12.3366 · Interpellanza · 2012-05-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Tre ditte sono al momento in possesso di un'autorizzazione per trasporto passeggeri tramite bus sulla tratta Lugano Stazione FFS-Malpensa, ciò che a lungo termine non garantisce la sopravvivenza economica di tutti gli attori. Di queste tre ditte, una sola è svizzera.
Al proposito si pongono degli interrogativi circa il rispetto, da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), della sua stessa direttiva concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi (DirTInT), ai cui articoli si fa riferimento nelle domande seguenti, che pongo al lodevole Consiglio federale:
1. L'articolo 3.3 lettera b capoverso H in merito alle sedi, è ottemperato da tutte e tre le società titolari di un'autorizzazione?
2. In base all'articolo 3.6 lettera d ed e, prima di rilasciare l'autorizzazione (ad una nuova società) l'UFT consulta i titolari delle autorizzazioni esistenti. La ditta titolare della prima autorizzazione nega di essere mai stata consultata. La consultazione è avvenuta oppure no? Se sì, quando? Se no, perché?
3. L'articolo 3.7 lettera a capoverso A (rispetto delle leggi) è correttamente ottemperata da tutte e tre le società autorizzate? Sono stati svolti accertamenti su eventuali fatti di rilevanza penale o civile inerenti a tutte e tre le aziende e alle loro società partner?
4. Il Consiglio federale è informato su eventuali procedimenti penali aperti in Italia?
5. L'articolo 3.7 lettera a capoverso B in base al quale un nuovo servizio di trasporto non deve pregiudicare direttamente l'esistenza di quelli già autorizzati è ancora rispettato, in considerazione del fatto che la prima azienda autorizzata ha dovuto chiedere, a seguito dell'accresciuta concorrenza, una riduzione delle corse di oltre il 40 per cento?
6. L'articolo 3.7 lettera a capoverso D (il servizio non offre soltanto le corse più redditizie) è ottemperato da tutte e tre le società autorizzate?
7. In base all'articolo 3.4 lettera a l'impresa svizzera deve detenere almeno il 30 per cento del mercato. In teoria, con tre aziende, ognuna detiene il 33 per cento del mercato. Ma questo requisito sarebbe adempiuto qualora risultasse confermato che solo l'azienda svizzera pagherebbe la TTPCP mentre le altre non versassero alcunché (nemmeno la quota giornaliera di 30 franchi)?
8. Esistono garanzie che tutte le aziende autorizzate siano in regola con il versamento di oneri sociali e fiscali e con le ore di riposo degli autisti?
9. Le ditte titolari dell'autorizzazione non devono effettuare corse ai medesimi orari. Questo è ancora il caso quando la differenza di orario è ridotta ad un solo quarto d'ora, se si pensa che l'utente arriva alla stazione con 15 minuti d'anticipo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi (DirTInT) si applica esclusivamente ai trasporti tra la Svizzera e gli Stati che non sono membri dell'UE. I trasporti mediante autobus tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sono invece disciplinati dall'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri, ATT; RS 0.740.72). Tale accordo non contempla disposizioni secondo cui un'impresa di trasporto deve necessariamente operare in partenariato. Sia le imprese svizzere che quelle italiane sono autorizzate ad effettuare un servizio di trasporto autonomamente e senza ricorrere a un partner dell'altro Stato.
2. Per quanto concerne la concorrenza nell'ambito di trasporti effettuati nell'UE trova applicazione l'articolo 4 capoverso 4 lettera d dell'allegato 7 ATT, secondo cui l'autorizzazione è rilasciata a meno che sia dimostrato che il servizio di trasporto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori. Nel caso concreto, la prima impresa di trasporto autorizzata ad effettuare servizi di linea tra Bellinzona o Lugano e l'aeroporto di Malpensa era svizzera. Poiché era anche l'unica impresa ad offrire i servizi in oggetto, le autorità svizzere non avevano l'obbligo di consultarla quando hanno esaminato la prima domanda di autorizzazione inoltrata da un'impresa italiana per il servizio di trasporto tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa. Le autorità svizzere hanno approvato il rilascio dell'autorizzazione e hanno comunicato la loro decisione all'Italia. Subito dopo un'altra impresa italiana ha presentato una domanda di autorizzazione per un servizio di trasporto tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa. Quando le autorità svizzere l'hanno esaminata, non avevano ancora ricevuto la copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Italia per il primo servizio di linea. A quel momento, quindi, solo l'impresa svizzera era titolare di un'autorizzazione. Non si può quindi affermare che due imprese di trasporto erano già titolari di un'autorizzazione quando è stata esaminata la terza domanda. Se così fosse stato, l'impresa di trasporto svizzera avrebbe effettivamente dovuto essere consultata.
3. L'UFT chiede alle autorità di polizia competenti di procedere a controlli se viene informato che un'impresa effettua corse illegali o contravviene in altro modo alle disposizioni. Nella procedura di rilascio di un'autorizzazione si considerano le eventuali infrazioni contro la normativa applicabile.
4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di eventuali procedimenti penali aperti in Italia.
5. Secondo l'articolo 4 capoverso 4 lettera d dell'allegato 7 ATT, l'autorizzazione è rilasciata a meno che sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati. Per il resto il Consiglio federale rimanda alle considerazioni esposte al punto 2.
6. Trova applicazione l'articolo 4 capoverso 4 lettera e dell'allegato 7 ATT, secondo cui l'autorizzazione è rilasciata a meno che risulti che oggetto della domanda sono unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione. Tutte e tre le imprese di trasporto offrono servizi di trasporto con varie corse giornaliere. Considerato che ognuna delle due imprese italiane effettuava un numero maggiore di corse rispetto a quella svizzera (anche prima che questa riducesse le corse), non si può affermare che i servizi oggetto della domanda di autorizzazione riguardano unicamente le corse più redditizie. Non c'è quindi motivo di respingere le domande di autorizzazione presentate dalle imprese italiane.
7. Il Consiglio federale rileva che per i trasporti effettuati nell'UE non vigono prescrizioni particolari sulla quota di mercato che un'impresa svizzera deve detenere. Questo tipo di prescrizione si applica unicamente ai trasporti con Stati terzi (trasporti a mezzo autobus tra la Svizzera e Stati non membri dell'UE).
8. Nell'ambito della procedura di rilascio di un'autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di persone a mediante autobus non si controlla se l'impresa ottempera agli obblighi di versamento dei contributi sociali e degli oneri fiscali. Unitamente alla domanda di autorizzazione, le imprese sono tenute ad inoltrare un piano di servizio in base al quale si verifica se sono rispettate le disposizioni in materia sociale previste dall'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22). Il controllo periodico del rispetto delle prescrizioni dell'AETR viene effettuato dalla polizia stradale o, al confine, dai servizi doganali che svolgono compiti di polizia stradale.
9. Né l'accordo sui trasporti terrestri né il diritto nazionale applicabile prevedono un bilanciamento nella distribuzione delle corse per evitare che due corse con lo stesso luogo di partenza siano effettuate nello stesso orario o in un dato intervallo di tempo. Una limitazione di questo tipo non è compatibile con le disposizioni vigenti.
Risposta del Consiglio federale.