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11.3265 · Interpellanza · 2011-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Anche se mancano statistiche precise in merito, ogni anno nascono in Svizzera circa quaranta bambini con caratteri sessuali ambigui. Subito dopo la nascita per la maggior parte di questi bambini inizia un calvario fatto di dolorosi interventi chirurgici (sovente più di uno) e di terapie ormonali permanenti destinati ad attribuire loro un sesso ben definito. In mancanza di direttive in merito, i medici decidono secondo scienza e coscienza, con l'accordo dei genitori sovente colti di sorpresa e intimoriti. Molti bambini costretti a subire questi interventi ne soffrono per tutta la vita. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Concorda che la prassi vigente, che consiste nell'operare rapidamente, anche senza indicazione medica, neonati e bambini in tenera età intersessuali, sia molto problematica e che sia quindi necessario intervenire?

2. Condivide il parere che nei casi in cui non vi è alcuna necessità medica sotto il profilo somatico occorrerebbe vietare di sottoporre i bambini a questo genere di operazioni fino al raggiungimento della capacità di discernimento, in quanto questi interventi violano i loro diritti più fondamentali?

3. Chi dovrebbe regolamentare questo ambito e in che modo? Quale ruolo possono svolgere la Commissione nazionale d'etica e l'Accademia svizzera delle scienze mediche? Come si può garantire che le decisioni non siano prese soltanto dai medici, ma che vengano coinvolte anche le persone interessate?

4. Il Consiglio federale sostiene l'idea di obbligare i genitori a consultare servizi specializzati indipendenti, di cui non facciano parte soltanto persone del settore medico, o di esigere il consenso di una commissione d'etica prima di ogni intervento?

5. Quanti bambini sono annunciati ogni anno all'AI perché affetti da intersessualità (sindrome adrenogenitale, sindrome da insensibilità agli androgeni, sindrome di Swyer ecc.) e quanti interventi chirurgici eseguiti su bambini sono stati rimborsati dall'AI secondo i n. 113, 350, 352, 355, 357, 358, 359, 453, 462, 465, 466, 486 e 488 dell'allegato all'ordinanza sulle infermità congenite (OIC)?

6. Il Consiglio federale è a conoscenza delle cifre corrispondenti per il settore della LAMal?

7. È disposto a modificare l'ordinanza sullo stato civile di modo che per i bambini intersessuali si possa rinviare l'iscrizione del sesso fino al raggiungimento della maggiore età?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Secondo la prassi attuale, le operazioni di cambiamento o adeguamento del sesso sono effettuate soltanto se ragioni mediche lo richiedono imperativamente. L'imperatività delle ragioni mediche è determinata, in questi casi, da fattori somatici (p. es. un rischio accresciuto di sviluppare una patologia tumorale) o psichici (p. es. problemi al momento della scolarizzazione di un bambino). Ciò nonostante, anche se sussiste un'indicazione medica all'operazione in età neonatale o infantile, l'intervento può essere effettuato soltanto dopo un accertamento interdisciplinare completo e unicamente con il consenso scritto dei genitori.

Un bambino che nasce con caratteri sessuali ambigui va incontro a grossi problemi nella vita di tutti i giorni, indipendentemente dal fatto che sia eseguita o meno un'operazione di adeguamento del sesso. Il Consiglio federale è pertanto convinto che vietare gli interventi chirurgici di adeguamento del sesso non assolutamente necessari sotto il profilo medico (dal punto di vista somatico) non serva a risolvere i problemi dei bambini colpiti da queste infermità congenite. Su questo punto non condivide quindi l'opinione dell'autrice dell'interpellanza.

In generale, il Consiglio federale ritiene che vada prestata la massima attenzione al benessere del bambino, alla tutela dei suoi diritti di natura strettamente personale e alla gestione di una situazione difficile per tutte le persone interessate. A tal fine occorre tenere conto in primo luogo - oltre che, naturalmente, degli aspetti medici - di considerazioni di natura etica. È in quest'ambito che anche il Consiglio federale ravvisa una necessità d'intervento.

3./4. Come suesposto, la partecipazione dei genitori ai processi decisionali è già oggi garantita. Ciò nonostante, il tema solleva questioni etiche fondamentali, quali la natura e la forma della consulenza da fornire ai genitori. Pertanto, il Consiglio federale incaricherà la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) di includere questo tema nei suoi lavori. Le raccomandazioni della CNE potranno anche prevedere un eventuale coinvolgimento dell'Accademia svizzera delle scienze mediche.

5. Tra il 2006 e il 2010, l'AI ha rimborsato i costi dei provvedimenti medici a una trentina di bambini affetti da intersessualità (allegato all'ordinanza sulle infermità congenite, OIC, n. 359 "Ermafroditismo vero e pseudoermafroditismo") in media all'anno.

Non sono disponibili informazioni sul numero di interventi chirurgici effettuati, poiché nella statistica AI non sono specificati i tipi di provvedimento medico a carico dell'assicurazione. Va tuttavia precisato che le infermità congenite menzionate nella domanda 5 (ad eccezione del n. 359, v. sopra) non costituiscono casi di ermafroditismo vero. In tali casi, contrariamente all'ermafroditismo vero, è necessario intervenire chirurgicamente soltanto se sussiste un'indicazione medica a seguito di gravi problemi di natura somatica (p. es. correzione di malformazioni della vescica urinaria, n. 350, 352), ma non per motivi esclusivamente psichici.

6. Secondo stime basate su indicazioni della frequenza di queste infermità congenite nella letteratura specializzata, in Svizzera vivrebbero fra 100 e 200 persone affette da ermafroditismo vero per le quali potrebbe entrare in linea di conto un'operazione o che hanno già un'operazione alle spalle. L'indicazione all'operazione in tenera età è data soltanto nei casi accertati di ermafroditismo vero.

7. Per principio, ogni bambino è iscritto nel registro dello stato civile alla nascita con la sua identità completa, ovvero il cognome, il nome o i nomi di battesimo, il sesso e la filiazione (art. 39 Codice civile svizzero e art. 8 ordinanza sullo stato civile). In quanto pubblico, il registro dello stato civile fa piena prova delle iscrizioni contenute (art. 9 Codice civile svizzero) e deve riflettere la realtà. Come le legislazioni dei Paesi europei, anche il diritto svizzero si basa su un sistema binario: ogni persona è attribuita o al sesso maschile o al sesso femminile, secondo quanto osservato a livello medico. Il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno rinunciare a iscrivere il sesso di una persona nel registro dello stato civile, poiché si tratta di un elemento imprescindibile della condizione naturale dell'essere umano (art. 53 Codice civile svizzero), e che non sia opportuno nemmeno creare una terza categoria di genere il cui riconoscimento potrebbe risultare problematico all'estero. In caso di cambiamento del sesso o di errore iniziale, l'iscrizione nel registro dello stato civile può essere adeguata o rettificata sulla base di una pertinente sentenza (art. 40 cpv. 1 lett. j e k dell'ordinanza sullo stato civile).

Risposta del Consiglio federale.

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