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Misure contro la tifoseria violenta e i disordini nello sport

11.3872 · Postulato · 2011-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In seguito alla sospensione della tavola rotonda contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, il Consiglio federale è incaricato di vagliare in particolare le misure seguenti:

1. inasprire la comminatoria per reati violenti e accelerare sensibilmente i procedimenti penali da condurre in tale contesto;

2. istituire un sistema di sorveglianza a tappeto, dentro e attorno gli stadi, da parte delle federazioni o delle associazioni sportive competenti, soprattutto nell'ambito del calcio e del disco su ghiaccio;

3. introdurre l'obbligo di presentare un documento d'identità per gli spettatori negli stadi;

4. vincolare il rispetto delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 al sostegno finanziario da parte della Confederazione nell'ambito della promozione delle federazioni.

Begründung

Il diffuso problema della violenza sta intaccando l'immagine dello sport come strumento educativo e formativo. Il gran numero di episodi negativi e la forte propensione alla violenza dei tifosi richiedono particolare attenzione da parte della Confederazione. I tifosi violenti e i facinorosi devono essere individuati e puniti tempestivamente. Le federazioni sportive devono opporsi in modo chiaro e inequivocabile a chiunque danneggi l'immagine dello sport, adottando i provvedimenti necessari affinché le partite di calcio e di disco su ghiaccio possano svolgersi ordinatamente anche in futuro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della gravità del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Il rapporto che si impegna a stilare non si limiterà tuttavia a esaminare i provvedimenti chiesti dall'autore del postulato e terrà conto, in particolare, anche degli effetti della revisione in corso del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, come pure delle conclusioni del futuro rapporto concernente il postulato Malama 10.3045, "Sicurezza interna. Chiarire le competenze", del 3 marzo 2010.

Si precisa che gli articoli 18 capoverso 2 e 32 capoverso 1 lettera d della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica prevedono già la possibilità, per la Confederazione, di subordinare la concessione di aiuti finanziari al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della sicurezza nello sport da parte dell'organizzazione mantello delle federazioni sportive svizzere o di altre organizzazioni sportive e organizzatori responsabili di manifestazioni sportive.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.