12.3414 · Interpellanza · 2012-05-30
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In questi ultimi mesi la Svizzera sta negoziando degli accordi internazionali in ambito fiscale, in particolare con Inghilterra, Germania e Austria, volti a concedere un'imposta liberatoria sui capitali non dichiarati depositati in Svizzera, in cambio del mantenimento del segreto bancario. Si tratta dell'applicazione del cosiddetto modello Rubik, cui sembrano interessati anche altri paesi, in primo luogo la Grecia.
Purtroppo però tali accordi vanno in un'unica direzione, ovvero quella di far emergere capitali esteri non dichiarati depositati in Svizzera, mentre non accennano affatto a capitali svizzeri non dichiarati depositati nei paesi con cui si è raggiunto l'accordo. È opinione dello scrivente che anche questi capitali possano costituire un'importante entrata mancata per le casse della Confederazione.
Chiedo pertanto al lodevole Consiglio federale:
Non ritiene che nella negoziazione di tali accordi fiscali vada inserita anche un'imposta liberatoria sui capitali svizzeri non dichiarati depositati in altri paesi in modo da garantire una vera reciprocità, ottenendo allo stesso tempo un'implicita ammissione di colpevolezza della controparte?
Stellungnahme des Bundesrates
Le tre convenzioni in ambito fiscale concluse con Germania, Regno Unito e Austria prevedono un diritto di opzione della Svizzera alla reciprocità. Se la Svizzera facesse valere questo diritto, il relativo Stato partner introdurrebbe nei confronti della Svizzera le stesse misure che applica nei confronti di altri Stati e territori. Per quanto concerne i pagamenti di interessi, questo diritto consisterebbe nello scambio di informazioni secondo la direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. Una reciprocità come quella chiesta dall'autore dell'interpellanza incontra due difficoltà:
- gli Stati partner non conoscono il sistema dell'imposta alla fonte così come previsto dalle convenzioni. La Germania e il Regno Unito conoscono lo scambio automatico di informazioni, mentre l'Austria applica la trattenuta di imposta alla fonte limitatamente ai pagamenti d'interessi;
- il Consiglio federale si è più volte espresso contro lo scambio automatico di informazioni. Con la reciprocità strutturata nella forma di un diritto di opzione, la Svizzera mantiene aperte tutte le possibilità, senza che in questo momento debba esigere da altri Stati (Germania, Regno Unito) lo scambio automatico di informazioni che essa stessa ha negato.
Risposta del Consiglio federale.