11.3096 · Interpellanza · 2011-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 26 gennaio 2011 l'UFM ha reso nota la sua decisione di rinunciare temporaneamente alla procedura Dublino con la Grecia. Ciò significa che i richiedenti l'asilo giunti in Svizzera attraverso la Grecia non possono più esservi rinviati. Ne consegue una notevole lacuna nel sistema di Dublino, il quale si propone di esaminare le domande d'asilo nel Paese in cui i rifugiati entrano in Europa. Non occorre essere profeti per prevedere che tale decisione farà aumentare ulteriormente la pressione migratoria sulla rotta attraverso Grecia. In tale contesto si pongono le domande seguenti:
1. Tutti gli Stati Dublino rinunciano alla procedura Dublino con la Grecia? Quali non lo fanno e con quale motivazione?
2. Il modo di procedere della Grecia è compatibile con l'accordo di Dublino e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati?
3. Da parte della Svizzera o dell'UE sono inflitte sanzioni contro il comportamento della Grecia? Quali sanzioni potrebbero essere inflitte dalla Svizzera o dall'UE? Ad esempio, sarebbe possibile mettere in conto alla Grecia i costi supplementari occasionati?
4. Secondo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 09.4276, il 3 novembre 2009 la Commissione europea ha annunciato l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti della Grecia. Qual è stato l'esito di tale procedura?
5. Nella stessa risposta il Consiglio federale cita misure previste per migliorare l'assistenza e l'alloggio dei richiedenti l'asilo e per sgravare la Grecia. Chi ha pianificato tali misure? Sono state nel frattempo attuate? In caso negativo, perché no? In caso affermativo, perché la situazione non è migliorata, bensì a quanto pare è addirittura peggiorata?
6. Quali deterioramenti concreti della situazione in Grecia dopo la risposta all'interpellanza 09.4276 hanno indotto l'UFM a rinunciare generalmente al trasferimento dei richiedenti l'asilo?
7. Nel suo comunicato stampa l'UFM annuncia misure di sostegno alla Grecia nel settore dell'asilo da parte della Svizzera. Quali sono e quali sono i costi correlati?
8. Nella sua risposta all'interpellanza 10.3547 il Consiglio federale tesse le lodi delle convenzioni bilaterali tra i singoli Stati Dublino. Con quali Paesi è stato nel frattempo possibile stipulare una tale convenzione? Quali miglioramenti hanno permesso di conseguire finora?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Alla luce della situazione insoddisfacente nel sistema greco dell'asilo e della sentenza pronunciata il 21 gennaio 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU; M.S.S. contro il Belgio e la Grecia), circa la metà degli Stati Dublino, tra cui anche Paesi quali Germania, Gran Bretagna, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, rinuncia a eseguire la procedura Dublino con la Grecia. Alcuni Stati Dublino - tra cui Austria, Francia e Polonia - hanno limitato notevolmente la procedura Dublino con la Grecia, senza tuttavia sospenderla del tutto, analogamente a quanto fatto dalla Svizzera; altri invece non hanno una prassi consolidata, avendo poco o per niente a che fare con richiedenti l'asilo in transito dalla Grecia.
2. In ultima istanza, spetta ai tribunali competenti valutare la situazione giuridica in Grecia. Sulla base delle analisi effettuate all'interno dell'amministrazione, il Consiglio federale osserva tuttavia che il problema in Grecia risiede nel fatto che le autorità elleniche non sono in grado di far fronte alla situazione attuale. Le lacune nel sistema greco dell'asilo riguardano in particolare l'esecuzione delle procedure ordinarie, gli alloggi nonché i rapporti con le persone particolarmente vulnerabili.
Il regolamento Dublino II, quale base legale del sistema di Dublino, si fonda intrinsecamente sul presupposto che gli Stati Dublino vadano considerati, per i cittadini di Paesi terzi, come Stati in cui è garantita l'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Nel caso M.S.S. contro il Belgio e la Grecia, concernente un richiedente l'asilo rinviato dal Belgio in Grecia in applicazione della procedura di Dublino, la Corte EDU ha tuttavia constatato, da parte della Grecia, una violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo). Argomentando che i problemi nel sistema greco dell'asilo devono essere considerati notori e che non si può più dare in ogni caso per scontato che questo Paese rispetti le pertinenti garanzie della CEDU, la Corte ha constatato anche una violazione dell'articolo 3 CEDU da parte del Belgio.
