Hedge fund quale strumento di evasione fiscale. Che cosa fa il Consiglio federale?
12.3294 · Interpellanza · 2012-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
È risaputo che l'Amministrazione fiscale federale ha posto gli hedge fund - entità speculative costituite essenzialmente su prodotti derivati - al beneficio di un regime fiscale che ne esonera i profitti, considerandoli utili di capitale non soggetti all'imposta sul reddito in Svizzera. Il tasso d'imposizione pari a zero su qualsiasi utile non ridistribuito costituisce un dumping fiscale che ha attirato in Svizzera numerosi hedge fund proprio nel momento in cui i Paesi dell'OCSE, fra cui i Paesi europei, introducevano al riguardo regolamentazioni fiscali, in particolare al fine di ridurre i rischi e l'impatto negativo dei prodotti derivati sul mercato finanziario internazionale e sull'economia reale. Secondo un recente studio dell'OCSE, gli hedge fund hanno assunto un'importanza finanziaria smisurata passando, tra il 1998 e il 2010, dall'8,5 al 41 per cento del reddito nazionale lordo mondiale. Detto studio precisa che tale crescita non è fondata su attività socialmente utili, ma è dettata da obiettivi molto meno lodevoli, segnatamente l'ottimizzazione fiscale, ossia la pratica intesa a organizzare il proprio patrimonio e il proprio reddito in modo tale da sfuggire alle imposte.
Il Consiglio federale condivide l'analisi dell'OCSE sul ruolo degli hedge fund nelle strategie globali degli investitori volte a raggirare le leggi fiscali e il pagamento delle imposte?
In caso negativo, perché?
In caso affermativo, che cosa intende fare a livello nazionale e internazionale per contribuire a porre fine quanto prima a questa strategia?
In questo contesto intende modificare le modalità di imposizione degli hedge fund in Svizzera?
Non ritiene opportuno agire d'anticipo evitando di mettere di nuovo la Svizzera al centro di critiche a livello internazionale in materia di tassazione di hedge fund e, come è avvenuto con il segreto bancario, di dover modificare d'urgenza la sua normativa sotto la pressione internazionale?
Stellungnahme des Bundesrates
In tutta evidenza, le domande poste dall'autore dell'interpellanza si riferiscono al numero 5 (pag. 3) dello studio dell'OCSE "Global SIFI's, Derivatives, Competition and Financial Stability", in cui si legge che l'importanza dei prodotti finanziari derivati è passata dall'8,5 per cento al 41 per cento del prodotto interno lordo. Benché impieghino senz'altro strumenti finanziari nell'ambito delle loro attività, gli hedge fund non corrispondono esattamente ai prodotti derivati. Nel passo citato del proprio studio, l'OCSE parla in maniera del tutto generica di "derivatives" e non si riferisce in modo specifico agli hedge fund. È pertanto sbagliato affermare che l'importanza di questi ultimi corrisponda al 41 per cento del prodotto interno lordo. Il contributo d'insieme del settore finanziario al prodotto interno lordo corrispondeva nel 2011 al 10,5 per cento. È tuttavia incontestabile che gli hedge fund, in quanto investimenti collettivi di capitale, siano molto popolari presso determinati investitori. Non è comunque possibile dare una risposta definitiva alla questione di sapere se gli hedge fund vengano sfruttati nel mondo intero per fini di ottimizzazione fiscale.
Nel mese di marzo 2012, in reazione all'adozione delle direttive dell'AIMFD da parte dell'Unione europea, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Lo scopo della revisione della LICol era di creare in particolare i presupposti normativi che garantissero l'accesso al mercato europeo.
In materia di imposte dirette, gli investimenti collettivi di capitale, tra cui gli hedge fund, non sono soggetti fiscali. I redditi da partecipazioni a investimenti collettivi di capitale sono tassati presso gli investitori. Gli investitori svizzeri sono regolarmente assoggettati, in materia di tassazione dei redditi da hedge fund, alla vigente normativa generale, vale a dire alle disposizioni applicabili alla tassazione dei redditi delle persone fisiche o alle norme applicabili alla determinazione degli utili delle persone giuridiche. La legislazione svizzera non contempla disposizioni speciali applicabili ai redditi da hedge fund e al momento attuale non vi è nemmeno l'intenzione di introdurre una normativa in tal senso.
La tassazione dei redditi da hedge fund conseguiti dagli investitori stranieri è retta dalle leggi tributarie del rispettivo Stato di domicilio degli investitori.
Risposta del Consiglio federale.