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11.3788 · Postulato · 2011-09-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, e di renderne conto in un rapporto, l'opportunità di misure legislative per proteggere i titoli accademici e segnatamente il titolo di dottore.

Vanno chiariti in particolare i tre aspetti seguenti:

- le modalità corrette di redazione dei lavori;

- il diritto di fregiarsi del titolo di dottore;

- l'impiego - legale, ma inflazionato - del titolo di professore.

Begründung

Lavori di dottorato redatti con metodi illeciti hanno costato la carriera a diverse personalità del mondo politico tedesco. Secondo quanto riferito dai media, anche in Svizzera si sarebbero verificati abusi. È perciò necessario proteggere i titoli accademici e le persone che li hanno conseguiti in modo corretto. La protezione va intesa in senso legale, ma anche come strumento per contrastare la tendenza a rilasciare titoli senza che siano fornite prestazioni di studio particolari (si pensi all'inflazionato titolo di professore rilasciato dalle scuole universitarie professionali).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione dei titoli accademici è disciplinata nella legislazione a vari livelli. Nel proprio settore di competenza, la Confederazione ha emanato disposizioni sulla tutela dei titoli di studio rilasciati dai politecnici federali (legge sui PF), dalle scuole universitarie professionali (LSUP), nel settore della formazione e del perfezionamento delle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche) e in quello del perfezionamento delle professioni psicologiche (LPPsi, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2013). Nella maggior parte dei cantoni, il diritto penale e le leggi cantonali sulle scuole universitarie prevedono parimenti disposizioni di protezione dei titoli rilasciati dalle diverse scuole universitarie cantonali. A loro volta, sulla base delle citate basi giuridiche, le scuole universitarie e le loro facoltà o i loro dipartimenti hanno emanato regolamenti che disciplinano il conseguimento e l'uso dei titoli accademici, così come le sanzioni in caso di violazione dei principi che reggono l'integrità scientifica e un comportamento eticamente corretto. Altre prescrizioni del diritto federale sanzionano in generale chi si serve di un titolo ottenuto in Svizzera o all'estero per commettere un atto di concorrenza sleale (LCSl), una truffa o un danno patrimoniale procurato con astuzia (CP).

Secondo il Consiglio federale, le citate disposizioni di legge offrono una protezione sufficiente dei titoli accademici, compreso quello di "dottore". Esse tutelano non soltanto la reputazione delle scuole universitarie svizzere e delle formazioni offerte, ma anche la collettività dai tentativi di procurarsi in modo illegittimo considerazione sociale e da atti di concorrenza sleale. Le sanzioni previste, come il divieto di usare un titolo conseguito in modo abusivo, e le misure di diritto penale in caso di un suo uso illecito o fraudolento sono sancite nelle disposizioni di legge citate. Dato che la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie cantonali spetta ai cantoni in cui queste hanno sede, una regolamentazione uniforme nel diritto federale del rilascio dei titoli accademici solleverebbe problemi di conformità alla Costituzione. Per tali motivi, nei lavori di elaborazione del disegno della nuova legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), la Confederazione e i cantoni hanno rinunciato di comune accordo a integrarvi una disposizione federale sulla protezione dei titoli accademici.

Per quanto riguarda il diritto di fregiarsi del titolo di professore, va precisato che non si tratta di un titolo accademico, bensì della designazione di una funzione conferita dalle scuole universitarie svizzere (università, politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche) al proprio personale docente. Le qualifiche richieste per il suo ottenimento, le condizioni per il suo ritiro e la sua protezione sono disciplinate nelle pertinenti leggi cantonali e federali e nei regolamenti delle singole scuole universitarie. Le disposizioni del diritto federale citate proteggono dagli atti di concorrenza sleale anche in quest'ambito. Nel 2004, per armonizzare la questione a livello nazionale, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere ha emanato una serie di raccomandazioni sulle condizioni per il rilascio del titolo di professore nelle scuole universitarie professionali. Tra i presupposti citati figurano: un diploma universitario, comprovate capacità didattiche per l'insegnamento superiore, un'esperienza professionale pluriennale (di cui almeno 3 anni al di fuori del settore universitario), un impiego a tempo indeterminato in una scuola universitaria professionale con un tasso di occupazione di almeno il 50 per cento e altri requisiti, quali risultati pregevoli ottenuti nella ricerca e nello sviluppo oppure pubblicazioni scientifiche riconosciute.

Il Consiglio federale riconosce l'importanza del tema sollevato dall'autore del postulato per salvaguardare la buona reputazione di cui il panorama universitario svizzero gode a livello nazionale e internazionale e per proteggere le persone che hanno legittimamente ottenuto il diritto di fregiarsi di un titolo accademico. Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, non vede la necessità immediata di legiferare in materia e propone pertanto di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.