3./4. In qualità di cosidetta custode del diritto comunitario, la Commissione europea (qui di seguito commissione) può avviare, sia su richiesta di uno Stato membro sia di propria iniziativa, una procedura d'infrazione contro uno Stato membro che, a suo avviso, viola il diritto comunitario. Può cercare di raggiungere una soluzione negoziale, prima di adire, se necessario, la Corte di giustizia delle Comunità europee.
Nel quadro della procedura d'infrazione citata dagli autori dell'interpellanza 09.4276, a fine giugno 2010 la commissione ha esortato la Grecia a prendere posizione. Ciò rappresenta il primo passo della procedura per violazioni del diritto dell'UE. Se entro la scadenza fissata la Grecia non soddisfa le richieste, la commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
Non essendo membro dell'UE, la Svizzera non può invece avviare alcuna procedura d'infrazione di questo tipo nei confronti della Grecia. Nel quadro della cooperazione Dublino, non sono nemmeno previste sanzioni dirette né la possibilità di mettere in conto i costi alla Grecia.
5. Ad agosto 2010 la Grecia ha presentato un piano nazionale d'azione in materia di gestione della migrazione, stilato in collaborazione con la commissione e l'ACNUR, che stabilisce come riformare fondamentalmente il sistema greco dell'asilo. Nel frattempo la commissione ha concesso alle autorità greche risorse supplementari pari a circa 9,8 milioni di euro, che vanno a integrare le basi di finanziamento già esistenti provenienti dai fondi europei per i rifugiati, per il ritorno e per le frontiere esterne.
La commissione fornisce inoltre sostegno attraverso gruppi di esperti, che comprendono rappresentanti della commissione, degli Stati membri dell'UE, dell'ACNUR e di Frontex. In seguito all'invio, alla fine del 2010, di squadre d'intervento rapido alle frontiere (RABIT) da parte di Frontex si è osservata una graduale diminuzione dei flussi di immigrati illegali alle sezioni interessate della frontiera tra la Grecia e la Turchia. Il 1° aprile 2011 l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha inviato in Grecia il gruppo di sostegno all'asilo per aiutare la Grecia nell'esecuzione del piano d'azione. A novembre 2010 la Grecia stessa ha già adottato, tra gli altri, un decreto presidenziale in materia d'asilo, che si propone di aiutare a smaltire l'attuale ritardo nel trattare i dossier sull'asilo. A gennaio 2011 è stata inoltre emanata una legge per istituire un nuovo servizio preposto all'asilo e uffici di verifica e per attuare la cosiddetta direttiva UE in materia di ritorno.
6. Il Consiglio federale ribadisce che la decisione dell'UFM non rappresenta una rinuncia generale alla procedura Dublino, che continuerà ad essere applicata alle persone che avevano accesso alla procedura d'asilo in Grecia e che disponevano di un alloggio in Grecia. Adeguando la prassi, l'UFM reagisce alla situazione tuttora difficile in Grecia, tenendo inoltre conto della giurisprudenza della Corte EDU (cfr. risposta alla domanda 2).
7. Una delegazione dell'UFM si è recata in Grecia ad aprile 2011. Tale missione ha esaminato, insieme alle autorità elleniche, come aiutare la Grecia a migliorare la situazione nel settore dell'asilo affinché possa adempiere nuovamente i suoi obblighi in tale ambito. In tale occasione è stato anche garantito che l'eventuale sostegno da parte svizzera sarà fornito d'intesa con altri partner coinvolti. La sua portata e i relativi costi delle possibili misure di sostegno potranno essere definiti soltanto a conclusione della valutazione del viaggio di servizio.
8. Gli Stati Dublino possono stipulare convenzioni bilaterali per migliorare la cooperazione nella procedura Dublino. Finora la Svizzera ha concluso soltanto con l'Austria una tale convenzione, in cui i due Paesi s'impegnano a rispettare i termini di trattamento ridotti nei casi Dublino nonché a semplificare le procedure (in particolare nel caso dei trasferimenti). È in corso una trattativa per l'adozione di una simile convenzione con la Germania. Sono previste convenzioni bilaterali anche con Francia e Italia.
Risposta del Consiglio federale.