dalla struttura e dalle limitazioni dell'investimento, si è rinunciato alla verifica dei rapporti antecedenti del fondo di disattivazione.
Risposta del Consiglio federale.