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Situazione giuridica in caso di sottocopertura dei costi di disattivazione e di smaltimento delle scorie di una centrale nucleare

12.1109 · Interrogazione · 2012-12-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Alla luce del diritto attuale, che cosa accadrebbe nel caso in cui una centrale nucleare fosse disattivata prima della fine del ciclo di vita previsto di 50 anni e la somma da essa versata nel fondo di disattivazione e nel fondo di smaltimento risultasse di gran lunga inferiore alle stime dei costi corrispondenti?

In particolare, pongo al Consiglio federale le seguenti domande a questo riguardo:

1. L'esercente dovrebbe versare immediatamente o in modo scaglionato nel tempo l'importo mancante nei due fondi? In caso di versamento scaglionato, come sarebbero calcolate le rate?

2. Oppure si parte dal principio che l'esercente può vantare, nei riguardi di ciascun fondo, un credito inferiore ai costi previsti e che dovrà assumersi direttamente la parte dei costi non coperta dalle risorse accumulate nei fondi?

3. Nel caso in cui l'esercente non sia un grande gruppo del settore elettrico che dispone di altri attivi, ma semplicemente una società anonima che possiede essenzialmente solo la centrale nucleare, esiste un obbligo per le società madri azioniste dell'esercente stesso di garantire il versamento nei fondi delle somme mancanti o di assumersi direttamente i costi non coperti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se una centrale venisse disattivata anzitempo, l'esercente dovrebbe versare nei fondi l'importo ancora mancante. Il versamento avverrebbe in un'unica soluzione o in modo scaglionato a seconda dell'importo dovuto. In caso di versamento scaglionato, ai sensi dell'articolo 9 capoverso 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17) verrebbero fissate delle rate tenendo conto, tra l'altro, della somma dovuta, della liquidità dell'impresa e della situazione dei mercati finanziari.

2. Secondo l'articolo 78 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Se la pretesa del contributore non è sufficiente per coprire i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi. Se il contributore prova che i propri mezzi non sono sufficienti, il fondo di disattivazione o il fondo di smaltimento copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi (art. 79 cpv 1 e 2 LENu). In questo caso, il contributore deve rimborsare al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENu). Se non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, la differenza deve essere coperta dagli altri contributori (art. 80 cpv. 2 LENu). Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti (art. 80 cpv. 4 LENu). Inoltre, a determinate condizioni, i contributi annuali fissati all'inizio di un periodo di tassazione possono essere adeguati per il resto del periodo al mutamento dei costi/dei proventi (cfr. art. 9 cpv. 2 e 3 OFDS).

Ogni messa fuori esercizio anticipata di un impianto sarebbe un caso a se stante e dovrebbe essere trattata diversamente; la procedura da adottare dovrebbe quindi essere determinata in base al caso concreto.

3. Secondo le basi legali vigenti vale quanto detto a proposito della domanda 2. La rivalsa di una società anonima nei confronti dei suoi soci (che potrebbero a loro volta essere società anonime) è possibile solo se si verificano particolari condizioni giuridiche e viene raramente ammessa nella prassi. A causa della situazione attuale, nel quadro della revisione dell'OFDS si valuterà fra l'altro l'ipotesi di un'eventuale introduzione di un obbligo di pagamento da parte di altre cerchie interessate, oltre all'obbligo di effettuare versamenti supplementari già esistente e analogo a una responsabilità solidale. Si può tuttavia affermare già oggi che un ampliamento dell'obbligo di pagamento richiederebbe una modifica della LENu.

Risposta del Consiglio federale.

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