11.3499 · Interpellanza · 2011-06-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 125 della legge sul Parlamento chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale ritiene che l'intervento di decornazione dei vitelli e dei bovini adulti sia conciliabile con le disposizioni della legge sulla protezione degli animali (LPAn)?
2. Secondo il Consiglio federale sussistono differenze di gravità, per quanto concerne la lesione all'integrità degli animali, tra il taglio delle orecchie e/o della coda dei cani e la decornazione dei bovini?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui nel caso della decornazione dei bovini la dignità dell'animale ai sensi dell'articolo 3 lettera a LPAn non venga soltanto offesa bensì anche lesa?
4. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui in un esame della proporzionalità, giuridicamente corretto, dell'intervento di decornazione gli aspetti legati al rischio di infortuni o ferimenti per l'uomo e l'animale debbano essere esclusi dalla ponderazione degli interessi poiché l'intervento in questione non è necessario?
5. Il Consiglio federale prevede di raccomandare al legislatore di vietare espressamente la decornazione dei bovini, e di intervenire affinché le unità amministrative competenti raccomandino soltanto sistemi di stabulazione che siano veramente adeguati alla detenzione di bovini con le corna?
Begründung
Il passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera induce i detentori di animali a praticare la decornazione dei loro bovini. Si tratta di un intervento che influisce sulla dignità degli animali e pertanto, se non può essere giustificato da interessi preponderanti, esso risulta lesivo della loro dignità (art. 3 lett. a LPAn).
Pur essendo funzionale agli scopi perseguiti, la decornazione è necessaria solamente se si considerano gli interessi economici del proprietario. In caso di stabulazione libera, se si interviene con misure adeguate il rischio di infortuni o ferimenti del personale addetto alla cura degli animali rispettivamente dei bovini può essere ridotto notevolmente. Di conseguenza questo aspetto non può essere considerato nella ponderazione degli interessi.
Le rimanenti ragioni, di ordine economico, dell'intervento di decornazione non bastano per giustificare il danno considerevole arrecato al benessere degli animali: anche se effettuato in modo indolore, l'intervento comporta lesioni fisiche rilevanti e irreversibili. Inoltre, esso compromette in misura importante il comportamento sociale degli animali: l'animale non può più manifestare alcuni fondamentali tratti o funzioni comportamentali o può farlo soltanto in misura limitata.
Complessivamente la decornazione costituisce una lesione alla dignità degli animali, poiché s'interviene in modo assai incisivo sul loro fenotipo, si pregiudicano le loro capacità ed essi sono fatti oggetto di una strumentalizzazione eccessiva, senza che ciò possa essere giustificato da interessi preponderanti.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ritiene che la decornazione di vitelli e bovini adulti sia conciliabile con le disposizioni della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), se l'intervento viene praticato sotto anestesia e da persone esperte (art. 16 LPAn).
2. Il taglio delle orecchie e/o della coda ai cani e la decornazione dei bovini sono comparabili nella misura in cui entrambi gli interventi compromettono l'integrità degli animali interessati. Tuttavia si reputa che per i cani le conseguenze dell'intervento siano più gravi di quelle subite dai bovini. Inoltre il taglio delle orecchie e/o della coda ai cani non potrebbe essere giustificato da interessi preponderanti, poiché questo intervento viene praticato soltanto per ragioni estetiche (standard di razza).
3. Mediante l'articolo 17 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) il Consiglio federale ha vietato diverse pratiche concernenti i bovini. Diversamente dall'accorciamento della coda (art. 17 lett. a OPAn) la decornazione non fa parte delle pratiche vietate. È invece vietato l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna (art. 17 lett. c OPAn). L'articolo 32 OPAn disciplina i dettagli relativi alla decornazione effettuata dai detentori degli animali; in particolare, esso prevede che per praticare questo intervento i detentori degli animali debbano possedere un attestato di competenza. Il Consiglio federale ritiene che a determinate condizioni la decornazione non sia un intervento illecito o lesivo della dignità dell'animale ai sensi dell'articolo 3 lettera a LPAn.
4. Secondo l'articolo 3 lettera a LPAn, vi è lesione alla dignità dell'animale quando a quest'ultimo viene arrecato un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti. Pur essendo possibile ridurre, mediante interventi costruttivi, il pericolo di infortuni o ferimenti per l'uomo e gli animali derivante dalla stabulazione di bovini con le corna (ad es. offrendo sufficiente spazio agli animali o creando poste di foraggiamento adeguate), il livello di rischio rimane rilevante; inoltre gli interventi costruttivi determinano costi aggiuntivi. Oltre a ciò, per evitare infortuni o ferimenti per l'uomo e gli animali occorrono provvedimenti gestionali adeguati e più tempo da dedicare alle attività svolte a diretto contatto con gli animali. Tutti questi aspetti devono essere tenuti in considerazione per una ponderazione degli interessi ai sensi dell'articolo 3 lettera a LPAn.
5. Il Consiglio federale non prevede di raccomandare al legislatore di vietare la decornazione o di disporre un aumento delle dimensioni minime nelle stalle destinate alla stabulazione libera di bovini. Gli agricoltori che intendono praticare la stabulazione libera di bovine con le corna possono tuttavia beneficiare della consulenza fornita dai servizi competenti.
Risposta del Consiglio federale.