11.3608 · Mozione · 2011-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nelle regioni di frontiera si assiste ad un numero crescente di retribuzioni in euro. Soprattutto laddove non esistono contratti collettivi di lavoro ne deriva un evidente fattore di concorrenza a danno della manodopera locale.
Sollecitato a più riprese da interrogativi formulati in Parlamento, il Consiglio federale è finora rimasto particolarmente evasivo. Si è limitato a richiamare il quadro legale e a delegare ai tribunali eventuali decisioni in merito.
Chiedo perciò che l'articolo 323b del Codice delle obbligazioni (che prevede il principio del pagamento dei salari in moneta legale, lasciando tuttavia aperta la possibilità di derogarvi) sia reso di carattere imperativo o, subordinatamente, che la proibizione dei salari in moneta estera sia codificata quale misura di accompagnamento alla libera circolazione, così da potervi accedere qualora si rilevino situazioni abusive.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto vigente pone già oggi sufficienti limiti ai provvedimenti adottati dal datore di lavoro.
È vero che il datore di lavoro può esercitare una certa pressione ricorrendo alla disdetta per modificare il contratto di lavoro. Tuttavia, il Tribunale federale ammette tale modo di procedere soltanto in presenza di motivi oggettivi legati a una situazione aziendale o economica mutata (DTF 123 III 246, consid. 3b). Inoltre, secondo il diritto svizzero, il rischio imprenditoriale ed economico grava sul datore di lavoro, che non può riversarlo sul lavoratore (art. 324 cpv. 1 CO; DTF 124 III 346, consid. 2a; 125 III 65, consid. 5). Pur prevedendo anzitutto l'obbligo di pagare il salario se la prestazione lavorativa non è possibile per motivi economici, l'articolo 324 CO mira a garantire al lavoratore un reddito sufficiente. Occorre pertanto chiedersi se una clausola contemplante la fluttuazione del salario in funzione del tasso di cambio e del rischio economico che ne deriva per l'impresa sia conforme a tale disposizione. Infine, il versamento del salario in valuta estera non esenta dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei contratti collettivi di lavoro (CCL). Inoltre, in caso di dumping salariale abusivo e ripetuto, è possibile richiedere il conferimento agevolato dell'obbligatorietà di un CCL (art. 1a della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro) o l'introduzione di un contratto normale di lavoro (CNL) che fissi salari minimi (art. 360a CO). Il Consiglio federale è disposto a esaminare provvedimenti tesi a colmare le lacune legali nell'esecuzione delle misure di accompagnamento, in particolare l'adozione di una sanzione a carico dei datori di lavoro svizzeri che non rispettano i CNL con salari minimi imperativi.
L'articolo 323b capoverso 1 CO prescrive il pagamento del salario in moneta legale, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso. La possibilità di derogare alla norma legale è stata introdotta in occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1968 II 177, 267-268). L'utilità, per le due parti, di prevedere, in determinate situazioni, una retribuzione in valuta estera non è ancora riconosciuta. Vietare tale possibilità sarebbe eccessivo; inoltre non è possibile definire nella legge tutte le situazioni che giustificano il versamento del salario in valuta estera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.