11.3061 · Interpellanza · 2011-03-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In occasione della conferenza stampa annuale del 25 febbraio 2011, il sorvegliante dei prezzi ha consigliato ai consumatori svizzeri di fare gli acquisti all'estero allo scopo di aumentare la pressione sui prezzi in Svizzera: in tal modo sarebbe possibile obbligare le autorità a trasferire a favore dei consumatori i vantaggi che risultano dal basso tasso di cambio dell'euro. Tali affermazioni sconsiderate, avventate, generalizzate e inscenate allo scopo di fare effetto sui mass media mettono in pericolo numerosi posti di lavoro in Svizzera. Inoltre esse costituiscono un affronto a tutti i commercianti, i distributori grossisti e i produttori (queste tre categorie occupano decine di migliaia di collaboratori e migliaia di persone in formazione), di cui diversi hanno già effettuato ribassi di prezzo nel limite del possibile. Altrettanto poco tali affermazioni corrispondono in particolare alla situazione attuale, rappresentata ad esempio da una fitta rete di commerci al dettaglio, dalla creazione e dal mantenimento di migliaia di posti di lavoro e di formazione in Svizzera, ecc.
Secondo l'autore dell'interpellanza si pongono in particolare le seguenti domande:
1. Per quanto concerne le sue affermazioni, il sorvegliante dei prezzi è libero di esprimersi a proprio piacimento, anche se esse comportano un notevole danno sotto forma di minori entrate e di conseguenza causano perdite notevoli non soltanto al commercio al dettaglio svizzero, ma anche all'intera economia del nostro Paese? In caso contrario, chi si assume altrimenti la responsabilità in merito al contenuto di tali affermazioni?
2. Il Consiglio federale non condivide forse il parere secondo cui il sorvegliante dei prezzi ha compiuto un grave passo falso, in seguito al quale l'intera amministrazione federale ha subito un danno alla propria immagine, per cui sarebbe più che opportuno che egli si scusasse con i commercianti in questione?
3. Il Consiglio federale valuta la situazione attuale in modo altrettanto superficiale come il Sorvegliante dei prezzi?
4. Il Consiglio federale ritiene opportuno sanzionare le disastrose affermazioni del sorvegliante dei prezzi o intende perlomeno relativizzarle? Esso prende in considerazione provvedimenti adeguati allo scopo di limitare i danni causati al settore in questione? In caso affermativo, quale tipo di provvedimenti? In caso contrario, per quale motivo non intende intervenire?
5. Il Consiglio federale non ritiene necessario che l'autorità ufficiale impedisca tali affermazioni dannose all'intera economia svizzera? Non esiste forse già un numero sufficiente di altri servizi indipendenti dalla Confederazione (trasmissioni dedicate alla protezione dei consumatori, come per esempio "Kassensturz") che si occupano di tali questioni e che emanano eventuali raccomandazioni?
6. La durata del mandato del sorvegliante dei prezzi è in qualche modo limitata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le competenze e i compiti del sorvegliante dei prezzi sono disciplinati dalla legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20). Secondo l'articolo 4 capoversi 1-3 LSPr, egli osserva l'evoluzione dei prezzi, impedisce o elimina l'aumento abusivo dei prezzi e informa il pubblico in merito alla propria attività. L'informazione dell'opinione pubblica fa quindi esplicitamente parte dei compiti legali del sorvegliante dei prezzi. Egli dispone di un notevole margine di discrezionalità e di apprezzamento nell'adempimento di tali compiti. Le decisioni del sorvegliante dei prezzi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale e in seguito dinanzi al Tribunale federale.
2. Nel quadro del suo mandato legale di osservazione dei prezzi, il sorvegliante dei prezzi ha constatato che i prezzi di diversi beni importati non hanno finora reagito, o soltanto in misura insufficiente, al basso tasso di cambio dell'euro. Per questo motivo egli ha invitato a varie riprese gli importatori e i commercianti a trasferire i rispettivi vantaggi valutari ai consumatori e alle PMI. Nel contempo egli ha rilevato l'esistenza di un nesso tra le differenze di prezzo e il turismo degli acquisti. Quanto maggiore è il potenziale di arbitraggio dei prezzi, tanto più forti sono gli incentivi a fare i propri acquisti all'estero. Rientra pertanto nell'interesse dello stesso commercio svizzero fare in modo che i vantaggi dovuti al tasso di cambio si ripercuotano positivamente sui consumatori. Se il trasferimento dei vantaggi valutari non si verifica, ciò è un indizio della mancanza di una concorrenza efficace e quindi non si può dare torto ai consumatori se approfittano delle possibilità di acquisto all'estero.
Il Consiglio federale ritiene che, con le sue dichiarazioni, il sorvegliante dei prezzi ha agito nel quadro del mandato legale affidatogli e nel rispetto del margine di discrezionalità e di intervento di cui dispone.
3. Come il Consiglio federale ha affermato nella sua risposta all'interpellanza Rutschmann 10.3781 del 30 settembre 2010 sullo stesso tema, i consumatori sono liberi di ricorrere a prodotti o punti di vendita alternativi quando hanno l'impressione che i prezzi sono elevati. La pressione concorrenziale scaturita da tale comportamento dei consumatori potrebbe frenare potenziali margini di guadagno eccessivi di alcune imprese che dominano il mercato in Svizzera: di questa situazione approfitterebbero in prima linea i consumatori e, in modo indiretto, anche il commercio. Inoltre i commercianti svizzeri, che nel caso di un indebolimento dell'euro approfittano dei prezzi di acquisto favorevoli per le importazioni, contribuiscono a rafforzare la competitività tra loro. Tali processi rappresentano normali meccanismi compensatori di carattere economico.
4. In questo contesto il Consiglio federale ritiene che le dichiarazioni del sorvegliante dei prezzi siano pertinenti ed equilibrate e di conseguenza non vede alcun motivo di adottare provvedimenti nei suoi confronti.
5. Come si è precisato alla cifra 2, il sorvegliante dei prezzi non ha fatto raccomandazioni in materia di acquisti, ma ha stabilito un parallelismo di tipo economico tra il turismo degli acquisti e la disparità dei prezzi rispetto all'estero. Il Consiglio federale non considera dannose queste affermazioni, ma le ritiene corrette e adeguate alla situazione attuale.
6. La nomina del sorvegliante dei prezzi è di competenza del Consiglio federale. Il sorvegliante dei prezzi non è eletto per un determinato periodo, ma viene assunto secondo un contratto di lavoro di diritto pubblico.
Risposta del Consiglio federale.