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Scappatoie fiscali nelle convenzioni concernenti l'imposta liberatoria

11.4129 · Interpellanza · 2011-12-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Le convenzioni fiscali bilaterali firmate dalla Svizzera il 21 settembre e il 6 ottobre 2011 rispettivamente a Berlino e a Londra presentano diverse scappatoie fiscali che sollevano importanti domande:

1. Fino alla fine del 2012 gli evasori fiscali possono trasferire su piazze offshore i loro valori patrimoniali senza pagare imposte, ad esempio mediante trasferimenti di conto a succursali estere della stessa banca. Hanno anche la possibilità di saldare i loro conti svizzeri e acquisire quindi immobili svizzeri, gioielli e altro, senza trovarsi in conflitto con la legge sul riciclaggio di denaro. Dalla firma delle convenzioni, qual è il volume dei trasferimenti e delle chiusure di conti che il Consiglio federale ha potuto osservare? Intende adottare misure per impedire queste scappatoie fiscali?

2. Quali misure ha adottato il Consiglio federale affinché l'espressione "persona interessata", vagamente definita nelle convenzioni, non venga raggirata tramite una fondazione discrezionaria ("Ermessensstiftung") del Liechtenstein o una trust discrezionaria inglese? In che modo garantisce il governo che gli aventi diritto economico a questi istituti vengano identificati senza equivoci, nonostante non sia previsto nella Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all'obbligo di diligenza delle banche tra l'Associazione svizzera dei banchieri e le banche, articolo 4 numero 43?

3. Le "persone interessate", ossia quelle per le quali gli agenti pagatori svizzeri devono operare le ritenute fiscali, sono solo persone fisiche tedesche o inglesi (art. 2h di entrambe le convenzioni). Pertanto, i conti delle società anonime, delle società a garanzia limitata, delle società in nome collettivo commerciale (Offene Handelsgesellschaft), delle società in accomandita semplice (Kommanditsgesellschaft) e delle società semplici (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) tedesche e le loro corrispondenti inglesi non sono rilevati. Il Consiglio federale come garantisce che l'elusione tramite queste società di persone sia esclusa?

4. Quali provvedimenti verranno adottati per impedire aggiramenti tramite cassette di sicurezza e contratti di assicurazione speciali (vedi scappatoie fiscali di cui all'art. 2f delle convenzioni)?

5. Cosa intraprende il settore per migliorare la sua competitività con una strategia della qualità, invece che puntare sul segreto bancario quale comoda e fiorente fonte di utili?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle convenzioni sull'imposizione alla fonte gli Stati contraenti riconoscono che una persona può investire la propria sostanza in uno Stato o in un territorio di propria scelta. Un certo deflusso patrimoniale dalla Svizzera verso l'estero non può essere impedito in virtù delle convenzioni sull'imposizione alla fonte. Nel marzo del 2011 l'Associazione svizzera dei banchieri ha tuttavia raccomandato ai suoi membri interessati di elaborare direttive interne di comportamento che hanno per obiettivo la conservazione di depositi e di conti che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse con la Germania e il Regno Unito. È stato inoltre convenuto con gli Stati partner che la Svizzera fornirà loro una statistica aggregata sugli Stati di destinazione dei valori patrimoniali prelevati (art. 16 della Convenzione con la Germania, art. 18 della Convenzione con il Regno Unito). In base alle convenzioni rivedute di doppia imposizione gli Stati partner possono infine presentare domande di assistenza amministrativa che non si limitano ai casi di frode fiscale.

2. La maggior parte degli Stati conoscono le fondazioni discrezionarie. Queste fondazioni, ampiamente diffuse, operano in particolare a fini di sostegno e di beneficienza e sono indubbiamente di pubblico interesse. La distinzione tra una fondazione discrezionaria vera e propria e una fondazione discrezionaria pretestuosa può rivelarsi difficile laddove i beneficiari sono designati anticipatamente - se non dal profilo formale almeno da quello materiale. Se è a conoscenza del fatto che i beneficiari sono designati anticipatamente sebbene si sia formalmente in presenza di una fondazione discrezionaria, l'agente pagatore deve considerare i beneficiari come persone interessate, sempre che siano adempite le altre condizioni (ad es. residenza in Germania o nel Regno Unito).

3. Le persone giuridiche non rientrano nel campo di applicazione della convenzione. Ne è motivo il fatto che le persone giuridiche sottostanno all'obbligo di tenere una contabilità e di revisione. Nei confronti delle persone giuridiche esistono in linea di massima possibilità più ampie rispetto a quelle disponibili nei confronti delle persone fisiche per garantire l'adempimento degli obblighi fiscali. Le convenzioni prevedono comunque che nel caso delle società di sede, ossia delle società che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali, si intervenga sulle persone fisiche implicate. A meno che venga fornita la prova che la società di sede è effettivamente tassata secondo il diritto del luogo della sua costituzione o della sua direzione effettiva, o che sia considerata, secondo il diritto tedesco rispettivamente britannico, come non trasparente riguardo al suo reddito.

4. Si rinvia alla risposta alla domanda 1. I cosiddetti mantelli assicurativi vita rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni. Ne sono invece esclusi gli altri contratti di assicurazione sulla vita il cui scopo principale è la copertura di un determinato rischio e non il collocamento di averi.

5. Il settore finanziario svizzero sostiene le convenzioni di imposizione alla fonte concluse con la Germania e il Regno Unito e ha segnalato la propria disponibilità a un nuovo orientamento del modello d'affari in ambito di gestione di averi. In futuro questo settore di affari dovrà esercitare le proprie attività nell'osservanza degli obblighi fiscali della clientela estera. È nell'interesse di questo ramo settoriale attuare misure corrispondenti per essere all'altezza delle attese della clientela internazionale. In futuro il settore finanziario svizzero sarà esposto a una più forte concorrenza, dove la qualità delle prestazioni di servizi fornite svolgerà un ruolo decisivo.

In sintesi si può affermare che il sistema delle convenzioni di imposizione alla fonte con la Germania e il Regno Unito non può affatto essere facilmente aggirato come pretendono i suoi detrattori.

Risposta del Consiglio federale.