12.3156 · Interpellanza · 2012-03-14
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Condivide l'opinione che i cittadini svizzeri in difficoltà all'estero abbiano diritto di ricevere da parte della Confederazione un'assistenza rapida e senza formalismi?
2. Non sarebbe auspicabile, nel quadro della sua competenza consolare, che il Consiglio federale impegnasse le rappresentanze svizzere all'estero (compresi i funzionari di collegamento della polizia) a sostenere in maniera competente e nel quadro delle loro possibilità i familiari delle persone disperse, fornendo loro ad esempio dei contatti, un aiuto nelle ricerche, traduzioni o interpreti o eventualmente anticipando mezzi per finanziare tali attività?
3. Concorda nel sostenere che il ricorso a esperti che conoscano a fondo il sistema legislativo e di polizia del Paese in questione, ivi compresi gli eventuali meccanismi della corruzione, potrebbe sfociare in consigli e raccomandazioni concrete senza esporre a pericoli maggiori gli interessati?
4. Ritiene altresì che la Confederazione non disponga di un piano d'azione per casi simili e che l'elaborazione di un concetto consentirebbe al DFAE di coordinare un aiuto rapido ed efficace?
5. Le esperienze e i casi concreti sono documentati e analizzati sistematicamente al fine di trarne insegnamenti pratici? A quali conclusioni è giunto il DFAE nei citati casi Reich, Rys e Bösch?
Begründung
Il caso dello studente di lingue Alex Reich, dato a lungo per disperso e infine ritrovato privo di vita a inizio gennaio 2012 nelle Filippine, ha gettato l'opinione pubblica nella costernazione. Il DFAE e il DFGP sono stati oggetto di pesanti critiche. Il 5 marzo 2012, nell'ora riservata alle domande, il ministro degli esteri Didier Burkhalter ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, esonerando tuttavia il proprio dipartimento da ogni colpa. La sua presa di posizione si è persa nel vuoto non avendo approfondito o quasi i punti esposti dai familiari. Nel frattempo, a seguito del caso Reich, sono emerse vicende analoghe, in cui i diretti interessati si sono sentiti a loro volta abbandonati dalla Confederazione. Esemplare in tale contesto è il caso del fisico svizzero Franz Fys, dato per disperso a Praga dal 2003, la cui famiglia ha espresso la propria disapprovazione mediante la stampa. Oppure la vicenda del banchiere svizzero Hans-Jörg Bösch, sparito da diversi anni a Panama, i cui familiari rimproverano alla Confederazione di non impegnarsi a sufficienza.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per il Consiglio federale è importante che i cittadini svizzeri in difficoltà all'estero ricevano prontamente, nei limiti del possibile, tutta l'assistenza di cui possano avere bisogno. Ecco perché, in caso di emergenza, i nostri concittadini bisognosi di assistenza possono contare, 24 ore su 24, non solo sull'aiuto di specialisti e specialiste di varie unità dell'amministrazione federale, ma anche su quello di autorità cantonali e di altri uffici, tra cui ad esempio imprese private di salvataggio e assicurazioni.
La gestione dei casi di protezione consolare, di competenza della Confederazione, è un compito che sta assumendo proporzioni sempre più ampie. Ne è riprova il fatto che, dal 2007, i casi trattati dalla direzione consolare del DFAE sono aumentati di ben il 117 per cento. Per far fronte alla crescente richiesta di prestazioni di sostegno da parte di cittadini svizzeri all'estero, dal 1° gennaio 2011 il DFAE gestisce una helpline (Helpline DFAE) che nel corso dei mesi è stata rapidamente potenziata. Dal 1° maggio 2012 questo servizio è attivo 365 giorni all'anno 24 ore su 24.
Il ruolo che il DFAE e la sua rete di rappresentanze sparse in tutto il mondo sono chiamati a svolgere è soprattutto quello di coordinamento tra gli uffici pubblici e privati coinvolti in Svizzera e all'estero. Grazie alla rete delle rappresentanze, i nostri concittadini possono contare, dovunque si trovino, su interlocutori che operano come parte integrante del dispositivo sopra citato. Le rappresentanze assicurano un'assistenza in loco rapida e concertata con la Centrale e con le autorità locali. A tal proposito occorre tuttavia considerare che, essendo vincolata al rispetto dei principi del diritto internazionale pubblico come la sovranità dei singoli Stati, alla Svizzera non è concesso avviare accertamenti di polizia all'estero né tanto meno influire sulle procedure giudiziarie.
2. Sul piano giuridico, la Confederazione eroga i suoi servizi consolari conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) e al regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero (RS 191.1). Quest'ultimo sancisce espressamente che le funzioni consolari consistono nel prestare appoggio e assistenza nei casi in cui ai cittadini svizzeri interessati non possa essere ragionevolmente chiesto di assumere la tutela dei propri interessi. In altri termini, le prestazioni di aiuto accordate dalla Confederazione (o, rispettivamente, dal DFAE) nell'ambito della cosiddetta protezione consolare hanno carattere sussidiario, ovvero si configurano come una forma di "aiuto all'auto-aiuto". In virtù del principio di legalità, per poter impegnare uffici federali o terzi al rispetto di un determinato catalogo delle prestazioni, come richiesto dall'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale dovrebbe potersi richiamare a un'apposita base legale, attualmente assente. Inoltre occorrerebbe stanziare le necessarie risorse finanziarie e di personale. Alla luce delle ripercussioni che oggi possono avere sulla responsabilità dello Stato le richieste avanzate nei casi di sequestro, il Consiglio federale ritiene in definitiva che sarebbero necessarie chiare direttive politiche sulla responsabilità personale dei cittadini e sui limiti alle prestazioni fornite dalle autorità nell'ambito della protezione consolare. Ciò presuppone tuttavia la creazione di un'apposita base giuridica. Il DFAE sta passando al vaglio possibili varianti di una siffatta regolamentazione e in particolare l'adozione di una legge consolare. Non è tuttavia escluso che la sottocommissione competente del Consiglio degli Stati incaricata di interessassi all'iniziativa parlamentare 11.446, "Per una legge sugli svizzeri all'estero", possa occuparsi della questione.
