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12.3410 · Interpellanza · 2012-05-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dall'articolo "Bundesrat privilegiert Dozenten aus dem Ausland" ("Il Consiglio federale privilegia i docenti stranieri"), pubblicato sul "Tages-Anzeiger", sembra emergere ancora una volta come le casse malati a buon mercato facciano affari redditizi con la selezione dei rischi. La base legale per il caso in questione sembra essere l'OAMal, che all'articolo 2 prevede che i docenti, i ricercatori e gli studenti stranieri e i loro familiari possono chiedere di essere esentati dall'obbligo d'assicurazione per un massimo di sei anni. Dato l'onere che i premi delle casse malati rappresentano per parti sempre più ampie della popolazione residente, questo trattamento manifestamente privilegiato di determinati gruppi di persone è percepito come una provocazione. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che i suddetti gruppi di persone straniere possono assicurarsi presso casse a buon mercato e disporre in tal modo di una copertura totale delle prestazioni pagando premi molto più bassi degli studenti, dei ricercatori e dei docenti svizzeri?

2. Chi esercita la vigilanza su questi assicuratori privati? Sottostanno a un obbligo di ammissione?

3. L'affermazione dell'UFSP, secondo cui l'obbligo di assicurazione potrebbe dissuadere professori, docenti e ricercatori stranieri dall'esercitare la loro attività in Svizzera, si basa su casi concreti?

4. Perché nel 2002 il Consiglio federale ha allargato la cerchia dei privilegiati?

5. Il Consiglio federale è disposto a chiedere informazioni alle autorità cantonali per stabilire quanti professori, docenti,ricercatori, ed eventuali familiari, e quanti studenti stranieri sono esentati ogni anno dall'obbligatorietà assicurativa?

6. Come applicano concretamente i cantoni l'articolo 2 OAMal? Esonerano dall'obbligo di assicurazione anche i ricercatori e gli esperti stranieri (e i loro familiari) impiegati nell'economia privata? Il Consiglio federale si è informato in merito ed è disposto ad accettare questa situazione?

7. Le casse a buon mercato offrono prodotti assicurativi a prezzi stracciati che prevedono una copertura completa delle prestazioni. Queste casse beneficiano anche della quota di partecipazione dei cantoni ai costi dei trattamenti stazionari in ospedali che figurano negli elenchi cantonali?

8. Se beneficiano effettivamente delle prestazioni dell'ente pubblico, come mai non sottostanno all'obbligo legale di contribuire alla compensazione dei rischi?

9. È disposto a rivedere l'articolo 2 OAMal, abrogando i trattamenti privilegiati succitati?

Stellungnahme des Bundesrates

Di regola, durante il loro soggiorno in Svizzera, gli studenti provenienti dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia hanno diritto alle cure mediche previste dalla legge svizzera sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) pur restando assicurati nel loro Paese. Gli studenti provenienti da altri Stati sono soggetti all'obbligo di assicurazione in Svizzera se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. a ed f dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Se sono affiliati a una cassa malati, possono farsi esentare dall'obbligo di assicurazione, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). Dato che la sorveglianza del rispetto dell'obbligo assicurativo spetta ai cantoni, le domande di esenzione devono essere presentate all'autorità cantonale competente, che può esonerare gli studenti e i loro familiari per un massimo di tre anni. Su richiesta, l'esenzione può essere prorogata di altri tre anni al massimo.

In virtù dell'articolo 2 capoverso 4bis OAMal, i cantoni possono esonerare per al massimo sei anni dall'obbligo assicurativo anche i docenti, i ricercatori e i loro familiari che soggiornano temporaneamente in Svizzera, purché beneficino di una copertura assicurativa equivalente.

