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Accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate ad opera di filiali di imprese svizzere all’estero

12.3499 · Interpellanza · 2012-06-13

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

I principi guida elaborati da John Ruggie e adottati all'unanimità nel 2011 da parte del Consiglio dei diritti dell'uomo, e quindi anche della Svizzera, proclamano il diritto di accedere alla giustizia e al risarcimento per le vittime di violazioni dei diritti dell'uomo ad opera di imprese. A causa delle lacune presenti nell'apparato giuridico e nel sistema giudiziario, in numerosi Paesi in sviluppo il diritto a un trattamento equo non è sempre garantito.

Questa situazione non grava soltanto sulle vittime di catastrofi come quella di Bhopal (India), bensì anche su chi subisce violazioni da parte di multinazionali la cui sede, amministrazione centrale o stabilimento principale sono in Svizzera.

Nel marzo 2012, durante un soggiorno nel nostro Paese, il procuratore generale di Tucuman (Argentina), Antonio Gustavo Gomez, ha parlato pubblicamente della denuncia inoltrata nel 1998 dal Ministero dell'ambiente di Tucuman contro una multinazionale svizzera attiva nell'estrazione mineraria, accusata di aver contaminato la falda freatica e l'ambiente, con ripercussioni gravi sulla salute della popolazione locale, che a tutt'oggi aspetta ancora un processo e il risarcimento dei danni. A fine marzo, Antonio Gustavo Gomez ha sporto denuncia presso la Corte interamericana dei diritti umani contro la multinazionale in questione e contro il governo argentino che, secondo lui, si è reso complice di esenzione della società coinvolta. Il suo obiettivo per l'avvenire è il perseguimento penale di questo tipo di delitti contro l'ambiente.

Domande

1. Di fronte a casi simili, suscettibili di scalfire l'immagine della Svizzera, quale posizione assume il Consiglio federale?

2. Quando lo Stato che ospita una multinazionale straniera non garantisce alle vittime di violazioni l'accesso alla giustizia e al risarcimento, qual è, secondo il Consiglio federale, la responsabilità dello Stato d'origine?

3. Quali sono le proposte del Consiglio federale per risolvere la problematica del mancato accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti dell'uomo e danni ambientali commesse all'estero da filiali di società la cui sede giuridica, amministrazione centrale o principale stabilimento sono in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Di norma, le imprese svizzere all'estero trasmettono l'immagine di una Svizzera affidabile, innovativa e degna di fiducia. Ciononostante il Consiglio federale è consapevole del fatto che affermazioni riguardanti presunte violazioni dei diritti dell'uomo da parte di imprese con sede in Svizzera possano rappresentare un rischio per l'immagine del nostro Paese.

Tutte le imprese svizzere, comprese le multinazionali con sede in Svizzera, sottostanno alla legge svizzera e al diritto degli Stati in cui operano, in particolare per quanto attiene ai seguenti ambiti: questioni fiscali, lotta alla corruzione, resoconti sulla propria attività, ecc. È tuttavia possibile che, in virtù della forma giuridica dell'azienda, un'affiliata estera di un'impresa svizzera sia soggetta a diversa legislazione.

Per affrontare attivamente le sfide nei settori dell'economia e dei diritti dell'uomo, la Svizzera ha appoggiato l'elaborazione delle direttive sull'economia e i diritti dell'uomo, approvate nel giugno 2011, che fungono da base per l'attuazione del quadro di riferimento "proteggere, rispettare, riparare" formulato da John Ruggie, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni riguardanti i diritti dell'uomo. Queste direttive raccomandano tra l'altro di prevedere concrete possibilità di ricorso, sempreché non sussistano già, riguardanti l'accesso alla giustizia e a meccanismi di riparazione per le persone i cui diritti fondamentali sono stati violati. Il DFAE e il DFE hanno avviato insieme un dialogo multilaterale per discutere il grado di rispetto delle direttive, coinvolgendo gruppi d'interesse del mondo economico, scientifico e della società civile. I primi colloqui si sono svolti il 16 maggio 2012.

2. Il presente caso si riferisce a fatti avvenuti in Argentina, uno Stato di diritto dove le vittime possono accedere al sistema giudiziario nazionale e, esaurita questa via, avvalersi di altre possibilità di ricorso nel quadro del sistema interamericano. Né il Consiglio federale né la giustizia svizzera possono intervenire nella procedura in corso.

La Svizzera aderisce alle più importanti Convenzioni dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e parte pertanto dal presupposto che anche gli altri Stati ratificatori le applichino sistematicamente garantendo l'effettiva protezione dei diritti dell'uomo e le relative vie legali. In quest'ottica interviene a livello sia bilaterale che multilaterale e si impegna in favore di un solido sistema internazionale per la protezione dei diritti dell'uomo.

In qualità di Stato sede di imprese multinazionali attive all'estero, la Svizzera prende sul serio l'obbligo di protezione in caso di violazione dei diritti dell'uomo da parte di queste aziende e si impegna affinché le imprese coinvolte si assumano le loro responsabilità, in particolare rispettando i diritti dell'uomo, le leggi ambientali e gli standard sociali.

3. In determinate circostanze la legge svizzera prevede possibilità di ricorso per le persone che ritengono violati i loro diritti da parte di imprese svizzere all'estero. La competenza dei tribunali svizzeri e il diritto applicabile devono tuttavia essere verificati per ogni singolo caso. Non esistono basi giuridiche vincolanti che garantiscono l'accesso alla giustizia svizzera nei casi in cui il sistema giudiziario estero sia lacunoso.

A prescindere dalla responsabilità civile per danni causati illecitamente ai sensi del Codice delle obbligazioni, va dapprima ricordato che ai sensi dell'articolo 102 CP, oltre alle persone fisiche, dal 1°ottobre 2003 possono essere perseguite penalmente anche le imprese. Questa disposizione si applica anche ai grandi gruppi internazionali, a condizione che il reato rientri nel campo d'applicazione territoriale del CP (art. 3 e 8 CP). In via di principio, una casa madre può quindi essere perseguita penalmente anche per violazioni commesse da affiliate dell'intero gruppo.

L'operato della Svizzera è inoltre vincolato alla Costituzione federale e agli impegni derivanti dalle Convenzioni dei diritti dell'uomo da essa ratificati. Secondo l'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione federale le autorità devono provvedere "affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati". Questo capoverso fa riferimento al fatto che i diritti dell'uomo possono essere concretamente minacciati non solo da azioni di uno Stato, ma anche di attori privati. In questo contesto le direttive ONU sull'economia e i diritti dell'uomo forniscono un prezioso aiuto, in particolare per l'accesso a tribunali o meccanismi alternativi per la riparazione di violazioni dei diritti dell'uomo. La necessità di intervento per garantire un effettivo accesso a meccanismi di riparazione viene esaminata nel quadro di un dialogo multilaterale.

Il Consiglio federale continua a monitorare e ad assicurare regolarmente la coerenza tra la politica dei diritti dell'uomo svizzera e le attività economiche. La Svizzera si impegna a livello nazionale e internazionale a chiarire e migliorare le norme che regolano l'attività delle multinazionali sostenendo varie iniziative internazionali dell'ONU, dell'OCSE e della società civile. Essa è altresì consapevole che la comunità internazionale a livello globale debba intervenire in favore del rispetto dei diritti dell'uomo e che l'efficacia di dette iniziative dipenda dalla loro attuazione nei singoli Paesi.

Risposta del Consiglio federale.

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