In linea di principio chi viaggia è personalmente responsabile dei preparativi e dello svolgimento del viaggio stesso. I consigli di viaggio del DFAE rappresentano un utile strumento di supporto per i cittadini: forniscono infatti informazioni aggiornate e un'analisi dei rischi che si possono correre viaggiando in numerosi Stati e suggeriscono talune norme precauzionali, come la stipula di un'assicurazione. Un'assicurazione consente di evitare che lo Stato e pertanto, in ultima analisi, i contribuenti, debbano addossarsi le eventuali spese sostenute per prestare assistenza e che una persona non assicurata finisca per trovarsi in una posizione avvantaggiata rispetto a chi, invece, ha provveduto a stipulare a proprie spese un'assicurazione privata. Con le sue prestazioni, la Confederazione non può e non deve entrare in concorrenza con le compagnie assicurative. Il suo compito è piuttosto quello di integrare le prestazioni delle aziende private laddove queste non siano sufficienti.
3. Uno dei compiti fondamentali del DFAE è quello di curare, tramite i collaboratori che impiega nella rete esterna, uno scambio intenso e regolare con le autorità nello Stato accreditatario così come con le rappresentanze di altri Stati presenti in loco, al fine di mantenere in essere una proficua rete di relazioni. Il DFAE dispone delle competenze necessarie per far fronte a tale compito.
4. Il Consiglio federale non condivide tale parere: tutti i processi lavorativi ricorrenti e che possono essere condotti secondo uno schema standardizzato in atto presso la direzione consolare del DFAE competente in materia di protezione consolare sono disciplinati nell'ambito di procedure vincolanti. Nei casi di protezione consolare più complessi, quali sequestri, persone disperse, catastrofi naturali o altri eventi di grande portata, non è tuttavia né opportuno né sensato voler agire in base a uno schema prestabilito, in quanto ogni caso è diverso dall'altro. In simili contesti il giudizio e le decisioni individuali devono passare in primo piano, sempre tenendo conto di tutti i fattori d'influenza e del parere di tutti gli uffici coinvolti. Questo modo di procedere permette già oggi di assicurare l'aiuto tempestivo auspicato dall'autore dell'interpellanza. Dal confronto costante attuato dal DFAE con gli standard di altri Stati, risulta che i servizi prestati in questo ambito dal DFAE si collocano ai primissimi posti in termini di qualità ed estensione.
5. Gli specialisti degli uffici federali interessati si riuniscono periodicamente nell'ambito della gestione dei casi in corso per uno scambio di esperienze. Soprattutto nei casi di protezione consolare di maggiore complessità, tali incontri consentono di sottoporre a un'analisi critica i provvedimenti adottati (review). Gli insegnamenti tratti in tali occasioni confluiscono costantemente nella formazione del personale, per la quale si ricorre anche a specialisti esterni al fine di offrire un punto di vista quanto più possibile ampio e orientato alla pratica.
In relazione agli esempi citati dall'autore dell'interpellanza, si può osservare quanto segue in merito all'impegno dimostrato dalla Svizzera: nel caso di Alex Reich, la collaborazione tra le varie autorità coinvolte a livello federale e cantonale si è rivelata molto proficua. Il DFAE e il DFGP, insieme al Ministero pubblico e alla Polizia cantonale di Zurigo, hanno messo in campo un forte impegno; la Svizzera ha attribuito la massima priorità al caso del disperso. Sia l'ambasciata sia la Sezione della protezione consolare della Centrale a Berna hanno intrattenuto fin dall'inizio regolari contatti con la famiglia dell'interessato nonché con le autorità di polizia locali. Il tragico destino di Alex Reich è dovuto a una serie di circostanze che esulavano dal controllo delle autorità svizzere.
Le misure di sostegno che competono ai cantoni nell'ambito dell'aiuto alle vittime è regolamentato per legge (legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati LAV, RS 312.5) e non è previsto alcun ruolo per la Confederazione nei singoli casi. Quest'ultima si limita a svolgere, all'occorrenza, una funzione di coordinamento in caso di eventi straordinari ai sensi dell'articolo 32 LAV. La Confederazione è tuttavia disposta, insieme ai cantoni, a esaminare la prassi in materia di assistenza delle vittime e dei loro familiari e, se necessario, a proporre misure per migliorarla.
Per quanto concerne il caso di Hans Jörg Bösch, al Consiglio federale non risulta che la gestione del caso da parte del DFAE abbia dato adito ad alcun genere di critica; in particolare non risultano agli atti critiche da parte dei familiari o di terzi. Nel caso di Franz Rys, nella lettera dell'11 dicembre 2005 la famiglia ha ringraziato espressamente il DFAE per il suo aiuto, prestato "in modo esemplare".
Nonostante gli ingenti sforzi messi in campo, le possibilità di sostegno delle autorità non sono illimitate, ragione per cui la responsabilità personale dei cittadini assume un'importanza centrale. Il Consiglio federale auspica che i cittadini preparino i propri viaggi nei minimi dettagli, osservando le regole fondamentali per tutelare la propria incolumità personale indicate dal DFAE nei suoi consigli di viaggio costantemente aggiornati.