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12.3193 · Interpellanza · 2012-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Sempre più società quotate in borsa fanno figurare a bilancio le loro casse pensioni conformemente alle norme IAS 19 o IFRS, ispirate al sistema statunitense. Ne consegue che anche quest'anno le aziende svizzere in questione, a causa dei gradi di copertura appena sufficienti delle loro casse pensioni e delle prescrizioni più severe di queste norme (interessi, interessi tecnici, tavole di mortalità, turnover, primato delle prestazioni), dovranno costituire ingenti accantonamenti, nonostante il diritto svizzero (OPP 2) preveda per gli istituti di previdenza la presentazione dei conti secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. È quindi probabile che diverse grandi società svizzere quotate in borsa dovranno contabilizzare in questo modo diverse centinaia di milioni di franchi, sebbene in Svizzera le casse pensioni siano indipendenti dalle aziende sia sul piano giuridico che economico. Persino in caso di misure di risanamento, la legislazione svizzera prevede la possibilità di uno scaglionamento da cinque a dieci anni. Nonostante l'applicazione delle raccomandazioni contabili svizzere, per i datori di lavoro le coperture insufficienti e gli impegni degli istituti di previdenza nei confronti dei loro assicurati comportano obblighi che le norme IFRS contabilizzano e trattano in quanto tali.

Questa situazione potrebbe far sì che - come già avviene per le società affiliate di ditte statunitensi in Svizzera - le imprese non abbiano più alcun interesse a offrire il secondo pilastro sovraobbligatorio. Alcune di loro l'hanno già soppresso e hanno affiliato il loro personale presso una società assicurativa, con un'assicurazione completa, soltanto per la parte obbligatoria.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene possibile contrastare la tendenza delle società a offrire soltanto il secondo pilastro obbligatorio?

2. Quali contromisure sono ipotizzabili?

3. È possibile far prevalere le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 sulle norme IAS 19 e IFRS, rendendole così vincolanti?

4. Cosa fa il Consiglio federale per contrastare quest'evoluzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Nell'ambito della previdenza professionale svizzera, la LPP, che funge da legge quadro, disciplina l'organizzazione e il funzionamento della previdenza obbligatoria. La previdenza sovraobbligatoria è quasi interamente di competenza esclusiva degli organi di gestione paritetici.

Se fosse effettivamente riscontrabile, la tendenza evocata dall'interpellante alla scomparsa della previdenza sovraobbligatoria nelle filiali svizzere di società americane sarebbe preoccupante. Dati recenti indicano però una tendenza decisamente inversa. Nei settori in forte crescita quali le tecnologie mediche, i servizi internazionali o le tecnologie pulite, lo sviluppo delle imprese è frenato dalla mancanza di manodopera altamente specializzata. Sotto la pressione della concorrenza, le imprese non si limitano a offrire semplici adeguamenti dei salari, ma migliorano anche le prestazioni di previdenza professionale dei quadri. Di recente, la stampa citava l'esempio di un grande istituto di previdenza collettivo per cui il 90 per cento delle 200 richieste annuali sono richieste di miglioramento dei piani previdenziali.

Stando alle cifre dell'UST, nel 2010 si contavano quasi 2000 piani previdenziali con prestazioni integrate, per un totale di 2,9 milioni di assicurati. A questi si aggiungevano più di 300 piani esclusivamente sovraobbligatori (con oltre 100 000 affiliati). Da questi dati emerge tutt'altro che una tendenza alla scomparsa della previdenza sovraobbligatoria.

3. Per permettere agli investitori di valutare la qualità degli emittenti, il 21 aprile 2011 la borsa svizzera ha emanato istruzioni che prescrivono a questi ultimi l'applicazione delle norme IFRS per la presentazione dei conti. Ricordiamo inoltre che queste istruzioni necessitano dell'approvazione dell'organo di vigilanza competente, la FINMA, e che anche le grandi imprese quotate sui mercati internazionali devono applicare norme contabili quali IAS, IFRS o US GAAP.

Le norme IAS 19 considerano gli impegni di previdenza alla stregua di impegni dell'impresa, ragion per cui ne prescrivono la registrazione nel bilancio di quest'ultima. In Svizzera, tuttavia, gli istituti di previdenza allestiscono un proprio bilancio, poiché sono entità indipendenti e distinte dall'impresa sia sul piano giuridico che su quello economico. Nel contesto svizzero, l'applicazione delle norme internazionali agli impegni di previdenza comporta valutazioni e scritture contabili che non riflettono gli impegni reali delle imprese in Svizzera.

Le norme IAS sono state rivedute di recente. Questa revisione ha portato alla soppressione del cosiddetto metodo del corridoio (corridor approach), che permetteva, a determinate condizioni, di non iscrivere immediatamente a bilancio gli scarti attuariali. D'ora in poi, tali scarti dovranno pertanto essere riconosciuti nel periodo contabile in cui si manifestano, il che farà aumentare la volatilità del capitale proprio. Ne risulteranno forti diminuzioni del medesimo, laddove dovranno essere registrate in un colpo solo tutte le perdite attuariali precedenti non ancora riconosciute. Si tratta tuttavia di un'operazione unica, che verrà effettuata al momento della prima applicazione della suddetta norma riveduta. Per il resto, il nuovo metodo di calcolo degli interessi passivi e attivi (un'unica aliquota) determinerà un aumento significativo delle spese previdenziali contabili, il che, nel diritto svizzero, non ha conseguenze reali per le imprese. Stando alle informazioni a disposizione del Consiglio federale, queste modifiche hanno indotto alcune imprese a limitare la parte delle prestazioni dei loro istituti di previdenza versata sotto forma di rendita. Una parte dei rischi è così stata trasferita dalle imprese agli assicurati. Queste operazioni sono tuttavia state realizzate senza modificare il volume globale dei contributi.

Non è possibile attribuire alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26, che gli istituti di previdenza devono applicare in virtù dell'articolo 47 capoverso 2 OPP 2, la priorità rispetto alle norme internazionalmente riconosciute. Le une e le altre disciplinano infatti ambiti diversi: la presentazione dei conti annuali dell'istituto di previdenza, nel primo caso, e il computo degli impegni di previdenza da parte dell'impresa, nel secondo. E non sarebbe nemmeno realistico vietare l'applicazione delle norme internazionali, perché una tale iniziativa in solitaria nuocerebbe ovviamente a tutta l'economia svizzera.

4. L'evoluzione costante delle norme contabili mostra che è necessario seguirne costantemente gli sviluppi e che gli organi interessati devono partecipare alle consultazioni organizzate sistematicamente dalle varie commissioni incaricate di elaborare e aggiornare le norme internazionalmente riconosciute. Diversi aspetti delle norme IAS 19 rivedute sono stati aspramente criticati in fase di consultazione e non è quindi sicuro che esse saranno applicate alla lettera ovunque.

Risposta del Consiglio federale.

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