1./7./8. Gli studenti che si fanno esonerare dall'obbligo assicurativo in Svizzera non sono affiliati a una cassa malati riconosciuta dal Dipartimento federale dell'interno per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma devono presentare un attestato scritto dell'organo competente che certifichi che dispongono di una copertura assicurativa contro le malattie equivalente. Per questo motivo, queste assicurazioni non sono rette dalle disposizioni della LAMal. Per esempio, gli assicuratori non devono partecipare alla compensazione dei rischi e i fornitori di prestazioni non sono legati alla protezione tariffale per trattamenti medici vigente nella LAMal. Anche nell'ambito delle cure ospedaliere, gli ospedali non sono vincolati agli importi forfetari concordati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e i cantoni non sono tenuti ad assumere la quota cantonale.

Assicuratori privati svizzeri ed esteri offrono prodotti assicurativi ideati specificamente per gli studenti. Dato che questi ultimi possono essere esonerati unicamente se beneficiano di una copertura assicurativa equivalente, le prestazioni offerte da questi assicuratori corrispondono di regola alle prestazioni previste dalla LAMal. Corrisponde al vero che i premi di questi assicuratori sono spesso inferiori a quelli vigenti per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa differenza è riconducibile alla particolarità del collettivo di assicurati. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che non comprometta il principio di solidarietà sancito nella LAMal. Gli studenti stranieri soggiornano soltanto temporaneamente in Svizzera e pertanto non beneficiano, sul lungo termine, della reciprocità che sta alla base del principio di solidarietà. In questo contesto non è dunque corretto utilizzare il termine di "casse a buon mercato".

2. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esercita la sua funzione di vigilanza unicamente sull'esecuzione dell'assicurazione malattie sociale e sulle casse malati riconosciute, e non sulle assicurazioni per studenti.

Gli assicuratori autorizzati all'esercizio dalla FINMA possono coprire i rischi di malattia degli studenti stranieri in Svizzera conformemente all'estensione dell'assicurazione obbligatoria di base. I prodotti in questione non sono considerati come un'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera r della legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS 961.01). Le relative tariffe e condizioni generali d'assicurazione non sono pertanto vincolate all'obbligo di autorizzazione da parte della FINMA. Di conseguenza, la FINMA non controlla di norma il contenuto di questi prodotti, che sono esaminati al massimo nell'ambito dell'esame della solvibilità. Una loro verifica è invece eseguita dai cantoni nel quadro della valutazione dell'equivalenza della copertura assicurativa.

Per il resto, gli assicuratori esteri possono coprire anche i rischi di malattia degli studenti domiciliati all'estero durante il loro soggiorno in Svizzera senza disporre del permesso d'esercizio della FINMA, poiché per le assicurazioni delle persone senza domicilio in Svizzera non vige l'obbligo di vigilanza.

3.-6. Anche se questa eccezione sussiste e viene accordata a insegnanti e ricercatori, il Consiglio federale non dispone di indizi che permettano di affermare che l'obbligo di assicurazione dissuaderebbe queste persone dal venire a esercitare la propria attività in Svizzera.

Il disbrigo delle domande di esenzione dall'obbligo assicurativo rientra nelle competenze dei cantoni, i quali vengono però regolarmente informati dall'UFSP su come devono applicare il diritto federale in materia. Tuttavia sembra che ricercatori stranieri siano in parte esonerati dall'obbligo assicurativo anche nell'economia privata, il che è contrario allo spirito della legge. Il Consiglio federale non ritiene necessario richiedere ai cantoni informazioni sul numero di studenti esentati. È tuttavia dell'avviso che la possibilità di esenzione dall'obbligo assicurativo per insegnanti e ricercatori non si giustifichi più, dato che queste persone vengono a vivere in Svizzera, vi scelgono il loro domicilio, beneficiano delle prestazioni della LAMal e dispongono dei mezzi finanziari necessari per pagare i premi della cassa malati.

9. Il Consiglio federale considera giustificata la possibilità dell'esenzione dall'obbligo assicurativo per gli studenti stranieri senza attività lucrativa poiché favorisce la loro mobilità, agevola il loro soggiorno nel nostro Paese e promuove gli scambi culturali tra la Svizzera e gli altri Stati.

È tuttavia disposto ad abrogare l'esenzione di docenti e ricercatori nella relativa disposizione d'ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.