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12.3137 · Mozione · 2012-03-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie affinché l'utilizzo, la trasmissione (gratuita o dietro pagamento) e la pubblicazione di dati confidenziali acquisiti illecitamente, in particolare dati bancari, vengano puniti in modo adeguato.

Begründung

Gli eventi degli ultimi mesi (dati bancari dei coniugi Hildebrand, dati HSBC Francia, dati CS Germania, ecc.) hanno evidenziato l'esistenza di gravi lacune nella protezione del segreto bancario svizzero da parte del diritto penale:

- L'articolo 47 della legge sulle banche punisce la violazione del segreto bancario da parte di un collaboratore della banca, come pure l'istigazione, la tentata istigazione e la complicità, ma non la trasmissione, l'utilizzo e la pubblicazione dei dati bancari rubati nella consapevolezza che sono stati ottenuti illecitamente. La stessa lacuna risulta negli articoli 43 LBVM e 148 LICol.

- L'articolo 162 CP (violazione del segreto di fabbrica o commerciale) concerne solo in misura limitata i dati dei clienti e punisce unicamente la rivelazione e il fatto di trarre profitto dalla rivelazione, ma non la trasmissione e la pubblicazione. La situazione è analoga nel caso degli articoli 273 CP (spionaggio economico) e 143 CP (acquisizione illecita di dati).

- L'articolo 160 CP (ricettazione) comprende, secondo la dottrina e la giurisprudenza, soltanto gli oggetti fisici, ma non i dati elettronici.

Ne risulta che oggigiorno i ricettatori e altri intermediari restano impuniti in caso di furto di dati. La protezione di diritto penale del segreto bancario e professionale è tuttavia un pilastro fondamentale della tutela della sfera privata, ma anche dell'ordinamento economico svizzero. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di colmare le attuali lacune nella punibilità della trasmissione, dell'utilizzo e della pubblicazione di dati, in particolare bancari, acquisiti illecitamente e di proporre un sistema coerente, come pure di colmare lacune analoghe riguardanti il segreto professionale dei medici e degli avvocati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La vigente legge sulle banche (LBCR) punisce la violazione del segreto da parte degli impiegati di una banca, la partecipazione nonché la tentata istigazione a tale reato, ma non sanziona invece l'impiego da parte di terzi dei dati sottratti, anche nei casi in cui l'origine illecita dei dati è nota. Le corrispondenti disposizioni penali della legge sulle borse (LBVM) e della legge sugli investimenti collettivi (LICol) prevedono una soluzione analoga.

Il Consiglio federale riconosce l'esistenza di una lacuna riguardo alla punibilità dell'uso intenzionale di dati ottenuti illecitamente nell'ambito dei mercati finanziari ed è in linea di principio a favore di un adeguamento delle corrispondenti leggi. È innegabile che ai sensi dell'articolo 162 capoverso 2 del Codice penale (CP) sia punibile chiunque tragga profitto per sé o per altri dalla rivelazione di un segreto quale "violazione del segreto di fabbrica o commerciale". Tuttavia i dati dei clienti bancari non rientrano sempre - se mai vi rientrano - nella fattispecie dei segreti di fabbrica o commerciali ai sensi dell'articolo 162 CP.

Nell'ambito delle deliberazioni per la revisione della LBVM in seno al Consiglio nazionale è stato richiesto l'adeguamento delle seguenti leggi: LBCR, LBVM e LICol. Con l'adeguamento proposto si intende punire chiunque riveli intenzionalmente a terzi un'informazione confidenziale ottenuta mediante violazione del segreto professionale o chiunque la sfrutti a beneficio proprio o di terzi. Grazie a questa richiesta di adeguamento, la domanda principale della presente mozione, che mira innanzitutto a garantire una migliore protezione dei dati dei clienti bancari, è già stata affrontata e sarà discussa in Parlamento.

L'autore della mozione non richiede solo una migliore tutela del segreto bancario, ma anche una regolamentazione di tutti i dati confidenziali ottenuti illecitamente. Il Consiglio federale è tuttavia dell'opinione che la punibilità di terzi non coinvolti nella rivelazione iniziale del segreto debba essere limitata, in base al principio di proporzionalità, all'ambito del segreto di fabbrica e commerciale nonché ai casi menzionati riguardanti il settore del mercato finanziario. La Svizzera non contempla un obbligo civico generale di rispetto del segreto professionale e d'ufficio passibile di pena, in linea di principio l'obbligo di non rivelare un segreto spetta ai detentori dello stesso. Il Consiglio federale rifiuta pertanto l'adeguamento delle restanti disposizioni del Codice penale che regolano la tutela del segreto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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