11.3787 · Interpellanza · 2011-09-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è disposto a sospendere la revisione dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)?
2. È disposto a istituire un gruppo di lavoro composto da controllori esperti e servizi di controllo, incaricato di elaborare un concetto per controlli credibili?
Begründung
Secondo le prescrizioni dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), messa recentemente in consultazione dall'Ufficio federale dell'agricoltura, un agricoltore dovrà venir controllato soltanto ogni quattro anni e al massimo una volta l'anno. Saranno altresì accorpati i controlli prescritti da dodici ordinanze! Per motivi finanziari, inoltre, non verranno più stilate liste di controllo supplementari su mandato di label private. I controlli basati sui rischi saranno limitati al 2 per cento al massimo.
Queste proposte sono irrealistiche e pertanto non credibili. Un controllore dispone raramente di conoscenze tecniche sufficienti per effettuare controlli in tutti gli ambiti disciplinati dalle diverse ordinanze.
Vi è inoltre da sollevare una critica al fatto che, normalmente, i controlli correlati ai pagamenti diretti vengono annunciati agli agricoltori. L'esperienza insegna che ciò non consente di sorvegliare adeguatamente soprattutto la protezione quantitativa degli animali (movimento, occupazione, cura, ecc.), fondamentale per il benessere degli stessi. Un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che, attualmente, i controlli nell'ambito dei pagamenti diretti non vengono condotti su mandato dello Stato, bensì degli agricoltori stessi. Ognuno può scegliere liberamente la propria organizzazione di controllo. Va anche aggiunto che diverse organizzazioni di controllo appartengono ad associazioni cantonali di contadini o sono fortemente influenzate da queste.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) è il risultato della revisione dell'omonima ordinanza (RS 910.15).
Tra le altre cose, l'OCoC prevede che le definizioni siano allineate il più possibile a quelle della normativa UE. Nell'ambito della salute degli animali (traffico di animali e utilizzo di medicamenti veterinari inclusi), l'intervallo dei controlli viene ridotto da dodici a quattro anni e quindi armonizzato con quelli nel settore della protezione degli animali. I controlli, inoltre, devono essere pianificati e condotti basandosi sui rischi.
In fase di elaborazione dell'OCoC si è seguita la consueta procedura di indagine conoscitiva. Sono stati sentiti gli attori direttamente interessati, quali gli uffici cantonali di veterinaria e dell'agricoltura, i chimici cantonali e i servizi di controllo agricoli. Il disegno d'ordinanza è stato rivisto sulla base dei pareri espressi, tenendo conto, nel limite del possibile, delle richieste avanzate.
Per il Consiglio federale non vi è pertanto alcun motivo di sospendere la revisione dell'OCoC.
2. Su mandato degli Uffici federali della sanità pubblica (UFSP), di veterinaria (UFV) e dell'agricoltura (UFAG), l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) ha guidato un gruppo di lavoro incaricato di creare le basi per la pianificazione e la conduzione dei controlli in funzione dei rischi, i cui risultati sono stati ampiamente considerati nella revisione dell'OCoC.
Considerato che nelle aziende devono essere controllati i settori più disparati, le organizzazioni di controllo si avvalgano di controllori specializzati che dispongono della formazione adeguata negli ambiti specifici. L'obiettivo del coordinamento è raggruppare, se tecnicamente possibile, diversi controlli in moduli, da verificare, entro un intervallo definito, nelle aziende in questione. Se per un'azienda devono essere controllati più moduli, essi vengono ripartiti nell'arco del suddetto intervallo. Il concetto prevede, inoltre, che per la relativa valutazione del rischio si effettuino controlli intermedi a intervalli di tempo più ravvicinati. Per rendere imprevedibili i controlli nelle aziende, i cantoni devono eseguire una parte minima di controlli casuali e, in alcuni settori, senza preavviso. In tal modo si garantisce una sufficiente sicurezza e credibilità dell'intero sistema di controllo.
L'UFAL, sempre su incarico dei suddetti uffici federali, ha altresì effettuato, nei cantoni, un audit completo sull'esecuzione della protezione degli animali in aziende con animali da reddito. I risultati sono, nel complesso, positivi. Si delinea necessità d'intervento soprattutto nella collaborazione delle autorità con gli organi di controllo. Gli uffici federali interessati, UFV e UFAG, stanno elaborando le rispettive raccomandazioni, in collaborazione con i cantoni. In questo contesto si esamina anche la struttura di controllo (esecuzione dell'ordinanza sui pagamenti diretti ed esecuzione della legge sulla protezione degli animali con, in parte, la libera scelta delle istanze di controllo). A tempo debito, l'UFV e l'UFAG coinvolgeranno nella discussione anche altre cerchie.
Considerati i lavori e i dibattiti già svolti e quelli in corso tra gli uffici federali coinvolti, il Consiglio federale non ritiene necessario istituire un ulteriore gruppo di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.